Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7221.
Non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione ad un fatto ingiusto altrui commesso nei confronti di un terzo non legato all’agente da rapporti personali tali da doverne assumere la difesa. (Nella specie la Corte ha escluso la circostanza attenuante per l’aggressione perpetrata in danno di un coinquilino degli imputati, rimasto acquiescente).
Sentenza|24 febbraio 2021| n. 7221
Data udienza 12 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’ INDIVIDUALE – LESIONI PERSONALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico V. – rel. Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Pistoia che aveva ritenuto (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del delitto di lesioni personali gravi, avendo cagionato a (OMISSIS) una malattia della durata superiore a giorni 40 (avendo comportato la frattura di alcune ossa del capo), colpendolo con calci e pugni, irrogando ai medesimi le pene indicate in dispositivo e condannandoli a risarcire i danni cagionati al predetto (OMISSIS), costituitosi parte civile.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava che:
– la persona offesa aveva riferito di essersi lamentato, nel fare rientro alla comune abitazione, con il suo coinquilino (OMISSIS) del fatto che stava ascoltando musica ad alto volume, cosi’ disturbando i vicini, di averlo colpito ad una spalla, facendolo cadere ( (OMISSIS) era privo degli arti inferiori), e di avere ingiunto agli altri presenti nell’appartamento di andarsene; era poi uscito dall’abitazione, per recuperare le chiavi lasciate nella vettura, ed aveva cosi’ incrociato in strada i ragazzi che aveva invitato ad uscire dall’appartamento; costoro gli avevano rimproverato l’atteggiamento tenuto nei confronti del (OMISSIS) e, quando aveva dato loro le spalle, l’avevano colpito; non aveva visto chi l’aveva materialmente percosso (procurandogli la frattura dell’osso mascellare destro) ma i due imputati facevano parte di tale gruppo;
– (OMISSIS) aveva confermato tale ricostruzione ed aveva riferito di essere sceso in strada appena la fidanzata del (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), l’aveva avvisato che i due imputati (e tale (OMISSIS)) lo stavano picchiando e, giunto in strada, aveva visto (OMISSIS) colpire il (OMISSIS) con dei calci, mentre questi era a terra, e li’ vicino stazionare il (OMISSIS) (ed il (OMISSIS));
– la teste (OMISSIS) aveva riferito di avere visto, dal balcone, (OMISSIS) a terra circondato dai tre ragazzi, ed uno di loro lo stava prendendo a calci; aveva avvisto (OMISSIS) che era in corso in strada dicendo ai tre di smetterla;
– dalle convergenti dichiarazioni della persona offesa e degli altri due testimoni oculari dei fatti si doveva dedurre che i due imputati, unitamente all’altro presente, il nominato (OMISSIS), avevano concorso nel consumare l’aggressione che aveva determinato le gravi lesioni patite dal (OMISSIS);
– non sussisteva l’attenuante della provocazione perche’ la prima rimostranza del (OMISSIS), circa la musica ad alto volume, non poteva dirsi ingiusta e la successiva reazione era stata comunque del tutto sproporzionata;
– non vi erano ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
2. Propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1. L’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), deduce, con l’unico complesso motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, all’esclusione della circostanza attenuante della provocazione, al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La teste oculare (OMISSIS) aveva riferito che era stata solo una persona a colpire il (OMISSIS) e che questi non era uno dei due imputati che si erano limitati ad assistere alla scena.
Non si poteva quindi utilizzare la deposizione del teste (OMISSIS) che si era limitato a riferire quanto raccontatogli dalla stessa (OMISSIS).
Non si era motivato in alcun modo il concorso dei due imputati nel fatto.
Era poi incongruo anche il percorso argomentativo seguito per negare l’attenuante della provocazione che doveva dedursi dal colpo che, poco prima, la persona offesa aveva inferto al (OMISSIS).
Del tutto assente o meramente apparente era poi la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. L’Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), lamenta, con i due motivi proposti, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della provocazione.
Quanto alla provocazione, era evidente che la stessa si era concretata per l’ingiusta condotta tenuta dalla persona offesa ai danni del (OMISSIS), che il (OMISSIS) aveva spinto, pur essendo questi privo degli arti inferiori, facendolo cadere a terra, e cio’ solo perche’ questi e gli altri presenti nell’abitazione, e fra costoro i due imputati, tenevano la musica ad alto volume.
La lite, iniziata all’interno dell’abitazione, era poi continuata fino a sfociare nella condotta per cui e’ processo.
Si era cosi’ determinata una complessiva situazione che avrebbe dovuto comportare anche il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche.
3. Il difensore del (OMISSIS) inviava delle conclusioni scritte in cui insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso ed il difensore della parte civile ne chiedeva il rigetto, con la liquidazione delle spese del grado.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto Antonietta Picardi, ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse dei prevenuti sono inammissibili.
1. I motivi dedotti sono interamente versati in fatto e, invece, l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, cosi’ che non rientra nei poteri di questa Corte rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/42/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 e piu’ di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Invero, con motivazione priva di manifesti vizi logici, la Corte territoriale aveva osservato come la ricostruzione operata dalla persona offesa – circa l’aggressione patita in strada ad opera di soggetti da lui non potuti nominativamente indicare, ma rientranti nel novero di coloro che aveva appena allontanato dalla propria abitazione per il disturbo arrecato ai vicini – risultava essere stata adeguatamente integrata ( (OMISSIS) non aveva potuto riferire chi l’avesse aggredito, essendo stato colpito alle spalle) dalle deposizioni della sua fidanzata e del suo coinquilino che avevano potuto individuare (sia de relato, in un primo tempo il coinquilino (OMISSIS), sia per diretta visione, entrambi) gli imputati come i responsabili dell’aggressione (concorrendovi quantomeno, avendo circondato il (OMISSIS) ormai a terra).
2. Anche la motivazione con la quale la Corte distrettuale aveva negato l’invocata attenuante della provocazione era priva di manifesti vizi logici.
La persona offesa, infatti, non aveva compiuto alcun fatto ingiusto rimproverando il coinquilino, e gli astanti (fra i quali vi erano gli imputati), per l’alto volume della musica che stavano ascoltando, in ore serali, in un appartamento circondato da altre abitazioni.
Ne’ la spinta inferta al coinquilino era tale da concretarlo, nonostante questi fosse caduto. Tanto che il (OMISSIS) stesso non aveva in alcun modo reagito.
Ne’ gli imputati aveva ragione alcuna ad ergersi a difensori di una persona alla quale non erano legati da rapporti personali tali da doverne assumere, nonostante la sua evidente acquiescenza, le difese.
Tanto piu’ se si considera che il (OMISSIS) stesso, avvisato di quanto stava accadendo, era immediatamente intervenuto, ingiungendo loro di cessare la grave aggressione che stavano ancora consumando.
Risulta pertanto chiaro come gli imputati avessero aggredito il (OMISSIS) non certo per reagire al comportamento da questi tenuto con il (OMISSIS) ma per altri motivi, quale puo’ essere quello di essere stati invitati ad uscire immediatamente dall’abitazione.
3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e’ giustificato da motivazione esente da manifesta illogicita’ (l’assenza di ragioni di meritevolezza), che, pertanto, e’ insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non e’ necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
4. All’inammissibilita’ dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si stima equo liquidare in Euro 3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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