Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1278.
La circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità (articolo 62, numero 4, seconda parte, del codice penale) è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a ogni tipo di delitto commesso con motivi di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (si veda sezioni Unite, 30 gennaio 2020, Dabo) (da queste premesse, in una fattispecie in cui il giudice di merito aveva ravvisato l’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73, rispetto a un quantitativo di cocaina idoneo a consentire il confezionamento di n. 30 dosi singole, la Corte ha ritenuto illogicamente motivato il diniego dell’attenuante comune basato sulla affermata «costante consuetudine» dell’imputato allo spaccio e, quindi, sul guadagno ricavabile, trattandosi di un quantitativo di droga inidoneo a supportare tale conclusione nell’assenza di ulteriori elementi).
Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1278
Data udienza 22 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Detenzione illecita – Reato ex art. 73 co 5 dpr 309/90 – uso personale – Esclusione – Attenuante del conseguimento del lucro di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. – E’ applicabile in materia di sostanze stupefacenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 11842/2018 della Corte di appello di Roma del 23 ottobre 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
sentito, altresi’, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 ottobre 2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, in data 20 febbraio 2028, il Tribunale di Roma, esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche, aveva dichiarato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per avere egli detenuto gr 3,3 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in due bustine contenenti, rispettivamente gr 3 e gr 0,3 della sostanza in questione.
Avendo la Corte confermato la sentenza del giudice di primo grado anche per cio’ che attiene alla determinazione della pena, dosata in mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, il ricorrente ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi di impugnazione.
L’uno ha ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della detenzione della sostanza stupefacente ad esclusivo uso personale e l’affermazione, invece, della sua destinazione allo spaccio.
Ha, infatti, rilevato il ricorrente che la Corte territoriale ha escluso l’uso personale della sostanza di cui al capo di imputazione sulla base: a) del fatto che le condizioni economiche del prevenuto non avrebbero giustificato un esborso tale da consentirgli l’uso esclusivamente personale dello stupefacente, ma, rileva il ricorrente, tale affermazione sarebbe ingiustificata in quanto il (OMISSIS) ha dichiarato di essere percettore di una pensione di invalidita’ e di svolgere un’altra attivita’ lavorativa “in nero”; b) dal fatto che la droga, avente un elevato grado di purezza, era tale da giustificare la realizzazione di ulteriori “tagli” per consentire il confezionamento di altre dosi, affermazione questa smentita dalla circostanza che lo stupefacente era gia’ suddiviso in dosi autonome.
Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto l’avvenuta esclusione da parte dei giudici di merito della circostanza attenuante della derivazione dal reato di un danno ovvero di un lucro di particolare tenuita’.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato deve essere accolto per quanto di ragione.
Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso e’ inammissibile.
In relazione alla destinazione dello stupefacente allo spaccio, infatti, la Corte territoriale ha chiaramente motivato le ragioni di tale propria valutazione.
Invero la Corte ha rilevato, conformemente a quanto gia’ considerato dal giudice di primo grado, che per un verso le condizioni patrimoniali del prevenuto, quand’anche si volesse ammettere che lo stesso sia percettore di una pensione di invalidita’ avente l’importo di Euro 800,00 mensili (assai piu’ arduo e’ ritenere dimostrata la percezione da parte del (OMISSIS) di altri redditi, stante la mancanza di qualsivoglia dimostrazione sul punto nelle opportune sedi di merito), appaiono non giustificare un esborso netto, non trascurabile in relazione all’entita’ delle entrate, per la acquisizione dello stupefacente in questione.
Siffatta considerazione, di per se’ gia’ plausibile e’ stata ulteriormente avvalorata dal dato, sempre segnalato dagli organi giudicanti in sede di merito, che la qualita’ dello stupefacente in possesso del (OMISSIS), avente un assai elevato tenore di principio attivo, era tale da fare logicamente ritenere che lo stesso fosse suscettibile di essere ulteriormente commercializzato a seguito del suo “taglio” con sostanze eccipienti, di modo che con esso sarebbe stato possibile realizzare un numero di dosi commerciabili al minuti superiore alle 30, gia’ di per se’ problematicamente compatibili con una esclusiva destinazione ad uso personale, ricavabili dalla sostanza della quale il (OMISSIS) era detentore nello stato in cui essa si trovava.
Si tratta di valutazioni certamente congrue e sulle quali non e’, pertanto, possibile un riesame da parte di questa Corte di legittimita’.
Fondato e’, invece, il motivo riguardante la ritenuta carenza di motivazione in relazione alla esclusione della possibilita’ per il (OMISSIS) di beneficiare della attenuante di cui all’articolo 62 c.p.p., n. 4.
Al riguardo deve, preliminarmente, osservarsi l’avvenuto superamento del preesistente contrasto giurisprudenziale in relazione alla compatibilita’ di tale circostanza con la tipologia di reato contestata al prevenuto.
Infatti, a fronte di un orientamento secondo il quale, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuita’ di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, e’ applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensivita’ o disvalore sociale, ed e’ compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entita’, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV, 17 settembre 2019, n. 38381), si contrapponeva altro indirizzo giurisprudenziale in forza del quale la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuita’ di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, non e’ applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, sia perche’, vertendosi in materia di salute della persona e dovendosi tener conto anche dei danni mediati, non puo’ ritenersi integrata l’altra condizione prevista dalla norma, costituita dalla speciale tenuita’ del danno o del pericolo derivati al consumatore dall’azione dello spacciatore, sia perche’, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 rendere configurabile la fattispecie di lieve entita’ di cui al comma 5 medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo elemento (anche qui per tutte, cfr.: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 22 luglio 2019, n. 32513).
Tale contrasto giurisprudenziale e’ stato, di recente, composto dalla Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno puntualizzato che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuita’ di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 e’ compatibile con la fattispecie di lieve entita’, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, atteso che detta circostanza attenuante e’ applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990).
Deve, peraltro, considerarsi come la Corte capitolina gia’ avesse, in linea di principio, condiviso un tale ora consolidato orientamento con la sentenza oggi in scrutinio, giungendo, tuttavia, ad escludere che nel caso del (OMISSIS) esso fosse praticabile in quanto doveva ritenersi, atteso il fatto che lo stupefacente in possesso del (OMISSIS) fosse suscettibile di essere suddiviso in piu’ dosi, che la condotta del prevenuto fosse espressiva di una consueta e costante modalita’ di guadagno seguita dall’imputato.
Un siffatto rilievo mostra, tuttavia, un evidente vizio di logicita’ ove solo si consideri che lo stupefacente del quale il (OMISSIS) era detentore era sufficiente, per come lo stesso era stato rinvenuto addosso all’imputato, per il confezionamento di 30 dosi singole, fattore questo che, in assenza di ulteriori elementi, mal si concilia, proprio sotto il profilo della coerenza logica della motivazione, attesa la modestia del numero di possibili transazioni derivanti dall’illecito commercio dello stupefacente, con la ritenuta affermazione della “costante consuetudine” dell’imputato con la fonte di guadagno rappresentata dallo spaccio di sostanze stupefacenti.
La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma con esclusivo riferimento alla riconoscibilita’ o meno in favore del prevenuto della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, ed alle, eventuali, ricadute di un tale riconoscimento in tema di trattamento sanzionatorio, essendo, per il resto, risultata definitivamente dimostrata la sua penale responsabilita’ del (OMISSIS) in ordine al reato a lui contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in merito al possibile riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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