Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20184.
La cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire e a contraddire, cioè a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Ordinanza|| n. 20184. La cessazione della materia del contendere
Data udienza 7 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Decreto del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura – Impiego di somma in attività economiche di tipo imprenditoriale ai sensi dell’art. 15 legge n. 44 del 1999 – Mancata prova – Intervenuta revoca del provvedimento – Cessazione della materia del contendere
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f.
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27980-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL COORDINAMENTO INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA in persona del Commissario pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
e contro
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, COMITATO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA, FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA;
– intimati –
avverso il decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, emesso il 31/08/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere MILENA FALASCHI.
La cessazione della materia del contendere
RITENUTO IN FATTO
Con decreto n. 1381 del 2016 il Presidente della Repubblica respingeva il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da (OMISSIS) il 3 febbraio 2016 avverso il decreto n. 7/E-1.10.2015 del 02.10.2015 del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, notificato il 12.10.2015, con gli atti connessi, che aveva revocato il decreto commissariale n. 25/E-30.01.2014 dell’8 aprile 2014 con il quale gli era stata concessa un’elargizione di Euro 213.279,50 a ristoro del danno da mancato guadagno a seguito di domanda dallo stesso presentata alla Prefettura di Catania il 03.01.2011, per non essere stata prodotta dal ricorrente, che aveva incassato la somma in data 06.06.2014, documentazione atta a comprovare l’impiego dell’importo in attivita’ economiche di tipo imprenditoriale ai sensi della L. n. 44 del 1999, articolo 15 che avrebbe dovuto essere fornita entro i dodici mesi successivi dalla corresponsione. Ne’ (OMISSIS) aveva dato riscontro agli inviti e ai solleciti della CONSAP in tal senso.
Veniva, altresi’, osservato nel decreto impugnato che la serie di atti richiamati dallo (OMISSIS) nel ricorso straordinario risultavano emessi da soggetti diversi dal ricorrente ed erano tutti successivi alla scadenza del termine di 12 mesi di cui all’articolo 15 cit., oltre a richiamare altri vincoli, non documentati, alla somma erogatagli, dei quali, entro il suddetto termine di 12 mesi, non aveva mai reso partecipe l’Amministrazione.
Per la cassazione del Decreto del Presidente della Repubblica (OMISSIS) ha proposto ricorso fondato su due motivi, ponendo in subordine questione di legittimita’ costituzionale di palese contrato tra l’articolo 6 CEDU e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, gli articoli da 8 a 15 in relazione all’articolo 117 Cost., cui resistono con controricorso il Ministero dell’interno, il Commissario Straordinario per il Coordinamento Iniziative Antiracket e l’Antiusura e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania.
Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis, comma 2), la causa e’ stata riservata in decisione.
In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa, alla quale e’ stata allegata anche documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va dato conto della complessiva vicenda illustrata da (OMISSIS) nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c. avente ad oggetto gli eventi successivi alla introduzione del giudizio de quo.
Dopo avere ribadito che mai aveva avuto la disponibilita’ della somma erogata in quanto congelata a seguito del suo fallimento, parte ricorrente rappresenta che nelle more la Struttura Commissariale aveva emanato un nuovo provvedimento confermativo della revoca con rinnovazione della motivazione, provvedimento che veniva impugnato con motivi aggiunti davanti al TAR Sicilia ed il giudice adito, con sentenza n. 2080 del 2016, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, decisione non impugnata dall’Amministrazione. Nel frattempo, lo (OMISSIS) impugnava dinanzi al TAR Lazio il Decreto del Presidente della Repubblica oggetto del giudizio invocando la giurisdizione del giudice ordinario nella presente materia, come da pronuncia delle Sezioni Unite (ordinanza n. 18983 del 2017), ed il giudice adito con sentenza n. 5138 del 2018 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a pronunciare sul Decreto del Presidente della Repubblica de quo in favore del giudice ordinario, avanti al quale rimetteva le parti. La decisione “prudenzialmente” veniva impugnata dallo (OMISSIS) avanti al Consiglio di Stato nella parte in cui non aveva annullato il Decreto del Presidente della Repubblica e parallelamente dinanzi alla Corte di cassazione veniva impugnato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1386 del 2016 di rigetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sempre per difetto di giurisdizione.
Inoltre, in ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 2080/2016, il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Catania che con sentenza n. 2738 del 2018, ritenuta la propria giurisdizione, ha accertato la erroneita’ della revoca dell’elargizione disposta a titolo di indennizzo; pronuncia avverso la quale l’Avvocatura dello Stato ha proposto impugnazione, rigettata dalla Corte di appello di Catania con sentenza n. 2144 del 2020. Avverso quest’ultima decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, giudizio ancora pendente (R.G. n. 6043/2021).
Con la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. il ricorrente aggiunge che nelle more – pendente il giudizio in cassazione – il Commissario straordinario del Governo ha revocato in autotutela sia il decreto di revoca n. 7/E/1.10.2015 del 2.10.2015 sia il successivo decreto di conferma della revoca n. 3/E/27.01.2016 del 28.01.2016, di cui al decreto n. 1/E/10.03.2021, come comprovato dalla documentazione prodotta dal difensore di parte ricorrente in allegato alla memoria del 19.01.2023, per cui ha concluso nel senso che quest’ultimo provvedimento (in quanto adottato in autotutela dalla struttura Commissariale) aveva determinato nella sostanza la cessazione della materia del contendere di tutti i giudizi ancora pendenti, compreso quello recante R.G. n. 6043/2021 non ancora fissato per la trattazione. Al riguardo va preliminarmente rilevata l’ammissibilita’ della produzione documentale, avvenuta con la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., di cui il ricorrente ha curato il deposito nei termini previsti dall’articolo 372 c.p.c., in quanto attiene all’ammissibilita’ dell’impugnazione. Fra i tanti documenti indicati ed allegati vi e’ il decreto del Commissario straordinario adottato in via di autotutela emesso il 10.03.2021 dal quale si evince oltre alla revoca dei decreti commissariali n. 7/E/1.10.2015 del 2.10.2015 e n. 3/E/27.01.2016 del 28.01.2016, anche la rimessione in termini del ricorrente ai fini del corretto reimpiego delle somme gia’ incassate ai sensi della L. n. 44 del 1999, articolo 15 con decorrenza dalla notifica dello stesso decreto. La produzione di tali documenti consente di ritenere cessata la materia del contendere, come richiesto dallo stesso ricorrente in memoria, in quanto comporta il venir meno dell’interesse alla decisione per il venir meno del provvedimento posto alla base del giudizio medesimo, con la conseguenza che, anche nel caso in cui tale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 9201 del 2021).
Com’e’ noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire e a contraddire, cioe’ ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; a differenza di quanto accade in caso di rinuncia agli atti del giudizioso, la relativa dichiarazione, se intervenuta in sede di legittimita’, comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato.
In conclusione, essendo nella fattispecie in esame cessata la materia del contendere per l’intervenuta revoca del provvedimento qui impugnato, in particolare del decreto n. 7/E-1.10.2015 del 02.10.2015 del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, notificato il 12.10.2015, con gli atti connessi, che aveva, a sua volta, revocato il decreto commissariale n. 25/E30.01.2014 dell’8 aprile 2014 con il quale era stata concessa a (OMISSIS) un’elargizione di Euro 213.279,50 a ristoro del danno da mancato guadagno a seguito di domanda dallo stesso presentata alla Prefettura di Catania il 03.01.2011, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenienza della ragione di inammissibilita’ del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio.
In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilita’ non comporta infine l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimita’ si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilita’ originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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