La cessazione della materia del contendere

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 giugno 2021| n. 16891.

La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. In particolare, là dove la pronuncia della cessazione della materia del contendere abbia tratto motivo dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come nel caso di specie), non potrà essere ascritto alcun rilievo alla volontà del terzo che, pur essendo formalmente parte del rapporto processuale (nella vicenda in esame, in ragione dello spiegato intervento autonomo), rimane in ogni caso estraneo al rapporto sostanziale in relazione al quale sia definitivamente venuto meno ogni interesse ad agire e a contraddire, non risultando conseguentemente titolare, detto terzo, di alcun interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate da quelle (diverse) parti che a detta definizione giudiziale hanno manifestato l’intenzione di abdicare.

Sentenza|15 giugno 2021| n. 16891. La cessazione della materia del contendere

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto preliminare di compravendita – Insussistenza di un diritto di prelazione degli inquilini sugli immobili condotti in locazione – Vendita in blocco degli immobili – Apprezzamento del giudice di merito – Insindacabilità – Congruità della motivazione – Rigetto – La cessazione della materia del contendere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3447/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
FONDAZIONE ENPAM – ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la SEDE DELLA FONDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4690/2017 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata in data 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 15/11/2017, la Corte d’appello di Napoli, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’appello proposto, tra gli altri, da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli – dopo aver dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti originarie ( (OMISSIS) s.r.l. ed Enpam), circa le vicende del contratto preliminare di compravendita dell’edificio ubicato in (OMISSIS), promesso in vendita dall’ente previdenziale – aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti (intervenuti, in primo grado, nel giudizio originariamente instaurato tra la (OMISSIS) s.r.l. e l’Enpam) per l’accertamento della nullita’ di detto contratto preliminare, siccome asseritamente concluso in violazione della disciplina pubblicistica ritenuta nella specie applicabile, nonche’ in violazione dei diritti di prelazione asseritamente spettanti agli interventori, nella relativa qualita’ di inquilini delle diverse unita’ immobiliari facenti parte dell’edificio (OMISSIS).
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di alcun diritto di prelazione legale degli inquilini sugli immobili facenti parte dell’edificio (OMISSIS) (tenuto conto della natura privatistica dell’Enpam sin dal 1994), nonche’ nella parte in cui aveva escluso il rilievo di alcuna prelazione convenzionale in capo ai medesimi inquilini, attesa l’avvenuta cessione dell’edificio (OMISSIS) alle (OMISSIS) s.r.l. nella sua interezza, e pertanto l’avvenuta vendita “in blocco” dei singoli appartamenti, come tale idonea a escludere la riconoscibilita’, in favore dei singoli inquilini, della prelazione per l’acquisto delle singole unita’ abitative.
3. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione.
4. L’Enpam e la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione resistono con controricorso.
5. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.
7. L’Enpam e la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 308, 101 e 183 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la (OMISSIS) s.r.l. e l’ENPAM, senza conferire alcun rilievo alla contraria volonta’ degli interventori.
2. Il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse.
3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioe’ l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007, Rv. 594893 – 01, e successive conformi).
4. La’ dove la pronuncia della cessazione della materia del contendere abbia tratto motivo dalla volonta’ manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come nel caso di specie), non potra’ essere ascritto alcun rilievo alla volonta’ del terzo che, pur essendo formalmente parte del rapporto processuale (nella vicenda in esame, in ragione dello spiegato intervento autonomo), rimane in ogni caso estraneo al rapporto sostanziale in relazione al quale sia definitivamente venuto meno ogni interesse ad agire e a contraddire, non risultando conseguentemente titolare, detto terzo, di alcun interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate da quelle (diverse) parti che a detta definizione giudiziale hanno manifestato l’intenzione di abdicare.
5. Nel caso di specie, la pronunciata cessazione della materia del contendere e’ intervenuta, da un lato, sulla domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre preteso in capo all’Enpam; dall’altro, sulla domanda proposta da quest’ultimo nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. per l’accertamento dei pretesi inadempimenti contrattuali del primo: si tratta di domande in relazione alla cui definizione non puo’ essere riconosciuto alcun interesse processualmente rilevante in capo ai terzi estranei (come gli odierni ricorrenti), trattandosi di vicende sostanziali che esauriscono la propria rilevanza giuridica esclusivamente all’interno della sfera dei protagonisti del rapporto obbligatorio, senza che la mancata assunzione di alcuna decisione sulle stesse possa esser valso a incidere in alcun modo sull’integrita’ della sfera giuridica dei terzi istanti.
6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente esteso il proprio giudizio all’accertamento del diritto di prelazione degli inquilini sull’acquisto degli immobili dagli stessi occupati, non avendo nessuna parte avanzato alcuna domanda in tal senso, trattandosi di circostanza ritenuta come gia’ acquisita dagli stessi istanti.
7. Il motivo e’ infondato.
8. Osserva il Collegio come l’accertamento demandato ai giudici del merito in ordine alla (in)sussistenza di un diritto di prelazione degli inquilini sull’acquisto delle unita’ abitative dagli stessi occupate, rappresentasse un passaggio logico-giuridico indispensabile ai fini dell’esame delle domande proposte da detti interessati/interventori, avendo questi ultimi propriamente fondato il richiesto riconoscimento dell’invalidita’ del contratto preliminare di compravendita concluso tra la (OMISSIS) s.r.l. e l’Enpam (anche) sul presupposto della violazione delle ridette prelazioni.
9. Da cio’ deriva che l’accertamento (negativo) di dette prelazioni di acquisto, pur non costituendo il petitum immediato di nessuna delle domande avanzate nel giudizio, costituiva in ogni caso un adempimento indispensabile ai fini della decisione della controversia, come tale necessariamente sottoposto alla cognizione del giudice del merito, con la conseguente insussistenza di alcuna violazione dell’articolo 112 c.p.c., da parte del giudice a quo, cosi’ come infondatamente dedotto dagli odierni ricorrenti.
10. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso il diritto di prelazione degli istanti, ritenendo sussistente, nel caso di specie, un’ipotesi di vendita “in blocco”, essendosi viceversa trattato, unicamente, di una vendita “cumulativa”, come tale inidonea a escludere il diritto di ciascun inquilino all’esercizio della prelazione agli stessi spettante.
11. Il motivo e’ infondato.
12. Osserva il Collegio come il giudice d’appello (sulla scia di quanto operato dal primo giudice) abbia correttamente ricostruito i principi di diritto tradizionalmente osservati da questa Corte in materia di prelazione di acquisto di beni immobili condotti in locazione (cfr., ex pluri-mis, Sez. 3, Ordinanza n. 19502 del 04/08/2017, Rv. 645497 – 01), con particolare riguardo alla distinzione tra l’ipotesi della vendita “in blocco” da quella della vendita “cumulativa”, avendo detto giudice sottolineato come, nel caso di specie, ben potesse parlarsi di vendita in blocco, tra l’Empam e la (OMISSIS) s.r.l., atteso che i beni alienati, tra loro confinanti, costituivano un unicum, essendo stati venduti, non gia’ come una pluralita’ di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti a un soggetto diverso da colui che li conduce in locazione, bensi’ come un complesso unitario, costituente un quid del tutto differente dalla mera somma delle singole unita’ immobiliari, non risultando, peraltro, dagli atti del processo, alcun elemento di carattere sintomatico eventualmente idoneo ad attestare, in modo inequivocabile, l’eventuale simulazione dell’accordo intercorso tra gli originari contraenti (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
13. Cio’ posto, la circostanza che nel caso di specie sia stata riconosciuta un’ipotesi concreta di vendita in blocco, costituisce materia di uno specifico apprezzamento di merito, rispetto al quale deve ritenersi non consentita, in questa sede di legittimita’, alcuna rivisitazione in fatto, cosi’ come preteso dagli odierni ricorrenti mediante la proposizione del motivo in esame.
14. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e contraddittoria, avendo, da un lato, affermato l’insussistenza della prelazione di acquisto in capo agli inquilini dall’altro, riconoscendo l’avvenuta concessione, da parte dell’Enpam, di tale diritto di prelazione in favore degli stessi.
15. Il motivo e’ infondato.
16. Osserva il Collegio come la censura in esame costituisca il frutto di un evidente equivoco in cui i ricorrenti risultano essere incorsi in relazione all’interpretazione dell’articolazione logica del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, avendo quest’ultima, da un lato, escluso la sussistenza di una prelazione di fonte legale in capo agli inquilini (rilevando correttamente l’avvenuta trasformazione dell’En-pam in fondazione privata ben prima dell’approvazione delle fonti normative in materia di dismissione dei beni pubblici richiamate in ricorso: cfr. la L. n. 243 del 2004, articolo 1, comma 38, secondo cui “Decreto Legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, articolo 1, comma 1, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta’ degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo D.Lgs., non si applica agli enti privatizzati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorche’ la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo n. 104 del 1996”), e avendo, dall’altro, riconosciuto, sia pure solo per alcuni di detti inquilini, l’avvenuta concessione, da parte dell’Enpam, di una prelazione d’indole convenzionale; prelazione che, tuttavia, proprio in ragione dell’avvenuta cessione “in blocco” degli appartamenti dell’edificio (OMISSIS), non pote’ legittimamente essere esercitata nel caso di specie, non avendo nessuno degli inquilini (neppure nelle forme associate prospettate in sede prenegoziale) avanzato alcuna proposta di acquisto dell’edificio de quo nella sua interezza, cosi’ come posto in vendita dall’ente proprietario.
17. La motivazione dettata dal giudice a quo, conseguentemente, deve ritenersi pienamente esistente e articolata in termini congrui, tanto sul piano logico, quanto in chiave giuridica, si’ da sfuggire integralmente all’odierna censura avanzata dai ricorrenti.
18. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 1418 c.c., del Decreto Legislativo n. 104 del 1996, L. n. 410 del 2001, Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullita’ del contratto preliminare originariamente concluso tra la (OMISSIS) Srl e l’Enpam, siccome stipulato in contrasto con la normativa vigente in tema di contratti pubblici.
19. Il motivo e’ infondato.
20. Osserva il Collegio come la disciplina legislativa invocata dai ricorrenti con il motivo in esame debba ritenersi inapplicabile all’Enpam e del tutto estranea all’oggetto dell’odierna controversia, attesa l’avvenuta trasformazione dell’Enpam in fondazione privata in epoca anteriore alla relativa approvazione (Decreto Legislativo n. 104 del 1996, della L. n. 410 del 2001: cfr. la motivazione dettata in relazione al quarto motivo di ricorso), ed avuto riguardo alla radicale estraneita’ della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (contenente norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) al tema della dismissione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.
21. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate per ciascuna parte in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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