La cessazione della materia del contendere

Consiglio di Stato, Sentenza|12 aprile 2021| n. 2955.

Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 34 comma 4, c.p.a., la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta e tale non è il caso di specie in cui parte appellante ha valorizzato la sopravvenuta cessazione dell’affidamento pertanto non incidente sul rapporto precedentemente intercorso tra le parti.

Sentenza|12 aprile 2021| n. 2955

Data udienza 2 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Art. 34 comma 4, c.p.a. – Cessazione della materia del contendere – Pronuncia – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2831 del 2013, proposto dalla società Gr. Co. S.p.a. (succeduta alla Ov. S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. Gu. e Ce. Ma., elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazza (…)
contro
il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Su. Cr. e Fr. Ma. Po., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Um. Ri. in Roma, via (…)
nei confronti
della società Li. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Ma. Pi., Lu. Po. e Da. Va., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Da. Va. in Roma, viale (…)
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana Sezione II, n. 1405 del 2 agosto 2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto e della società Li. S.p.a.;
Vista la memoria del 30 gennaio 2021, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso in appello;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 653/2011, proposto innanzi al T.a.r. per la Toscana, la società Ov. S.p.a. aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
a) della determinazione n. 5 del 22 febbraio 2011;
b) della disposizione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico del 30 luglio 2011 richiamata nella succitata determinazione.
2. A sostegno dell’impugnativa la ricorrente aveva contestato la circostanza che l’accesso di via (omissis) di cui l’esercizio è munito, oltre a quello principale di via (omissis), costituisse un autonomo punto di ingresso destinato ad esclusivo servizio del reparto di profumeria gestito dalla società Li. S.p.a.; aveva altresì lamentato il difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale, la violazione dell’art. 102 l. r. n. 28/05 oltre, in via subordinata, a profili di contrasto con la normativa costituzionale.
3. Costituitasi l’Amministrazione comunale, il Tribunale amministrativo adì to Sezione II ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha respinto il motivo inerente alla pretesa insussistenza di un accesso autonomo da via (omissis);
– ha invece accolto il motivo relativo alla denunciata violazione del principio di partecipazione procedimentale;
– ha quindi conclusivamente accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ha annullato l’atto impugnato;
– ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che “il reparto di profumeria è posto nelle condizioni di usufruire di un accesso autonomo, senza che possa rilevare, ai fini dell’effettiva osservanza del divieto imposto dalla legge regionale, il fatto che l’accesso situato in via (omissis) sia utilizzato anche dalla clientela dell’esercizio Ov.”.
5. Avverso tale pronuncia la società Gr. Co. S.p.a. (succeduta alla Ov. S.p.a.), ha interposto appello, notificato il 15 marzo 2013 e depositato il 15 aprile 2013, lamentando, attraverso cinque motivi di gravame (pagine 6-18), quanto di seguito sintetizzato:
I) il T.a.r. non avrebbe considerato che quello su via (omissis) non ha le caratteristiche di accesso autonomo essendo a servizio dell’esercizio affidante attraverso il quale si può accedere tanto al reparto profumeria quanto agli altri della Ov.;
II) nemmeno il giudice di prime cure avrebbe considerato che il provvedimento non è assistito da adeguata istruttoria in quanto si fonda su soli due sopralluoghi non consentono di ritenere l’accesso su via (omissis) utilizzato autonomamente rispetto a quello principale;
III) il T.a.r. avrebbe mancato di pronunciarsi sulle censure di contraddittorietà e difetto di motivazione, in quanto l’esercizio commerciale della Ov. presenta i due accessi anzidetti fin dalla sua apertura risalente all’anno 2000;
IV) parimenti il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sulla censura relativa alla violazione del principio di tipicità e tassatività che informa il procedimento sanzionatorio;
V) si ripropone, infine, quanto dedotto a proposito della contrarietà dell’art. 75 della legge regionale applicato ai principi costituzionali ove tale norma venisse interpretata nel senso di legittimare il provvedimento impugnato in prime cure, in quanto essa si rivelerebbe restrittiva della concorrenza e della libera iniziativa economica e comunque sarebbe estranea alle competenze legislative regionali.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la parziale riforma dell’impugnata sentenza.
7. In data 2 maggio 2013, si è costituita la società Li. S.p.a. al fine di chiedere l’accoglimento dell’appello.
8. In data 11 settembre 2013, il Comune di Grosseto si è costituito con memoria di controdeduzioni concludendo per il rigetto dell’appello.
9. In data 18 gennaio 2021, il Comune appellato ha depositato documentazione attestante la risoluzione del contratto di affidamento in gestione di reparto tra la società Li. S.p.a. (affidataria) e la società Ov. S.p.a. (affidante) a far data dal 13 giugno 2015.
10. In vista della trattazione nel merito del ricorso entrambe le società, Do. It. S.p.a. (succeduta a Li. S.p.a.) e Co. S.p.a., hanno depositato memoria, la seconda espressamente chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello.
11. In data 11 febbraio 2021, il Comune appellato ha depositato note d’udienza ai sensi del d.l. n. 28/2020 e del d.l. n. 137/2020.
12. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 2 marzo 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.
13. Come esposto in punto di fatto, parte appellante ha depositato, in data 30 gennaio 2021, istanza di cessazione della materia del contendere siccome non assistito più dal necessario profilo d’interesse stante “la cessazione dell’affidamento del reparto da parte di OV. SpA alla Ditta Li. SpA, di cui lo stesso Comune di Grosseto ha fornito prova documentale”.
14. Osserva il Collegio che, secondo costante orientamento di questo Consiglio, “nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 34 comma 4, c.p.a., la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta” (cfr. sentenza, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317) e tale non è il caso di specie in cui parte appellante ha valorizzato la sopravvenuta cessazione dell’affidamento pertanto non incidente sul rapporto precedentemente intercorso tra le parti.
15. Deve per altro verso ritenersi, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.), che la motivata dichiarazione della parte costituisce evenienza che fa comunque venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
16. A tanto consegue che va dichiarata l’improcedibilità dell’appello in esame per sopravvenuta carenza d’interesse.
17. Sussistono giusti motivi, atteso il tenore della presente decisione, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 2831/2013), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Claudio Contessa – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Francesco Frigida – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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