Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21359.
La cancellazione volontaria del difensore dall’albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello “status” di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo questa essere rilevata d’ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.
Ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21359
Data udienza 17 settembre 2020
Tag/parola chiave: Danni da circolazione stradale – Incidente – Risarcimento – Citazione in appello – Difensore – Cancellazione dall’albo successiva ala notifica – Perdita dello ius postulandi – Procedimento – Interruzione – E’ necessaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18069-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5432/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, (OMISSIS), ha instaurato una causa volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente causato da persona rimasta ignota; ha citato in giudizio le (OMISSIS) spa, che si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di primo grado ha ritenuto insufficienti le prove addotte dal (OMISSIS), ed in particolare inattendibili quelle testimoniali, ed ha rigettato la domanda.
Questo giudizio di insufficienza probatoria e’ stato confermato in appello, dove il ricorrente aveva contestato la ratio decidendi di primo grado proprio su tale aspetto.
Ora il (OMISSIS) ricorre con un solo motivo su una questione del tutto diversa da quella posta nei due gradi di merito, ossia sulla mancata interruzione del procedimento di secondo grado; v’e’ costituzione con controricorso delle (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso e’ basato su un solo motivo. Il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 301 c.p.c., sostenendo che, dopo la notifica della citazione in appello, il suo difensore di fiducia ha provveduto a cancellarsi dall’albo degli avvocati, perdendo quindi lo ius postulandi; con la conseguenza che il procedimento andava interrotto, ed invece non lo e’ stato, con violazione dunque della norma sopra citata.
1.1. – Il ricorso e’ fondato.
1. – E’ pacifico, non contestato dalla controparte, che il difensore di fiducia del (OMISSIS), dopo la notifica dell’atto di citazione in appello, ha effettuato cancellazione dall’albo degli avvocati; circostanza questa documentata altresi’, ex articolo 372 c.p.c., dal ricorrente.
Le (OMISSIS) spa contestano che la cancellazione volontaria dall’albo possa costituire una causa di interruzione del processo, al pari della morte del difensore.
La questione, controversa in passato, ha trovato una soluzione nella decisione delle sezioni unite n. 3702 del 2017 secondo cui: “un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 301 c.p.c., comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore”.
Precisano le Sezioni unite che non rileva la causa della cancellazione: “quanto all’asserita inapplicabilita’ dell’articolo 301 c.p.c., comma 1, si può obiettare che la norma puo’ essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non gia’ in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi(se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia)” (Cass. Sez. Un. 3702/2017).
Cio’ detto, e posta l’equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, e’ altresi’ regola quella per cui la causa interruttiva “determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attivita’ processuale, con la conseguente nullita’ degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva puo’ essere dedotta e provata in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, ne’ eccepita dalla controparte come motivo di nullita’ della sentenza” (Cass. 1574/2020).
Presupposti, questi, tutti sussistenti nel caso concreto, cui si applicano pure i principi di Cass. Ord. 26856/17 (ove riferimenti).
Il ricorso va pertanto accolto; la gravata sentenza e’ cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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