Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24853.
La massima estrapolata:
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, sicché, se l’estinzione interviene in un giudizio del quale la società è parte, ove l’evento interruttivo non sia stato dichiarato o si sia verificato quando il farlo constatare non sarebbe stato più possibile, l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.
Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24853
Data udienza 17 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6042-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, insieme all’Avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOC. COOP, in persona del legale rapp.te pt, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, in liquidazione e (OMISSIS) SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pt;
– intimate –
avverso la sentenza n. 118/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/03/2013; R.G.N. 1001/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che, con la sentenza n. 118/2013, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame, proposto da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) spa in liquidazione, con l’intervento della (OMISSIS) soc. coop., rilevando che l’impugnazione era stata formulata nei confronti di una societa’ cancellata dal registro delle imprese e, quindi, priva di capacita’ processuale; che avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidato a tre motivi;
che ha resistito la sola Societa’ Coop. (OMISSIS), mentre la (OMISSIS) spa in liquidazione e l’altra societa’ (OMISSIS) srl, la quale secondo l’assunto del ricorrente sarebbe succeduta, unitamente alla citata (OMISSIS), alla cancellata (OMISSIS) spa, sono rimaste intimate;
che le parti costituite hanno depositato memoria;
che il P.G. non ha formulato richieste scritte.
CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 2495 c.c., comma 2 e articoli 110, 325 e 328 c.p.c., perche’, in una situazione in cui l’evento interruttivo si era verificato nel corso del giudizio di primo grado e non era stato dichiarato, in presenza della socia e successore dell’estinta (OMISSIS) spa, erroneamente la notifica effettuata nei confronti di quest’ultima societa’ era stata ritenuta inesistente e non, invece, nulla o sanabile; in caso contrario, si eccepisce la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2495 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 24 Cost. e agli articoli 1175 e 1375 c.c., nonche’ agli articoli 110, 325 e 328 c.p.c., laddove non e’ previsto che, in caso di estinzione di una societa’ a seguito di cancellazione volontaria, i rapporti processuali possano proseguire nei gradi di impugnazione nei confronti della o delle societa’ estinte e laddove non sia previsto che la societa’ estinta abbia l’obbligo di comunicare l’evento interruttivo nei rapporti processuali in corso; 2) la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., comma 2, in relazione agli articoli 110, 156, 325 e 328 c.p.c., perche’, nel quadro di cui sopra, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame previa autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dei suddetti soci; 3) la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., comma 2, in relazione agli articoli 100, 157, 299 e 300 c.p.c., nonche’ la nullita’ della sentenza di primo grado, per non essere stato considerato che la condotta processuale di (OMISSIS) spa, che non aveva dichiarato l’evento interruttivo, ancorche’ legittima, non era sostanzialmente lecita e coerente con i principi ex articolo 1175 c.c.;
che i primi due motivi, affrontati congiuntamente per la connessione logica che li lega, sono infondati.
Giova precisare, in punto di fatto, che la (OMISSIS) spa fu cancellata dal registro delle imprese, a seguito di liquidazione, in data 7.12.2007, nel corso del giudizio di primo grado e l’evento non fu dichiarato. Con la pronuncia, depositata il 27.5.2008, l’adito Tribunale di Modena rigetto le domande avanzate da (OMISSIS) nei confronti di detta societa’. L’atto di appello venne notificato nei confronti della (OMISSIS) spa; in detto giudizio, oltre alla (OMISSIS) spa in liquidazione, costituitasi in persona del liquidatore pt, intervenne anche la (OMISSIS) soc. coop, gia’ socia della (OMISSIS) spa, al solo fine di fare valere l’inammissibilita’ dell’appello proposto nei riguardi di (OMISSIS) spa che non esisteva piu’. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto la (OMISSIS) spa era priva di capacita’ processuale.
Orbene, rileva il Collegio che la decisione impugnata e’ conforme all’orientamento di legittimita’ di cui alla sentenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. 12.3.2013 n. 6071), cui si intende dare continuita’, secondo il quale “la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese di una societa’, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ medesima impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della societa’ cancellata dal registro delle imprese intervenga in un giudizio del quale la societa’ e’ parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e ss, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Ove invece l’evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe stato piu’ possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societa’ deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci o nei confronti dei soci succeduti alla societa’ estinta”.
Ne consegue, quindi, che l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla societa’ estinta, a pena di inammissibilita’ (cfr. Cass. 19.12.2016 n. 26196).
Ne’ e’ condivisibile l’assunto della ricorrente circa il dedotto profilo della inesistenza o nullita’ della notifica che avrebbe giustificato l’integrazione del contraddittorio ex articolo 291 cpcperche’, cio’ che qui viene in rilievo ai fini della ammissibilita’ del gravame, e’ il difetto assoluto di “giusta parte” dell’ente estinto che ha reso invalida l’instaurazione, nei suoi confronti, del giudizio di impugnazione. Non si pone, pertanto, un problema di nullita’ o inesistenza della notificazione, quanto, invece, di legittimazione passiva a contraddire all’atto di appello. E con riguardo a tale aspetto, deve osservarsi che l’intervento della sola (OMISSIS) soc. coop., a prescindere dal contenuto delle sue difese, non e’ valso a svolgere alcun effetto sanante, sia perche’ non vi puo’ essere sanatoria dell’inammissibilita’ dell’appello, sia perche’ non emerge dagli atti in che termini essa societa’ sia socio-successore della (OMISSIS) spa e/o se lo sia unitamente ad altri soggetti, non convenuti ne’ parti, nei precedenti gradi di merito.
Inoltre, va rimarcato che l’interpretazione dell’articolo 2495 c.c., nei sensi dato dalle Sezioni Unite di questa Corte come sopra evidenziata, ha superato anche i dubbi di legittimita’ costituzionale avanzati dal ricorrente essendo i diritti di cui agli articoli 3, 24 e 111 Cost.tutelati dal fatto che, se l’estinzione dell’ente avviene a processo instaurato, il processo prosegue nei confronti dei soci nei limiti in cui questi hanno ricevuto somme in base al bilancio finale di liquidazione (Corte Cost. 12 luglio 2013 n. 198).
A cio’, infine, va aggiunto che il regime di pubblicita’ legale, cui le societa’ di capitale sono sottoposte, consente comunque alla controparte un controllo continuo sulle vicende societarie, cosi’ fugando anche ogni profilo di violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.;
che il terzo motivo non e’ meritevole di accoglimento perche’ l’inammissibilita’ dell’appello, operando su un piano decisionale preliminare a quello del merito, preclude l’indagine di ogni profilo di nullita’ della gravata sentenza, che non e’ pertanto piu’ consentito;
che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato;
che al rigetto segue la condanna del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimita’ nei soli confronti della controricorrente; nulla va, invece, disposto per quelle relative alle intimate che non hanno svolto attivita’ difensiva;
che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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