Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 dicembre 2020| n. 35548.
La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l’estinzione a seguito di riabilitazione.
Sentenza|11 dicembre 2020| n. 35548
Data udienza 28 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – CASELLARIO GIUDIZIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di NOLA;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Pasquale FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del casellario Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, ex articolo 40, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di (OMISSIS) volta ottenere la cancellazione dal casellario giudiziario del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Nola in data 18 Marzo 1998, esecutivo il 18 Aprile 1998, con condanna alla pena di Lire 160.000 (Euro 82,63) di multa per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articoli 25, 292, 293 e 296, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 70, a seguito dell’intervenuta riabilitazione disposta con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 28 maggio 2019.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge (articolo 175 c.p., comma 1, articolo 178 c.p., in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5, articoli 1, 2, 3, 4, 27, 35 e 36 Cost., e articolo 8 Convenzione EDU, articolo 15 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e articolo 7 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale) e il vizio della motivazione per non essere stata disposta la cancellazione alla luce delle conseguenze derivanti dalla disposta riabilitazione nonche’ in considerazione del diritto alla protezione dei dati personali dell’interessato resta esposto alla raccolta di informazioni relative a condanne per le quali pero’ e’ gia’ stata concessa la riabilitazione.
Il ricorso denuncia la violazione di legge con riguardo al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 5, perche’ il giudice non ha tenuto conto delle disposizioni relative alla riabilitazione le quali determinano la rimozione degli effetti penali della condanna e, seppur non espressamente indicando l’iscrizione nel casellario, necessariamente la presuppongono data l’ampiezza dell’effetto riabilitativo.
Del resto, per effetto della clausola di salvezza inserita nell’articolo 178 c.p., gli effetti penali espressamente esclusi dalla riabilitazione riguardano la nuova concessione della sospensione condizionale e il perdono giudiziale.
In proposito, il ricorso fa notare che la giurisprudenza di legittimita’ e’ incline ad affermare che la non menzione della condanna nel certificato del casellario puo’ essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale si e’ intervenuta pronuncia di riabilitazione.
Il ricorso segnala poi le pesanti conseguenze derivanti dalla permanenza della iscrizione nel casellario nonostante la disposta riabilitazione con particolare riguardo al settore del lavoro in quanto i singoli datori di lavoro, pur impossibilitati ad acquisire direttamente la certificazione, potrebbero non richiedere la presentazione all’interessato, cosi’ venendo a conoscenza della condanna nonostante la riabilitazione. Si tratta, del resto, di una grave limitazione della vita privata e familiare derivante da una ingiustificata ingerenza dell’autorita’ pubblica.
D’altra parte, la Carta dei diritti fondamentali precisa che i dati a carattere personale devono essere trattati in base al consenso della persona interessata, sicche’ dalla certificazione deriva una violazione del diritto alla protezione dei dati personali, non essendo stato prestato il consenso al trattamento.
Relativamente al rapporto con la pubblica amministrazione la certificazione risulta particolarmente lesiva in quanto gli uffici e gli operatori di servizi pubblici possono accedere direttamente il servizio certificativo, cosi’ acquisendo il certificato che contiene anche le condanne per le quali e’ stata concessa la riabilitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato per le ragioni che saranno esposte.
2. Per comprendere l’infondatezza delle varie argomentazioni difensive e’ utile ricordare i principali pilastri su cui si poggia il casellario giudiziale anche perche’ sembra emergere dal ricorso una certa confusione tra il contenuto delle certificazioni e le tipologie di certificati.
2.1. Va anzitutto ricordato che a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 3, comma 1, lettera m), nel casellario vanno iscritti per estratto “i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione”. Tale disposizione, che espressamente prevede l’obbligo di iscrizione, ha il preciso scopo di mantenere aggiornate le precedenti iscrizioni relative alle condanne per le quali sia stato concesso il ridetto beneficio.
2.2. Venendo all’attivita’ certificativa, l’articolo 21 del citato decreto stabilisce che: “1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto”, dovendo l’autorita’ penale avere piena conoscenza della situazione giudiziaria del cittadino. Si tratta, in effetti, della certificazione piu’ ampia e completa disponibile nel sistema del casellario, la quale tuttavia e’ limitata unicamente alla giustizia penale.
Per quanto concerne, invece, il certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, l’articolo 24 del decreto stabilisce che: “01. L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: (…) d) alle condanne in relazione alle quali e’ stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali e’ stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata”.
Si comprende, dunque, che nel certificato rilasciato al privato non risulta la condanna per la quale e’ stata disposta la riabilitazione.
D’altra parte, a norma dell’articolo 25 bis del citato decreto, anche il certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro, nei casi in cui esso puo’ essere rilasciato (nel caso in cui si debba impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’ professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori), contiene unicamente le iscrizioni previste dall’articolo 24 per il certificato rilasciato a richiesta dell’interessato, sicche’ non risultano le condanne per le quali e’ stata disposta la riabilitazione.
A norma dell’articolo 28: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e’ necessario per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere (…) il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3 (…). 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato
soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita’ istituzionali
dell’amministrazione o del gestore (…). 3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e’ rilasciato quando non puo” procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. 4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta (…)”.
In questo caso, nella certificazione, sia selettiva che generale, potra’ comparire la condanna per la quale sia stata successivamente concessa la riabilitazione, beneficio che risultera’ pero’ specificamente annotato, cosi’ mettendo a disposizione dell’amministrazione una informazione completa e pertinente.
3. Cio’ premesso, non- puo’ che ribadirsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, al quale si e’ correttamente richiamato il giudice del casellario, secondo il quale “la cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui e’ prevista l’estinzione a seguito di riabilitazione” (Sez. 1, n. 45581 del 25/10/2012, Fabiano, Rv. 254046).
3.1. Prima dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, la giurisprudenza, aveva chiarito che “tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna a seguito di riabilitazione, non rientra la cancellazione dell’iscrizione della sentenza dal casellario, perche’ non prevista tra le cause di eliminazione dall’articolo 687 c.p.p., e, inoltre, l’articolo 686 c.p.p., stabilisce che il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nel casellario, e, infine, l’articolo 689 c.p.p., comma 2, n. 4, gia’ prevede che i certificati penali rilasciati all’interessato non contengano le condanne per le quali e’ intervenuta riabilitazione” (Sez. 3, n. 35078 del 04/07/2003, Savio, Rv. 225980).
3.2. Tenuto conto che il provvedimento giudiziario di riabilitazione va iscritto nel casellario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, articolo 3, lettera m), apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l’iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessita’ di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso e’ stato concesso.
D’altra parte, non vi e’ dubbio che “non rientra tra gli effetti penali della condanna l’iscrizione nel casellario giudiziale, che non ha un contenuto di sanzione ne’ incide in modo diretto su alcun rapporto di diritto penale” (Sez. 6, n. 402 del 30/01/1997, Lacagnina, Rv. 208890).
3.3. In ultimo, non puo’ farsi a meno di sottolineare che l’eventuale cancellazione dal casellario della condanna per la quale sia stata concessa la riabilitazione impedirebbe l’esercizio del potere di revoca della sentenza di riabilitazione a norma dell’articolo 180 c.p., poiche’ l’autorita’ giudiziaria non sarebbe piu’ in grado di individuare il provvedimento da revocare e la condanna da ripristinare.
Cio’ appare ancora piu’ evidente ove si consideri che, a differenza del provvedimento di riabilitazione – avente carattere costitutivo in quanto ricollega la pronunzia all’osservanza di alcune condizioni indicate dalla legge (come il decorso del tempo) e richiede un apprezzamento discrezionale del giudice, come la valutazione del requisito della buona condotta, dal quale dipende lo accoglimento dell’istanza, ed opera di conseguenza ex nunc con la produzione dei propri effetti dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile -, il provvedimento col quale vien disposta la revoca della sentenza di riabilitazione ha invece natura dichiarativa per l’intrinseco suo carattere di mero accertamento, essendo limitata l’indagine ad una semplice verifica delle condizioni fissate dalla legge per la revoca, e produce in conseguenza i propri effetti ex tunc in quanto retroagisce al momento in cui le predette condizioni si sono verificate (Sez. 5, n. 3244 del 27/11/1985 dep. 1986, Rispoli, Rv. 172529; la natura dichiarativa della revoca della riabilitazione e’ stata recentemente ribadita da Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, P.G. in proc. Pesce, Rv. 269042).
4. Sono manifestamente infondate le argomentazioni che fanno leva sull’articolo 175 c.p., perche’ si tratta di un istituto, quello della non menzione della condanna, affatto diverso dalla riabilitazione e che richiede una discrezionale valutazione, ancorata ai parametri legali ivi indicati, da parte del giudice della cognizione al momento della pronuncia della sentenza di condanna.
D’altra parte, a seguito della concessione della riabilitazione la condanna iscritta nel casellario giudiziale non puo’ essere riportata nel certificato rilasciato a richiesta del privato, sicche’ non si comprende il fondamento della deduzione difensiva che richiama le (analoghe) conseguenze della non menzione della condanna ex articolo 175 c.p..
Il risultato pratico della non certificazione della condanna per la quale e’ concessa la riabilitazione e’ raggiunto, similmente a quanto previsto dall’articolo 175 c.p..
5. Sono, del pari, manifestamente infondate le censure che si appuntano sulla protezione dei dati personali.
5.1. Anzitutto, deve farsi riferimento alla base legale che giustifica il trattamento dei dati giudiziari, cosi’ emergendo la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive in merito alla legittimita’ del trattamento e alla non necessita’ di consenso da parte dell’interessato.
E’ utile rimarcare che, in base alla normativa interna e sovranazionale attualmente vigente, il trattamento dei dati relativi alle funzioni giurisdizionali e’ sottoposto a una disciplina particolare.
E’ consentito – in base al vigente GPDR (regolamento UE n. 2016/679) – il loro trattamento anche in relazione ai dati sensibili (articolo 9) par. 2, lettera f), non si applica nei loro confronti il diritto alla cancellazione (articolo 17, par, 3), il diritto dell’Unione e dei singoli Stati possono prevedere specifiche limitazioni per ragioni di giustizia ai diritti degli interessati e le autorita’ nazionali di settore non sono competenti a loro controllo (articolo 55, par 3).
Per quanto concerne i diritti degli interessati, l’articolo 2-duodecies del Codice privacy, introdotto dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 101 del 2018, disciplina, in applicazione dell’articolo 23, par. 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679, le limitazioni dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, per esigenze di salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
In tale novero devono essere ricompresi i dati trattati nei procedimenti giurisdizionali.
5.2. Come si e’ visto al paragrafo n. 2, e’ poi esclusa in radice la divulgazione dei dati per mezzo della certificazione del casellario giudiziale richiesta dall’interessato poiche’ in essa non compaiono le condanne per le quali vi sia stata riabilitazione.
Analoga limitazione concerne il certificato richiesto, nei casi specificamente previsti, dal datore di lavoro.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono, invece, richiedere una certificazione generale dalla quale, in ipotesi, possono risultare anche le condanne per le quali vi sia stata riabilitazione, ma si tratta di una richiesta giustificata dalle necessita’ connesse all’esercizio delle loro funzioni, sicche’ appare giustificata e proporzionata alla luce dei compiti svolti da tali enti.
6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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