Iter di formazione di un piano urbanistico

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 6 agosto 2020, n. 4960.

La massima estrapolata:

Qualora, nel corso dell’iter di formazione di un piano urbanistico, il Comune ritenga di accogliere le osservazioni formulate dai proprietari dei suoli interessati, il fatto che queste ultime siano motivate da interessi privati non comporta automaticamente l’illegittimità delle scelte pianificatorie comunali siccome condizionate da tali motivazioni; infatti, le osservazioni dei privati allo strumento urbanistico adottato, pur costituendo pacificamente dei meri apporti collaborativi rispetto alle scelte discrezionali rimesse all’amministrazione comunale, hanno pur sempre la finalità di consentire a quest’ultima il perseguimento dell’interesse pubblico alla miglior pianificazione del territorio con il minor sacrificio possibile delle posizioni dei proprietari interessati.

Sentenza 6 agosto 2020, n. 4960

Data udienza 23 giugno 2020

Tag – parola chiave: Urbanistica – Piano regolatore – Osservazioni dei privati interessati – Accoglimento – Osservazioni motivate da interessi privati

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 3721 del 2010, proposto dalla Co. An. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fl. Ma. Bo. e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gu. Fr. Ro. in Roma, via (…),
contro
– il Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. St. Ri. e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale (…);
– la Provincia di Trento, non costituita in giudizio;
nei confronti
il sig. Ma. Gi. Re. e la sig.ra Br. Gi. in Re., non costituiti in appello,
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 46/2010, resa tra le parti e concernente variante al Piano regolatore generale relativa a zonizzazione residenziale di area e riduzione della fascia di rispetto stradale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020, tenutasi con le modalità di cui alla normativa emergenziale di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo il passaggio in decisione del presente appello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto d’appello notificato in data 19 aprile 2010 al Comune di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, al sig. Ma. Gi. Re. e alla sig.ra Br. Gi. in Re., e depositato in data 28 aprile 2010 la Co. An. S.r.l. (proprietaria di lotto edificabile situato nella zona collinare del Comune di Trento, catastalmente contraddistinto dalla p.f. (omissis) C.C. (omissis), originariamente ultimo lotto residenziale situato nella zona) ha impugnato la sentenza n. 46/2010 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, depositata in data 9 febbraio 2010 e notificata in data 19 febbraio 2010, la quale – disattesa l’eccezione comunale di carenza di interesse – ha però respinto, compensando le spese, il ricorso n. 106/2008, proposto dall’appellante per l’annullamento, con gli atti connessi:
– della delibera del Consiglio comunale di Trento n. 130 del 24 novembre 2006, avente ad oggetto la definitiva adozione della variante 2004 al Piano regolatore generale comunale di Trento;
– della deliberazione della Giunta provinciale n. 200 del 1° febbraio 2008, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige in data 12 febbraio 2008;
ciò limitatamente alla parte in cui la variante, in accoglimento delle osservazioni presentate dalla controinteressata sig.ra Gi., ha conferito una zonizzazione residenziale B5 alle particelle fondiarie (omissis) ed (omissis) C.C. (omissis), prevedendo per tali particelle fondiarie anche una diminuzione della fascia di rispetto stradale da 10 a 5 metri.
L’appello denuncia:
1) error in iudicando, nella parte in cui la decisione non ha riscontrato la fondatezza del denunciato vizio di eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, conseguente travisamento della realtà, illogicità manifesta della scelta pianificatoria operata, contraddittorietà con precedenti atti, sviamento di potere e carenza o, comunque, perplessità della motivazione;
2) error in iudicando relativamente alla parte della sentenza appellata che ha ritenuto non meritevole di accoglimento il secondo motivo di censura, con il quale si denunciavano la violazione di legge (artt. 40-42 della legge provinciale n. 22/1991) e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, perplessità, illogicità, sviamento di potere;
3) erroneità del capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese del giudizio.
Il Comune di Trento ha depositato atto formale di costituzione in data 18 giugno 2010.
In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 18 maggio 2015 parte appellante ha depositato, in data 4 giugno 2015, domanda di fissazione di udienza.
Il Comune di Trento ha depositato memoria in data 18 marzo 2020.
La Co. An. S.r.l. ha depositato memoria in data 20 marzo 2020.
La medesima Co. An. S.r.l. ha depositato in data 8 aprile 2020 istanza di rimessione in termini, a sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (poi convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo il passaggio in decisione del presente appello), con conseguente richiesta di posticipazione dell’udienza già fissata per il giorno 21 aprile 2020, al fine di potere effettuare gli adempimenti difensivi preclusi, nel lasso temporale intercorrente tra il giorno 9 marzo 2020 ed il giorno 15 aprile 2020, dalla normativa emergenziale di cui al citato art. 84 del decreto-legge n. 18/2020 e dall’emergenza sanitaria cui il suddetto decreto-legge ha inteso far fronte.
La medesima Co. An. S.r.l. ha depositato memoria di replica in data 29 maggio 2020.
In data 19 giugno 2020 il Comune di Trento ha depositato note di udienza ai sensi del citato decreto-legge n. 28/2020.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 23 giugno 2020, ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 18/2020.

DIRITTO

L’appello non è fondato.
1. L’appellante, pur consapevole della nota insindacabilità – se non nei limiti della manifesta irrazionalità – di scelte pianificatorie urbanistiche quali quelle qui in contestazione (che hanno accolto le osservazioni della controinteressata conferendo una zonizzazione residenziale B5 alle particelle fondiarie (omissis) ed (omissis) C.C. (omissis), prevedendo per tali particelle fondiarie anche una diminuzione della fascia di rispetto stradale a 5 mt), ne afferma comunque, sotto vari profili, i gravi vizi logici ritenuti invece assenti dal T.r.g.a..
Il T.r.g.a. avrebbe erroneamente affermato – non soffermandosi analiticamente sull’elaborato del consulente tecnico di parte – che:
– il lotto di terreno di proprietà dei controinteressati è l’unico inedificato all’interno di un comparto edificato;
– la civica via (omissis) (ossia l’asse viario che lambisce il lotto stesso) ha perso le relative caratteristiche (che l’appello afferma essere non meglio precisate) in considerazione dell’urbanizzazione della zona;
– pertanto il peculiare livello urbanizzativo dell’area giustificava il conferimento alle pp.ff. (omissis) e (omissis) C.C. (omissis) di una destinazione residenziale, dal quale conseguiva la possibilità di riscontrare la legittimità della zonizzazione contestata.
In proposito il T.r.g.a. non avrebbe precisato le ragioni, desumibili dagli atti avversati, per le quali poteva ritenersi legittimo il conferimento – immotivato – di una zonizzazione residenziale al lotto di terreno in contestazione, precedentemente escluso dalla possibilità di edificazione perché a ridosso della viabilità e in particolare di un incrocio tra due importanti strade comunali.
Il T.r.g.a., denuncia ancora l’appello, avrebbe dato rilievo a considerazioni rese in giudizio ma assenti nel procedimento contestato.
Il T.r.g.a. avrebbe anche errato nel non ritenere illogica la previsione di una fascia di rispetto di metri 5, definita particolarmente contenuta, esclusivamente in corrispondenza del lotto di proprietà dei controinteressati e non delle residue aree che lambiscono la civica via (omissis).
Altresì il T.r.g.a., relativamente all’ulteriore censura di assoluto difetto di motivazione della deliberazione impugnata, nella parte in cui la stessa ha accolto l’osservazione senza motivare, avrebbe erroneamente richiamato la massima giurisprudenziale secondo cui il rigetto o l’accoglimento delle osservazioni allo strumento urbanistico non richiede una motivazione analitica.
Nessuno dei rilievi è fondato.
1.1 – Deve osservarsi in primo luogo che l’appello omette di considerare e tanto meno di specificamente censurare l’espresso richiamo operato dal T.r.g.a. a riprese fotografiche dall’alto sul lotto in questione prodotte in giudizio dal Comune a giustificare la scelta urbanistica contestata.
Questa omessa censura determina il giudicato su quelle allegazioni del primo giudice, le quali invero investono in sostanza tutte le contestazioni sulla scelta urbanistica in esame.
L’appello afferma che il T.r.g.a. ha fatto propri i rilievi resi in giudizio dall’Amministrazione a giustificazione del proprio operato ma da essa non pienamente esplicitati nel contestato procedimento pianificatorio.
Però questa contestazione non può ritenersi vera e propria censura al rilievo dato dal T.r.g.a. a quelle riprese fotografiche: quel rilievo, essendo ben specificato in sentenza, doveva essere oggetto di specifica contestazione in appello.
Altresì, a fronte di tutti gli ulteriori rilievi del T.r.g.a. – condivisi da questo Collegio (v. infra) – resta assorbita perché priva di interesse – a prescindere da ogni altra considerazione – la suddetta censura d’appello secondo la quale il T.r.g.a. avrebbe fatto propri i rilievi resi in giudizio dall’Amministrazione ma non pienamente esplicitati nel contestato procedimento pianificatorio.
Ed invero, anche a voler prescindere dall’omessa censura sul rilievo del T.r.g.a. riferito alle importanti riprese fotografiche dall’alto sul lotto in questione, il presente primo motivo d’appello è comunque infondato.
Diversamente da quanto asserito in appello il T.r.g.a. ha adeguatamente esposto l’assenza di vizi logici della contestata scelta urbanistica, sia pure modificativa di scelte precedenti e in accoglimento di osservazioni private.
Il T.r.g.a. ha richiamato in proposito:
– lo stato dei luoghi ricavabile dalla documentazione di causa (ivi compresa pertanto la suddetta documentazione fotografica ignorata dall’appello);
– la circostanza, esposta da nota dell’Amministrazione – che il lotto in oggetto è l’unico inedificato all’interno di un comparto edificato e che la suddetta via (omissis) ha perso le sue caratteristiche in considerazione della urbanizzazione di zona, tale da richiedere opere di sistemazione “quali marciapiede, collettore fognario ed altro”;
– la circostanza che il lotto in questione si trova frapposto fra insediamenti abitativi all’altezza dei quali la strada è interessata dalla presenza di strisce pedonali, aiuole e marciapiedi; sì da palesare uno stato dei luoghi che mostra un livello di urbanizzazione dell’area tale per cui la destinazione residenziale assegnata al lotto di proprietà dei controinteressati si armonizza con lo stato dei luoghi circostante.
Circa la denunciata riduzione della fascia di rispetto stradale a cinque metri deve osservarsi che, sotto un profilo generale, la previsione di una fascia di rispetto stradale di cinque metri, seppur dimezzata rispetto a una precedente previsione di dieci metri, risulta pur sempre fascia considerevole e di per sé non affetta da palesi vizi logico-valutativi, come invece potrebbero essere ad esempio una totale eliminazione della fascia o una sua riduzione a misura irrisoria.
Ciò premesso si osserva che anche le specifiche censure su questo profilo della sentenza appellata non sono fondate.
Il rilievo del T.r.g.a. secondo il quale “non appare illogico ritenere che le esigenze di sicurezza stradale possano essere soddisfatte da una fascia di rispetto di minore larghezza in considerazione della ridotta velocità che i mezzi devono sostenere nel transitare in un’area contrassegnata, come detto, dalla intensa presenza di manufatti a destinazione residenziale e quindi dal probabile passaggio di pedoni” non è contestato in sé dall’appello. L’appello medesimo afferma però con riferimento a questo rilievo (e all’altro rilievo del T.r.g.a. invece censurato, secondo cui “il contestato avanzamento del fronte dell’area edificabile sul lato insistente su Via (omissis) è compensato dal contestuale arretramento della particella su Via (omissis), trovando così in tale specifica e correlata previsione urbanistica autonoma giustificazione”, rilievo sul quale v. infra) che in parte qua la sentenza appellata appare palesemente errata perché , prescindendo dal valutare la tipologia di vizio motivo prospettato dalla Co. An. S.r.l.:
a) il T.r.g.a. non ha considerato che il Consiglio comunale non ha operato una valutazione di tal sorta, che è stata invece autonomamente individuata dal T.r.g.a. facendo riferimento alla relazione prodotta in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione comunale resistente;
b) il T.r.g.a. ha omesso di valutare l’essenziale circostanza, puntualmente ribadita nel ricorso, che la riduzione della fascia di rispetto in corrispondenza alle pp.ff. (omissis) ed (omissis) C.c. (omissis) è stata operata attraverso un mero richiamo de relato a quanto evidenziato, in forma volutamente errata, nell’osservazione dei coniugi Re. (in seguito accolta) circa la pretesa esistenza di altro lotto in zona prossima alla strada pubblica comunale, avente una fascia di rispetto ridotta (5 metri anziché 10); mentre in realtà, come rilevato dallo stesso T.r.g.a., tutti i lotti latistanti la civica via (omissis) presentano una fascia di rispetto stradale di metri 10, immotivatamente ed illogicamente interrotta, con riduzione della relativa profondità a soli 5 metri, esclusivamente per il lotto di proprietà dei controinteressati; sicché mai il T.r.g.a. avrebbe potuto omettere di rilevare la pacifica circostanza dell’insussistenza della situazione considerata dal Consiglio comunale, ai fini dell’accoglimento dell’osservazione proposta e della correlata previsione di una fascia di rispetto oltremodo contenuta, in corrispondenza delle pp.ff. (omissis) ed (omissis) C.C. (omissis);
c) il T.r.g.a. non ha rilevato, a prescindere dall’inammissibilità del rilievo di carattere squisitamente meritale, operato dal primo giudice, circa l’idoneità di una fascia di rispetto di minore larghezza a soddisfare non meglio precisate esigenze di sicurezza stradale, le ragioni per le quali tale pretesa idoneità al rispetto di esigenze di sicurezza stradale ed all’ipotetico successivo allargamento della strada comunale potrebbero ritenersi soddisfatte, solo per il lotto di proprietà dei coniugi Ress, ancorché più delicato, sotto un profilo viabilistico, in quanto situato lungo un incrocio; mentre per tutte le residue aree latistanti la via (omissis) sarebbe necessaria, secondo lo strumento urbanistico comunale, una fascia di rispetto avente profondità doppia (10 metri); sicché – sostiene l’appello – “la mera considerazione di tale rilievo conclama, in forma inequivoca, l’inidoneità del costrutto motivazionale della sentenza impugnata a supportare il riscontro della legittimità (palesemente inesistente, per tutte le ragioni – evidenziate nel primo motivo di impugnazione e contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi integralmente riproposte) degli atti pianificatori impugnati”;
d) il T.r.g.a. “non ha considerato che la classificazione operata del tratto iniziale di Via (omissis), quale strada pubblica, non consentiva alcun’controbilanciamentò con la prevista riduzione della profondità della fascia di rispetto stradale lungo Via (omissis) (neppure considerata dal Consiglio Comunale) ed, anzi, tale previsione imponeva, oltre alla conservazione della fascia di rispetto latistante Via (omissis), anche la creazione di un’omologa fascia di tutela della strada, per la porzione di fondo di proprietà dei co-ricorrenti, adiacente la civica Via (omissis)”.
Queste censure sono da respingere.
Circa il rilevo sub a) si osserva che non è esatto affermare che il Consiglio comunale non ha operato una valutazione: la valutazione non risulta esplicitata nella impugnata determinazione sulla fascia di rispetto, ma appare logicamente da inserire fra le valutazioni comunque alla base della scelta contestata. E in proposito appaiono da escludere sia una non consentita motivazione postuma resa in giudizio sia un originario vizio di motivazione.
Ciò in considerazione del noto principio – evidenziato dal Tar con richiamo agli indirizzi di questo Consiglio di Stato – che il rigetto o l’accoglimento delle osservazioni dei privati in sede di procedimento pianificatorio urbanistico non richiedono motivazione analitica, essendo sufficiente che quelle osservazioni siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (v. ora, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632).
L’appello contesta l’applicabilità del principio alla fattispecie, allegando “l’assoluta disomogeneità di trattamento urbanistico delle varie aree latitanti Via (omissis), rispetto al lotto di proprietà dei controinteressati, soprattutto con riferimento alla profondità della fascia di rispetto stradale (la cui prosecuzione con una profondità pari a 10 metri, analoga a quella di tutti i lotti adiacenti l’intera Via (omissis), avrebbe inibito l’utilizzo edificatorio del lotto appartenente ai coniugi Re.), imponeva un’esplicitazione quanto meno sommaria delle ragioni giustificative della scelta pianificatoria effettuata, soprattutto se si considera che la stessa si poneva in rotta di collisione con le scelte operate dal provvedimento di prima adozione della variante al P.R.G”.
In proposito si osserva che questa assoluta disomogeneità non è ravvisabile in base agli atti, anche tenuto conto degli elementi fattuali, non contestati, risultanti dalle suddette riprese fotografiche dall’alto sul lotto in questione e dal rilievo, presente nell’appellata sentenza e pure non specificamente contestato quanto al contenuto, secondo il quale “non appare illogico ritenere che le esigenze di sicurezza stradale possano essere soddisfatte da una fascia di rispetto di minore larghezza in considerazione della ridotta velocità che i mezzi devono sostenere nel transitare in un’area contrassegnata, come detto, dalla intensa presenza di manufatti a destinazione residenziale e quindi dal probabile passaggio di pedoni”.
Circa il rilievo sub b) si osserva che – diversamente da quanto lamentato in appello – il primo giudice ha considerato il rilievo dell’appellante secondo cui l’accolta osservazione dei coniugi Ress recava (anche) una indicazione errata (dalla sentenza appellata: “Lamenta parte ricorrente, nell’ambito del primo articolato motivo introdotto, che l’Amministrazione avrebbe effettuato la contestata scelta urbanistica ponendo a suo fondamento fatti non rispondenti al vero, limitandosi a recepirli così come riportati nel corpo dell’osservazione formulata dai controinteressati, senza provvedere ad alcun autonomo riscontro istruttorio”), ma lo stesso T.r.g.a. ha poi correttamente proceduto a valutare i profili essenziali dell’accoglimento dell’osservazione, profili essenziali pure prospettati in primo grado dall’appellante, e diversi dal meno pregnante richiamo al marginale profilo della “pretesa esistenza di altro lotto in zona prossima alla strada pubblica comunale, avente una fascia di rispetto ridotta (5, anziché 10 metri)” segnalata in appello.
In proposito è utile riportare qui di seguito la parte di interesse della sentenza appellata.
“Lamenta parte ricorrente, nell’ambito del primo articolato motivo introdotto, che l’Amministrazione avrebbe effettuato la contestata scelta urbanistica ponendo a suo fondamento fatti non rispondenti al vero, limitandosi a recepirli così come riportati nel corpo dell’osservazione formulata dai controinteressati, senza provvedere ad alcun autonomo riscontro istruttorio.
Più precisamente, sostiene l’istante che tali elementi di fatto sarebbero i seguenti:
A) le zone B5 e B6, a valle di Via (omissis), diversamente da quanto asserito dai redattori dell’osservazione, non sono situate in fregio alla viabilità e presentano una fascia di rispetto cartograficamente individuata di mt. 10, ad eccezione del lotto di proprietà dei controinteressati, costituente l’unica area non soggetta ad un limite di tal sorta.
B) Analoghe considerazioni valgono in riferimento alla profondità della fascia di rispetto stradale, in corrispondenza della zona B2, frontistante Via (omissis), in quanto, anche su tale lotto, diversamente da quanto previsto per quello di proprietà dei coniugi Re., è prevista l’ordinaria fascia di rispetto di mt. 10.
C) A causa di tale circostanza si è verificata una situazione totalmente illogica, sotto un profilo urbanistico, nella quale il lotto di terreno appartenente ai controinteressati è l’unico su cui non è prevista la fascia di rispetto di mt. 10, mentre tutti i lotti residui, anche quelli contigui ed edificati, latistanti la Via (omissis) e le altre strade presenti in zona, sono soggetti ad una fascia avente un profondità di mt. 10. L’evidenziata illogicità, aggiunge la ricorrente, appare ulteriormente manifesta soprattutto se si considera che il lotto, la cui modifica di destinazione è contestata, è situato in corrispondenza ad un incrocio tra due vie pubbliche (Via (omissis) e Via (omissis)), per il quale sono usualmente richieste fasce di rispetto aventi una maggiore profondità .
[…]
Orbene, le articolate censure della deducente non convincono il Collegio proprio alla luce dello stato dei luoghi, come può agevolmente ricavarsi dalla documentazione di causa, ivi compresa la nota versata in atti a cura dell’Amministrazione resistente con il numero progressivo B25, nella quale si afferma che il lotto in oggetto è l’unico inedificato all’interno di un comparto edificato e che la strada di Via (omissis) ha perso le sue caratteristiche in considerazione della urbanizzazione della zona, che ha richiesto opere di sistemazione quali marciapiede, collettore fognario ed altro.
Invero, tali circostanze di fatto trovano adeguato riscontro nelle riprese fotografiche dall’alto, riportate agli allegati B20 e seguenti alla memoria del Comune di Trento depositata in data 12 agosto 2009, risultando ben visibile che il lotto in questione si trova frapposto fra insediamenti abitativi all’altezza dei quali la strada è interessata dalla presenza di strisce pedonali, aiuole e marciapiedi. Lo stato dei luoghi, quindi, tradisce un livello di urbanizzazione dell’area tale per cui la destinazione residenziale assegnata al lotto di proprietà dei controinteressati si armonizza con lo stato dei luoghi circostante. Nemmeno persuade il profilo di censura, con il quale parte ricorrente denuncia la riduzione della fascia di rispetto stradale a soli cinque metri rispetto ai dieci previsti per gli altri lotti, in quanto non appare illogico ritenere che le esigenze di sicurezza stradale possano essere soddisfatte da una fascia di rispetto di minore larghezza in considerazione della ridotta velocità che i mezzi devono sostenere nel transitare in un’area contrassegnata, come detto, dalla intensa presenza di manufatti a destinazione residenziale e quindi dal probabile passaggio di pedoni. Inoltre, l’arretramento della fascia di rispetto su Via (omissis) è controbilanciata dalla contestuale previsione contenuta nel quadro di quanto deciso in ordine all’osservazione n. 889 della sig.ra Br. Gi. relativamente alla classificazione F2 del “tratto iniziale di via (omissis), prevedendone un allargamento sulle particelle oggetto dell’osservazione”. In altre parole, il contestato avanzamento del fronte dell’area edificabile sul lato insistente su Via (omissis) è compensato dal contestuale arretramento della particella su Via (omissis), trovando così in tale specifica e correlata previsione urbanistica autonoma giustificazione.”.
Circa il rilievo sub c) si osserva in primo luogo che il richiamo del T.r.g.a. alle esigenze di sicurezza stradale non è dovuto a ingerenza meritale su scelte demandate all’Amministrazione pianificatrice: il richiamo è stato fatto dal giudice con riferimento alla assenza in sé di vizi logici sulla scelta in contestazione (dalla sentenza appellata: “[…] non appare illogico ritenere che le esigenze di sicurezza stradale possano essere soddisfatte da una fascia di rispetto di minore larghezza in considerazione della ridotta velocità che i mezzi devono sostenere nel transitare in un’area contrassegnata, come detto, dalla intensa presenza di manufatti a destinazione residenziale e quindi dal probabile passaggio di pedoni.”.
E sul medesimo rilievo sub c) deve rilevarsi altresì che né la sentenza appellata né l’Amministrazione hanno ritenuto che “l’idoneità al rispetto di esigenze di sicurezza stradale ed all’ipotetico successivo allargamento della strada comunale potrebbero ritenersi soddisfatte, solo per il lotto di proprietà dei coniugi Ress, ancorché più delicato, sotto un profilo viabilistico, in quanto situato lungo un incrocio, mentre per tutte le residue aree latistanti la via (omissis) sarebbe necessaria, secondo lo strumento urbanistico comunale, una fascia di rispetto avente profondità doppia (10 metri)”; la scelta contestata non era indirizzata a quelle specifiche esigenze ma era invece circoscritta – pur nella necessaria verifica della compatibilità con le esigenze generali – al tema della richiesta: all’opzione se accogliere o no l’osservazione in argomento; ciò senza una pronuncia, superflua rispetto al tema, sulla necessarietà o meno di una fascia di rispetto di 10 metri per tutte le residue aree latistanti la via (omissis).
Circa il rilievo sub d) si osserva che il rilievo secondo cui il primo giudice “non ha considerato che la classificazione operata del tratto iniziale di via (omissis) quale strada pubblica non consentiva il controbilanciamento, ravvisato dal Tribunale trentino, con la prevista riduzione della profondità della fascia di rispetto stradale lungo via (omissis), neppure considerata dal Consiglio comunale” appare inammissibile per genericità, poiché si limita a negare quel controbilanciamento senza specifici rilievi alle relative considerazioni del T.r.g.a. (che sono le seguenti: “Inoltre, l’arretramento della fascia di rispetto su Via (omissis) è controbilanciata dalla contestuale previsione contenuta nel quadro di quanto deciso in ordine all’osservazione n. 889 della sig.ra Br. Gi. relativamente alla classificazione F2 del’tratto iniziale di via (omissis), prevedendone un allargamento sulle particelle oggetto dell’osservazionè . In altre parole, il contestato avanzamento del fronte dell’area edificabile sul lato insistente su Via (omissis) è compensato dal contestuale arretramento della particella su Via (omissis), trovando così in tale specifica e correlata previsione urbanistica autonoma giustificazione”).
Quanto al rilievo, pure sub d), secondo cui quel contestuale arretramento della particella su via delle (omissis) (n. d.r.: con relativa (de)classificazione “F2”) avrebbe imposto la creazione di un’omologa fascia di tutela della strada, per la porzione di fondo di proprietà dei co-ricorrenti adiacente la civica via (omissis) (porzione appunto non più edificatoria ma “F2”), trattasi di rilievo di merito su possibili scelte urbanistiche e viarie, e quindi inammissibile in un giudizio di legittimità .
Il presente primo motivo d’appello contesta anche il rigetto da parte del T.r.g.a. della censura di difetto di motivazione della scelta urbanistica impugnata.
In proposito si rinvia alle considerazioni di rigetto esposte con riferimento al rilievo sub a).
1.2 – Il mezzo successivo contesta il rigetto della doglianza di primo grado che censurava la legittimità dell’atto pianificatorio nella parte in cui il medesimo conferiva una zonizzazione residenziale al fondo appartenente ai signori Ress in accoglimento di un’osservazione presentata dalla sig.ra Gi.; ciò a tutela di interessi che l’appellante afferma essere esclusivamente privatistici ed in spregio alle ragioni di pubblico interesse.
L’appello afferma che a dimostrazione di ciò appare sufficiente un rinvio al relativo capo della sentenza appellata per comprenderne l’assoluta carenza di pregio argomentativo; e che ove il primo giudice avesse attentamente analizzato la seconda censura del ricorso e correttamente valutato, anche alla luce di massime giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato richiamate in appello (Cons. Stato, Sez. IV, 29 luglio 2009, n. 4756; 7 maggio 2002, n. 2443; Sez. V, 1 dicembre 1997, n. 1473), la funzione tipica dell’osservazione, non avrebbe potuto che riscontrare l’illegittimità del provvedimento deliberativo di definitiva adozione della variante al P.R.G., nella parte in cui il medesimo ha “apoditticamente ed illogicamente accolto, in forma illegittima, un’osservazione, che doveva ritenersi inammissibile, in quanto supportata da finalità di mera salvaguardia di interessi privatistici della parte che ha presentato la stessa e completamente disancorata dalle nuove previsioni di pianificazione complessiva dell’area di cui le pp.ff. (omissis) e (omissis) C.C. (omissis) erano parte”.
Il motivo non è fondato.
Il contestato capo della sentenza è il seguente.
“Parimenti infondata è anche la seconda censura articolata in ricorso, con la quale si deduce che l’osservazione proposta dai controinteressati e recepita dall’Amministrazione andava invece considerata inammissibile, siccome sono ad essa sottesi unicamente interessi privati. Invero, la nota ricostruzione delle osservazioni agli strumenti urbanistici in termini non di rimedi giuridici, bensì di apporti collaborativi (v. da ultimo, Consiglio di Stato n. 4024/2009 cit.), ma questo di certo non postula, come vorrebbe ricorrente, che la loro articolazione non sia connessa alla più ampio e soddisfacente godimento della proprietà oggetto della disciplina urbanistica in formazione”.
Questo capo della sentenza, pur in presenza di un lapsus calami (ininfluente sulla portata sostanziale della pronuncia), esprime in modo adeguato un concetto condivisibile e conforme ai principi generali.
È incontestato che, come affermato dal T.r.g.a., le osservazioni procedimentali dei privati agli strumenti urbanistici non sono rimedi giuridici ma apporti procedimentali di un interesse privato che, come tutti gli apporti “esterni” coinvolti nella pianificazione urbanistica, sono in essa inseriti e vanno con essa contemperati.
Lo stesso respinto ricorso di primo grado, del resto, esprime un interesse privato (precedentemente non formalizzato in osservazioni procedimentali perché conforme alla originaria previsione urbanistica), che parte appellante prospetta come contemperabile con l’interesse pubblico pianificatorio.
Le osservazioni di cui si discute possono definirsi lo strumento per perseguire – compatibilmente con il complesso delle scelte urbanistiche da effettuare – l’interesse pubblico con un minor sacrificio dell’interesse privato; e l’accoglimento delle osservazioni dei privati da parte del Consiglio comunale non richiede alcuna specifica motivazione mirata, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e comparate con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. Stato, Sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292), la qual cosa si è visto non risultare esclusa nella fattispecie; ed esser stata oggetto di scelta priva di vizi logico-valutativi.
Il fatto che le scelte urbanistiche avvantaggino alcuni proprietari rispetto ad altri non può costituire di per sé un profilo di illegittimità delle scelte effettuate, giacché è inevitabile che in relazione alle diverse parti del territorio sussistano diverse possibilità edificatorie, dosate peraltro non solo in relazione a situazioni di carattere obiettivo, ma anche in base a scelte latamente discrezionali (v. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5157).
E dalla incontestata natura collaborativa e non remediale delle osservazioni deriva l’assenza di una necessità di argomentare espressamente su ciascuna di esse da parte dell’Amministrazione comunale procedente, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità (v. Cons. Stato, Sez. II, 24 giugno 2020, n. 4040).
1.3 – Il rigetto dei precedenti motivi d’appello e conseguentemente di quelli di primo grado comporta il rigetto della finale censura con cui l’appellante afferma l’erroneità del capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese del giudizio: in base al principio della soccombenza non poteva accordarsi all’attuale appellante vittoria di spese.
2. – L’appello va dunque respinto.
Le caratteristiche della vicenda inducono a confermare la compensazione delle spese già disposta in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla Sezione seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenutasi con le modalità di cui alla normativa emergenziale di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni, dopo il passaggio in decisione del presente appello, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2020, n. 70; con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere, Estensore
Francesco Frigida – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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