Istituto della rimessione in termini

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 maggio 2022| n. 16238.

Istituto della rimessione in termini

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’articolo 153, comma 2, cod. proc. civ. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. L’accertamento sulla sussistenza o insussistenza di un evento di carattere assoluto e non già di una mera difficoltà – e, cioè, del presupposto fattuale idoneo ad integrare i giustificati motivi per la rimessione in termini ai sensi della evocata disposizione – costituisce espressione di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non sub specie di vizio della motivazione e nei ristretti limiti a riguardo individuati da consolidata giurisprudenza (Nel caso di specie, relativo ad una procedura esecutiva immobiliare, nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse spiegato che il fatto ostativo esterno alla volontà della parte – soppressione/frazionamento di un mappale; erroneità della perizia – non fosse insuperabile ed assoluto, potendo determinare in concreto, casomai, una mera difficoltà, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che la documentazione ipocatastale si trovava agli atti del processo e che gli stessi controlli poi eseguiti ben potevano e dovevano essere compiuti dal creditore nel corso della procedura e prima dell’approvazione dei progetti di distribuzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 febbraio 2021, n. 2610; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27773).

Ordinanza|19 maggio 2022| n. 16238. Istituto della rimessione in termini

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Istituto della rimessione in termini – Articolo 153, comma 2, c.p.c. – Presupposti – Sussistenza in concreto di una causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – Impossibilità relativa e mera difficoltà – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24536/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata dalla mandataria (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), presso il cui studio in (OMISSIS), e’ elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata dalla mandataria (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale (OMISSIS)bergamo.pecavvocati.it (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS) S.P.A.;
(OMISSIS) S.R.L.;
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 488/2019 del TRIBUNALE DI VICENZA, depositata il 26/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Istituto della rimessione in termini

FATTI DI CAUSA

1. Nella procedura esecutiva immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Bassano del Grappa da (OMISSIS) (poi, (OMISSIS)) S.p.A. contro (OMISSIS) S.r.l. interveniva, tra gli altri, (OMISSIS) S.p.A. per far valere nei confronti dell’esecutata il proprio credito, risultante da decreto ingiuntivo e garantito da iscrizione ipotecaria in favore della sua dante causa (Banca Intesa, che le aveva ceduto, ex articolo 58 TUB, il rapporto bancario con la societa’).
2. In data 17/10/2013 veniva approvato il progetto di distribuzione (parziale) del ricavato dalla vendita del lotto identificato col numero (OMISSIS); successivamente, il 23/6/2015, si procedeva all’approvazione del riparto (anch’esso parziale) delle somme derivanti dall’alienazione dei lotti nn. (OMISSIS). In entrambi i riparti nessuna somma veniva attribuita a (OMISSIS), che non formulava alcuna contestazione al momento della discussione dei progetti distributivi.
3. Con istanza depositata il 7/12/2017 la predetta banca avanzava istanza di correzione dei menzionati progetti di ripartizione, segnalando che erano state erroneamente assegnate somme a (OMISSIS) di (OMISSIS) (poi, (OMISSIS)) in conseguenza di un errore nella perizia di stima che non aveva individuato la pregressa iscrizione ipotecaria, in favore di (OMISSIS), sul mappale n. (OMISSIS), il quale era stato soppresso e frazionato nei mappali nn. (OMISSIS), interessati dalle vendite.
4. Il 22/12/2017 la (OMISSIS) proponeva altresi’ avverso i citati progetti di distribuzione l’opposizione ex articolo 617 c.p.c., chiedendo nel contempo di essere rimessa in termini per tale iniziativa processuale; sosteneva che solo il 5/12/2017 aveva appreso dell’errore del perito, il quale si era riverberato sulla ripartizione del ricavato.
5. Il giudice dell’esecuzione, rilevando la tardivita’ dell’opposizione rispetto a progetti gia’ dichiarati esecutivi e per i quali erano gia’ stati eseguiti i pagamenti, assegnava termine per l’introduzione del giudizio di merito.
6. Con ordinanza del 14/9/2018, il Tribunale di Vicenza – che ha acquisito le competenze del Tribunale di Bassano del Grappa dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la chiusura di quest’ultimo ufficio – rigettava l’istanza di rimessione in termini perche’ la decadenza non era dovuta a causa non imputabile alla banca e perche’ l’istanza non era stata avanzata con la necessaria tempestivita’ e, cioe’, attraverso un’immediata reazione della parte.
7. Con la sentenza n. 488/2019, resa ex articolo 281-sexies c.p.c. all’esito della discussione orale del 26/2/2019, il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione di (OMISSIS): il giudice di merito rilevava la tardivita’ della contestazione distributiva, non emendabile dalla successiva scoperta della propria prelazione ipotecaria, sia perche’ l’errore del perito non costituiva impedimento ad una anteriore verifica della documentazione (compiuta dalla banca soltanto alla fine del 2017), sia perche’ non poteva configurarsi nell’inerzia dell’istituto di credito, durata diversi anni, una valida ragione per legittimare una contestazione sine die della distribuzione del ricavato, sia perche’ non era configurabile una mancanza di causa dei progetti, sia perche’ l’erroneita’ della perizia, che aveva asseritamente indotto in errore (ex articolo 1429 c.c.) la banca nell’approvazione dei riparti, era da reputarsi riconoscibile con l’uso della normale diligenza; osservava, inoltre, che l’istanza di rimessione in termini era stata presentata dopo un ragguardevole lasso temporale e non col primo atto processuale utile, essendo stata preceduta da una generica e impropria richiesta di correzione dell’errore materiale.
8.Avverso la predetta decisione proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la (OMISSIS) S.p.A. (rappresentata da (OMISSIS) S.p.A., gia’ (OMISSIS) S.p.A.), incorporante (OMISSIS) S.p.A..
9.Resistevano con distinti controricorsi la (OMISSIS) S.C. e la (OMISSIS) S.r.l. (rappresentata da (OMISSIS) S.p.A.), cessionaria del (OMISSIS) S.p.A., mentre gli altri intimati non svolgevano difese nel giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente, si rileva che il ricorso introduttivo non risulta notificato a (OMISSIS) (convenuto contumace nel grado di merito).
Tuttavia, la qui riconosciuta inammissibilita’ dell’impugnazione (per le ragioni che saranno illustrate nel prosieguo) rende superflua la rinnovazione della notificazione del ricorso; infatti, “Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilita’ del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attivita’ processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’.” (cosi’, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501-01, conforme a Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01).
2.Col primo motivo (formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 153 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto che ne’ la soppressione e il frazionamento del mappale (OMISSIS), ne’ la negligente attivita’ dell’esperto stimatore potessero impedire alla banca di spiegare una tempestiva opposizione, effettuando le verifiche ipotecarie e catastali svolte solo nel 2017.
3.Col secondo motivo (anch’esso formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) si deduce la violazione degli articoli 153, 294, 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale statuito che la rimessione in termini era preclusa dalla mancata dimostrazione di una decadenza per causa non imputabile alla parte e dall’omessa giustificazione della tardiva scoperta dell’impedimento incolpevole.
4. Entrambe le censure sono inammissibili.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “l’istituto previsto dall’articolo 153 c.p.c., comma 2, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non gia’ un’impossibilita’ relativa, ne’ tantomeno una mera difficolta’” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2610 del 04/02/2021, Rv. 660309-01; analogamente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 27773 del 04/12/2020, Rv. 659663-02).
Il giudice di merito ha esplicitamente escluso che le circostanze dedotte dall’opponente (qui ribadite col primo motivo) potessero aver determinato una decadenza non imputabile.
Infatti, con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza ha spiegato che il fatto ostativo esterno alla volonta’ della parte (soppressione/frazionamento del mappale; erroneita’ della perizia) non era insuperabile e assoluto, ma poteva determinare, casomai, una mera difficolta’: in particolare, posto che la documentazione ipocatastale e’ agli atti del processo, gli stessi controlli poi eseguiti nel 2017 ben potevano (e dovevano) essere compiuti dal creditore nel corso della procedura e prima dell’approvazione dei progetti di distribuzione.
L’accertamento sulla sussistenza (o insussistenza) di un evento di carattere assoluto (non gia’ di una mera difficolta’) – e, cioe’, del presupposto fattuale idoneo ad integrare i giustificati motivi per la rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c. – costituisce espressione di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimita’ se non sub specie di vizio della motivazione (e nei ristretti limiti a riguardo individuati da consolidata giurisprudenza); nella specie, tale vizio non e’ stato dedotto in rubrica, ne’ specificamente illustrato nel ricorso, e la ricorrente si e’ limitata a ribadire le circostanze gia’ esaminate, con l’intento di suscitare dalla Corte di legittimita’ un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal Tribunale.
5. Il terzo motivo – attinente alla pretesa violazione degli articoli 1325 e 1418 c.c. da parte del giudice nella decisione dell’opposizione distributiva – resta assorbito dalla statuizione di inammissibilita’ ab origine dell’opposizione proposta; in ogni caso, le ulteriori argomentazioni addotte dal Tribunale non sarebbero censurabili perche’ tamquam non essent (v., in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555-01).
6. Parimenti resta assorbito il quarto motivo, col quale si censura l’affermata intempestivita’ dell’istanza di rimessione in termini.
7. In conclusione, il ricorso e’ inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
8. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis qualora dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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