Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 8 marzo 2019, n. 1595.
La massima estrapolata:
A fronte di una precisa istanza con la quale il cittadino chieda all’amministrazione comunale di attivarsi per reprimere un abuso edilizio, sussiste per l’amministrazione stessa un obbligo giuridico di pronunciarsi.
Sentenza 8 marzo 2019, n. 1595
Data udienza 7 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2019, proposto dal
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ra. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Bu., in Roma, via (…);
contro
la signora Lu. De., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Fo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
del signor Ra. Di Pa. non costituito in giudizio;
per l’annullamento ovvero riforma
previa sospensiva
della sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sezione II, 17 ottobre 2018 n. 1458, resa fra le parti, che ha accolto il ricorso n° 991/2018 R.G., proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di (omissis) sull’istanza di Lu. De., inviatagli a mezzo pec il giorno 7 febbraio 2018, volta a chiedere all’autorità comunale di esercitare i propri poteri repressivi ovvero sanzionatori quanto ad un presunto abuso edilizio realizzato da Ra. Di Pa. ed altri su un terreno di proprietà di costoro situato in via (omissis);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Lu. De.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Bu., per delega dell’avvocato Ra. Ma., e l’avvocato De Vi. in dichiarata delega dell’avvocato Ma. Fo.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e avvisate le stesse della possibilità di definire il giudizio immediatamente con sentenza;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione immediata del giudizio con sentenza, essendo integro il contraddittorio e la causa matura per la decisione, trattandosi di richiesta cautelare avverso sentenza in ambito di rito del silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.;
Rilevato che:
– la ricorrente appellata è titolare di un immobile che si trova in Comune di (omissis), in via (omissis), al confine con altro immobile, che è di proprietà dei controinteressati appellati e si trova in via (omissis) (ricorso I grado, fatti pacifici in causa);
– ritenendo che nella realizzazione di questo immobile siano stati commessi abusi, ha segnalato il fatto all’amministrazione comunale, sollecitandola a intervenire, e ha quindi ottenuto che il Comune stesso emanasse un’ordinanza sanzionatoria, 14 ottobre 2010 n. 1913;
– l’ordinanza in questione ha ritenuto sussistere una variazione essenziale rispetto al titolo autorizzativo dell’intervento, ovvero la licenza edilizia 23 luglio 1968 n. 845, variazione costituita dall’avanzamento del fabbricato di 4 mt verso il lato est fino al confine con la strada pubblica, dalla realizzazione di un seminterrato non previsto dai grafici e da variazioni nelle porte e finestre esterne realizzate rispetto al progetto (doc. 6 appellante, ordinanza);
– con sentenza 26 giugno 2011 n. 1179, il TAR Campania Salerno, adito dai destinatari dell’ordinanza, l’ha annullata (doc. 7 appellante, sentenza citata);
– la ricorrente appellata, ritenendo che a seguito dell’annullamento giurisdizionale così come sopra disposto il potere di sanzione del Comune non fosse esaurito, ha allora inviato al Comune una diffida a provvedere, notificata il giorno 7 febbraio 2018 (doc. 5 appellante, diffida); non ricevendo risposta, ha promosso azione per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi;
– con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistere un obbligo di provvedere da parte del Comune, obbligo effettivamente non esaurito dall’annullamento di cui sopra;
– contro tale sentenza, il Comune ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi, in cui deduce che un obbligo di provvedere a suo carico non esisterebbe né in astratto, né in concreto, perché comunque esaurito dalla sentenza di annullamento;
– la ricorrente resiste, con atto 31 gennaio e memoria 4 marzo 2019, in cui chiede che l’appello sia respinto;
– l’appello è infondato e va respinto, dato che in termini generali a fronte di una precisa istanza con la quale il cittadino chieda all’amministrazione comunale di attivarsi per reprimere un abuso edilizio, sussiste per l’amministrazione stessa un obbligo giuridico di pronunciarsi: per tutte, C.d.S. sez. IV 25 settembre 2014 n. 4818. Nel concreto poi, come risulta a lettura della motivazione, la sentenza 26 giugno 2011 n. 1179 sopra citata non ha effettivamente esaurito il potere spettante al Comune stesso, dato che gli assegna il compito di riesaminare l’affare motivando sulle ragioni per cui le difformità dell’immobile rispetto al titolo autorizzativo avrebbero comportato una modifica sostanziale dei parametri risultanti dal progetto approvato: è evidente che in tali termini non si esclude che l’abuso possa sussistere;
– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 517/2019 R. G.), lo respinge.
Condanna il Comune di (omissis) a rifondere alla parte appellata costituita le spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 2.000 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente FF
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere
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