IRAP sono deducibili dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 19 aprile 2019, n. 11021.

La massima estrapolata:

In tema di IRAP sono deducibili dalla base imponibile i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sostenuti dall’azienda ospedaliera universitaria, quale ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-bis, del d.lgs. n. 446 del 1997, poiché il parametro delle retribuzioni va considerato equivalente a quello costituito, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione diversi da quelli di cui ai numeri 9, 10, lett. c e d, 12 e 13 dell’art. 2425 c.c.

Sentenza 19 aprile 2019, n. 11021

Data udienza 21 dicembre 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20453/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12:
– ricorrente –
contro
Azienda Ospedaliero – Universitaria (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 20/01/12 depositata l’1 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2018 dal Consigliere Valeria Piccone.

RILEVATO

CHE:
– con sentenza in data 1 febbraio 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti del silenzio- rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata dalla Azienda Ospedaliero – Universitaria di (OMISSIS), ritenendo che il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, istitutivo dell’Irap, consenta la detrazione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro indipendentemente dall’applicazione del metodo del valore della produzione;
– avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandolo a un motivo;
– resiste, con controricorso, l’Azienda Ospedaliera.

CONSIDERATO

CHE:
– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 10-bis, comma 1, e articolo 11, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 29, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 11 (che al comma 1, lettera a), pt. 1, prevede la deducibilita’ dalla base imponibile dei “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”) anche al caso di specie nel quale – sostiene la ricorrente – trattandosi di soggetto passivo Irap rientrante tra quelli considerati dal medesimo testo legislativo, articolo 3, comma 1, lettera e-bis), e, come tale, tenuto ad avvalersi, ai fini della determinazione dell’imponibile Irap, del c.d. metodo retributivo (base imponibile determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonche’ per attivita’ di lavoro autonomo esercitate abitualmente: citato D.Lgs., articolo 10-bis, comma 1), non sussiste l’esigenza di dedurre dalla base imponibile cosi’ determinata i contributi in oggetto, atteso che gli stessi ne sono gia’ esclusi, in quanto non sono posti a carico del lavoratore;
– il motivo e’ infondato;
– premessa l’applicabilita’ alla fattispecie del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 11, “disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”, va rilevato che tale norma prevede testualmente che: “nella determinazione della base imponibile… sono ammessi in deduzione… i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”;
– avuto riguardo al dato letterale e alla lettura sistematica – in rapporto alle norme che precedono e alle ulteriori previsioni nelle quali la medesima disposizione e’ al suo interno articolata – appare indubitabile che la ratio della norma sia quella di attribuire alla disposizione in esame valore precettivo con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap, consentendo la deducibilita’ dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (in questi termini, Cass. n. 29867 del 13/12/2017; Cass. n. 16157 del 05/07/2017);
– tale corollario prescinde integralmente dal metodo di determinazione della base imponibile Irap adottato dall’Ente (analitico o retributivo), richiedendosi, ai fini della deduzione di un importo dalla base imponibile, solo che si tratti di un costo effettivamente sostenuto ed inerente all’attivita’ svolta e soggetta a tassazione, essendo attribuita alla discrezionalita’ del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta;
– a tale conclusione si perviene anche con riguardo all’Azienda Ospedaliera, che va considerata come ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 3, comma 1, lettera e-bis), per le quali i contributi in questione rappresentano un costo che comporta una riduzione dell’imponibile e, conseguentemente, dell’imposta; a cio’ non osta a il fatto che tali soggetti adottino il metodo retributivo, con conseguente determinazione della base imponibile alla stregua di un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione (come avviene in base al metodo c.d analitico);
– non puo’ ritenersi, quindi, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio, che i contributi in questione, quali costi del personale, siano da considerarsi gia’ espunti dal calcolo della base imponibile; al contrario, il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato, in base alla disciplina sopra richiamata, come equivalente, ai fini IRAP, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione (diversi da quelli di cui all’articolo 2425 c.c., n. 9), n. 10), lettera c e d, nn. 12) e 13), (in questi termini, Cass. n. 29867 del 13/12/2017; Cass. n. 16157 del 05/07/2017 cit.);
– correttamente, quindi, la CTR ha interpretato in termini letterali e sistematici il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 11, ritenendo deducibili dalla base imponibile IRAP, anche per l’azienda ospedaliera universitaria non svolgente attivita’ commerciale (come tale rientrante nella previsione di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 3, comma 1, lett- e-bis), i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”;
– il ricorso deve, quindi, essere respinto;
– le spese del giudizio di legittimita’ vanno compensate alla luce della novita’ della questione all’epoca della presentazione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite.

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