Invasione di terreni o edifici: la condotta tipica

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 22 ottobre 2018, n. 48050.

La massima estrapolata:

La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. [Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell’appartamento di proprietà di un Ente pubblico dietro autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincolo di affinità, non rilevando sotto il profilo penalistico il possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, circostanza solo rilevante ai fini amministrativi o civilistici].

Sentenza 22 ottobre 2018, n. 48050

Data udienza 26 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/10/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di immobile dello IACP.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l’imputata avrebbe occupato l’immobile con il consenso della cognata, legittima assegnataria dell’alloggio come risulterebbe dalla deposizione del teste (OMISSIS) e dalla documentazione prodotta dall’imputata.
3. Il ricorso fondato.
3.1. Il collegio ribadisce che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all’articolo 633 c.p., infatti, non posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. La Corte ha escluso la sussistenza del reato di invasione di edifici in quanto il ricorrente era subentrato nell’appartamento di proprietà di un Ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità, escludendo la eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico (Cass. Sez. 2, n. 2337 del 01/12/2005 – dep. 19/01/2006, Monea, Rv. 233140; Sez. 2, n. 49101 del 04/12/2015 – dep. 11/12/2015, P.M. in proc. Maniglia, Rv. 265514; Sez. 2, n. 23756 del 04/06/2009 – dep. 08/06/2009, Rollin, Rv. 244667).
3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, nonostante il tema della autorizzazione della legittima assegnataria dell’alloggio all’ingresso fosse stato devoluto, ne affermava l’irrilevanza, in contrasto con tali linee ermeneutiche (pag. 3 della sentenza impugnata).
3.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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