Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31053.
La massima estrapolata:
L’intervenuta ammissione al passivo del fallimento di una società di persone, in via chirografaria, di un credito rende inammissibile la successiva domanda di insinuazione dello stesso credito, in via privilegiata, al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, atteso che il credito insinuato in chirografo al passivo sociale ha già prodotto i suoi effetti, ex art. 148, comma 3, l.fall., anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio.
Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31053
Data udienza 4 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21455/2017 proposto da:
(OMISSIS) s.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), nonche’ dei illimitatamente responsabili (OMISSIS) gia’ corrente in fallimenti in proprio dei soci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in persona della curatrice Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASTI, del 05/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/10/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso L. Fall., ex articolo 98, (OMISSIS) s.c. richiedeva la collocazione in privilegio ipotecario del proprio credito di Euro 313.735,53, oltre interessi, quale somma ad essa dovuta per il rimborso di un mutuo fondiario erogato in favore di (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS). Assumeva l’istante di non aver ricevuto la comunicazione L. Fall., ex articolo 92, con riferimento al fallimento del socio illimitatamente responsabile (avendola invece ricevuta con riguardo all’apertura della procedura concorsuale nei confronti della societa’) e censurava il provvedimento col quale il giudice delegato aveva escluso il proprio credito ipotecario nei confronti del socio sulla base del rilievo per cui la relativa domanda era stata proposta oltre il termine di cui alla L. Fall., articolo 101, comma 1 e u.c., in assenza di causa non imputabile.
Il Tribunale di Asti accoglieva l’opposizione limitatamente alla collocazione in chirografo del credito sopra indicato. Reputava invece inammissibile la domanda ultratardiva di insinuazione del credito in via privilegiata rilevando come la ricorrente dovesse essere a conoscenza dell’automatica estensione del fallimento della societa’, in relazione alla quale aveva regolarmente ricevuto l’avviso di cui alla L. Fall., articolo 92, ai soci illimitatamente responsabili di questa; rilevava che, con riferimento alla domanda del 7 giugno 2016, per la quale la ricorrente avrebbe potuto proporre ricorso ai sensi della L. Fall., articolo 36, dovevano essere richiamate le considerazioni svolte dallo stesso Tribunale con il proprio precedente decreto del 22 dicembre 2016, provvedimento dotato di efficacia di giudicato in ambito concorsuale.
2. – Contro tale pronuncia la banca ha proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi. Due sono invece i motivi posti a fondamento dell’impugnazione incidentale spiegata dalla curatela fallimentare, che resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo del ricorso principale e’ cosi’ rubricato: violazione o falsa applicazione della L. Fall., articoli 148 e 36 e articolo 156 c.p.c.. Rileva l’istante che il creditore il quale, in relazione a un credito verso la societa’, in seguito fallita, sia titolare di garanzie ipotecarie prestate dai soci illimitatamente responsabili, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo la veste di creditore ipotecario del fallito. In tal senso, il Tribunale astigiano avrebbe dovuto ammettere, in via ipotecaria, e non in chirografo, al passivo del fallimento di (OMISSIS), il credito di essa banca per Euro 313.735,33.
Col secondo mezzo della banca si denunciano motivi attinenti alla giurisdizione, nonche’ violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 93 e articolo 156 c.p.c., in relazione alla domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento di (OMISSIS) del 7 giugno 2016. Rileva la ricorrente che l’omissione del curatore nel sottoporre al Giudice delegato la domanda tardiva datata 7 giugno 2016 non possa essere qualificata come atto amministrativo, costituendo, di contro, “un vero e proprio atto decisorio, esercizio di un potere giurisdizionale che non gli appartiene”. Deduce inoltre che con la comunicazione L. Fall., ex articolo 92, il curatore aveva indicato modi e tempi per il deposito della domanda di ammissione al passivo del fallimento disponendo che i ricorsi e i documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale o trasmessi al curatore in forma cartacea, o a mezzo di semplice e-mail ma non a mezzo PEC – sarebbero stati ritenuti irricevibili: la stessa banca, d’altro canto, aveva trasmesso la domanda di ammissione tardiva del 7 giugno 2016, in uno con la documentazione che la corredava, all’indirizzo PEC del curatore. Aggiunge che il testo della lettera di accompagnamento al deposito dell’istanza tardiva di ammissione non poteva essere equivocato e che l’atto aveva comunque raggiunto il suo scopo. Peraltro, viene ancora evidenziato, essa banca aveva provveduto a depositare un ricorso in opposizione allo stato passivo in cui si doleva del mancato esame, da parte del Tribunale, della domanda tardiva di ammissione: ricorso che pero’ era stato dichiarato inammissibile avendo riguardo al fatto che la domanda di ammissione non era stata mai sottoposta al vaglio del Giudice delegato. In sostanza, quindi, la ricorrente si era venuta a trovare nella situazione per cui, avendo depositato tempestivamente una domanda tardiva di ammissione al curatore, questi aveva omesso di sottoporla al vaglio del Giudice delegato, privandola, cosi’, della possibilita’ di proporre opposizione, in difetto di un provvedimento giurisdizionale decisorio di contenuto negativo.
Col terzo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articoli 92, 107 e 147., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. L’istante invoca il principio per cui il creditore cui non sia stato fatto l’avviso L. Fall., ex articolo 92, puo’ proporre domanda di insinuazione tardiva al passivo. Osserva, in proposito, che l’unica comunicazione da essa ricevuta concerneva il fallimento della societa’, senza far riferimento ai soci illimitatamente responsabili. Rileva, inoltre, che in difetto di altri elementi di prova e di contestazione da parte del curatore, doveva ritenersi che la conoscenza dell’apertura del fallimento nei confronti del socio (OMISSIS) dovesse farsi risalire al momento del deposito dell’istanza di insinuazione tardiva al passivo del 7 giugno 2016: in tal senso la domanda ultratardiva, in quanto proposta in un tempo ragionevole (e cioe’ nei novanta giorni successivi, tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale), doveva ritenersi ammissibile.
Il primo motivo di ricorso incidentale prospetta la violazione della L. Fall., articolo 93, comma 4 e L. Fall., articolo 95, comma 3. Sostiene la curatela che sulla domanda tempestiva proposta dalla banca nei confronti della societa’ era caduto il giudicato endofallimentare e che alla domanda ultratardiva doveva essere precluso l’ingresso, finendo la medesima per incidere sulla domanda gia’ ammessa in chirografo. In tal senso, la decisione del Tribunale con cui era stata accolta, nei confronti della societa’, l’opposizione proposta, seppure nei limiti del grado chirografario, non poteva, ad avviso del fallimento, trovare accoglimento.
Col secondo motivo del ricorso incidentale viene dedotta la violazione della L. Fall., articolo 93, comma 4 e L. Fall., articolo 96, comma 5, in relazione all’articolo 112 c.p.c.. Secondo la curatela, la decisione relativa all’ammissione del credito della Banca nei confronti del socio era viziata sotto plurimi profili: anzitutto perche’ il Tribunale avrebbe contraddittoriamente reputato i motivi di opposizione infondati, ma poi accolto l’impugnazione, nei termini indicati; in secondo luogo perche’ la banca aveva sempre richiesto l’ammissione del credito al grado ipotecario, senza svolgere alcuna domanda subordinata di ammissione al chirografo; da ultimo, in quanto il credito gia’ ammesso al passivo del fallimento della societa’ non poteva esserlo con riferimento alla posizione del socio, pena la modifica di uno stato passivo ormai cristallizzato nella sua definitivita’.
2. – E’ utile ripercorrere i tratti fondamentali della vicenda che qui interessa.
La banca ricorrente principale e’ stata ammessa, in chirografo, al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.n.c. per l’importo di Euro 313.735,53; il 7 giugno 2016 la stessa istante ha inteso proporre una istanza di insinuazione tardiva nel fallimento del socio (OMISSIS) per il medesimo importo, ma in privilegio, avendo il medesimo prestato garanzia reale ipotecaria per la societa’ di cui era socio illimitatamente responsabile; in assenza di ammissione la creditrice istante, (OMISSIS), ha proposto opposizione che – come viene ricordato in ricorso – e’ stata dichiarata inammissibile in quanto recante domanda mai sottoposta al Giudice delegato: nella circostanza, infatti, il Tribunale ha evidenziato che, in base a quanto riferito dalla stessa banca nell’atto introduttivo dell’opposizione, l’istanza di insinuazione tardiva era stata trasmessa non all’indirizzo della procedura concorsuale, ma a quello dello studio del curatore; in seguito la banca ha proposto domanda di insinuazione ultratardiva, assumendo, come causa non imputabile del ritardo, in base della L. Fall., articolo 101, u.c., la mancata ricezione della comunicazione L. Fall., ex articolo 92, con riguardo al socio illimitatamente responsabile; in esito al giudizio di opposizione afferente la detta domanda e’ stato emesso il decreto impugnato nella presente sede.
3. – Il ricorso principale e’ infondato.
Al di la’ del rilievo per cui, come correttamente rilevato dal giudice dell’opposizione, la banca non puo’ dolersi della mancata conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale nei confronti del socio illimitatamente responsabile, giacche’ questa consegue automaticamente al fallimento della societa’ di persone (nella specie: in nome collettivo), giusta la L. Fall., articolo 147, comma 1, assume rilievo decisivo, nella fattispecie, il principio, gia’ affermato da questa Corte, per cui l’intervenuta ammissione al passivo del fallimento di una societa’ di persone, in via chirografaria, di un credito rende inammissibile la successiva domanda di insinuazione dello stesso credito, in via ipotecaria, al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, atteso che il credito insinuato in chirografo al passivo sociale ha gia’ prodotto i suoi effetti, L. Fall., ex articolo 148, comma 3, anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio (cosi’ Cass. 1 ottobre 2015, n. 19646).
4. – Il ricorso incidentale e’ invece inammissibile.
Il cosiddetto principio di automaticita’ dettato dalla L. Fall., articolo 148, comma 3 (secondo cui “il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa’ si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci”) comporta, in linea generale, che la domanda di ammissione al passivo di una societa’ di persone estenda ipso facto i suoi effetti anche allo stato passivo del socio (Cass. 25 marzo 2003, n. 4363). Ne discende che l’ammissione in chirografo del credito verso il socio, contenuta nel decreto impugnato, non modifichi l’assetto delineato dallo stato passivo che e’ stato approvato, avendo contenuto meramente ricognitivo quanto a un effetto che si era gia’ prodotto in forza dell’ammissione del credito vantato dalla banca nei confronti della societa’ in nome collettivo. In tal senso, la curatela fallimentare difetta dell’interesse ad impugnare la statuizione in questione. D’altro canto, quanto dedotto dal fallimento con riguardo al giudicato endofallimentare che si sarebbe oramai formato con riguardo all’esclusione del credito al passivo del socio e’ smentito proprio dall’automatismo programmato dal cit. articolo 148, comma 3, mentre le deduzioni svolte dallo stesso ricorrente incidentale nel suo secondo motivo risultano tutte recessive rispetto al rilievo per cui la banca non aveva necessita’ di proporre opposizione per far valere in chirografo il proprio credito nei confronti del socio illimitatamente responsabile di (OMISSIS).
5. – La soccombenza reciproca del contendenti induce all’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio per l’intero; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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