Interruzione di servizio pubblico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28213.

Integra il reato di interruzione di servizio pubblico anche la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso, posto che l’art. 340 cod. pen. tutela sia l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, sia il suo ordinato e regolare svolgimento. (Fattispecie relativa alla sussistenza di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica mediante l’ introduzione nella scuola di un genitore, in orario non previsto, per prelevare il proprio figlio senza alcuna comunicazione, con conseguente aggressione verbale nei confronti della collaboratrice, generando la successiva agitazione, tra il personale scolastico e gli alunni, tale da indurre alla sospensione delle attività didattiche per affacciarsi alle finestre per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente)

Sentenza 9 ottobre 2020, n. 28213

Data udienza 18 settembre 2020

Tag – parola chiave: Scuola – Interruzione regolarità delle lezioni scolastiche – Responsabilità ex art. 340 cp – Fattispecie: madre di alunno introdottasi in classe per prelevare il figlio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/04/2019 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Componente Dr. Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Dall’Olio Marco, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dalla imputata (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 13/10/2014 dal Tribunale di Brindisi, ha confermato la decisione con la quale la imputata e’ stata riconosciuta responsabile del delitto di cui all’articolo 340 c.p. per aver cagionato l’interruzione e turbato la regolarita’ delle lezioni scolastiche del 1 Circolo Didattico “(OMISSIS)” di (OMISSIS) e condannata a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Violazione dell’articolo 340 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilita’ e con riferimento all’elemento oggettivo della condotta. La ricostruzione in fatto operata dal giudice – secondo la quale l’accaduto determinava una agitazione tale da indurre ad interrompere le attivita’ didattiche per affacciarsi nel corridoio a vedere cosa succedeva ed affermando che la vicenda e’ durata circa dieci minuti – non si attaglia ai confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimita’ in relazione al reato contestato che richiede per la sua integrazione una incidenza del comportamento dell’agente sul funzionamento dell’ufficio nel suo complesso, che nella specie ha regolarmente continuato a funzionare. La Corte ha omesso di indicare a che cosa veniva ancorata la valutazione di apprezzabilita’ dell’interruzione non essendo neanche chiarito per quanti alunni ed insegnanti si ingenero’ la agitazione generale e per quale ragione le lezioni furono interrotte per quel lasso di tempo.
2.2. Violazione dell’articolo 43 c.p. e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato, ricostruito dalla sentenza in termini di dolo eventuale senza alcuna motivazione circa la sua rappresentazione da parte della ricorrente che sapeva che il figlio che si era recata a prelevare era in segreteria con l’operatore scolastico e non in classe.
2.3. Violazione dell’articolo 131-bis c.p. e vizio della motivazione in relazione all’omesso riconoscimento della particolare tenuita’ del fatto, essendosi in presenza di una condotta episodica, del resto dimostrata dallo stato di incensuratezza dell’imputata, e sicuramente esigua in considerazione del breve lasso temporale interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo e’ manifestamente infondato, quando non genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimita’.
Ritiene il Collegio che il Giudice di merito, senza incorrere in vizi logici e
giuridici, ha ritenuto sussistente la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attivita’ scolastica essendo incontestato che l’introduzione nella scuola della (OMISSIS) in orario non a cio’ previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne e’ seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice (OMISSIS), ha fatto si’ che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attivita’ didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica.
Il giudizio si pone nell’alveo di legittimita’ secondo il quale integra il reato di cui all’articolo 340 c.p. la condotta che, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalita’, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (Sez. 6 n. 1334 del 12/12/2018 Ud. (dep. 2019), Carannante, Rv. 274836); integra, l’elemento oggettivo del reato previsto dall’articolo 340 c.p. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Sez. 6, n. 46461 del 30/10/2013, Giannotti, Rv. 257452).
3. Il secondo motivo e’ anch’esso manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto che non possono essere scrutinate in sede di legittimita’.
La sentenza impugnata ha ritenuto pacifica la ricorrenza dell’elemento soggettivo – considerata la volontaria condotta trasgressiva tenuta – sub specie della accettazione delle conseguenze anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dell’attivita’ in genere del plesso scolastico.
Il giudizio si pone nell’alveo di legittimita’ secondo il quale, ai fini della configurabilita’ dell’elemento psicologico del delitto di cui all’articolo 340 c.p., e’ sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv. 257081).
4. Il terzo motivo e’ proposto per ragioni di fatto non consentite rispetto alla ineccepibile esclusione della ricorrenza della causa di esclusione della punibilita’ in ragione degli elementi circostanziali considerati, tenuto conto che non era la prima volta che la imputata travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo piu’ volte accaduto che la ricorrente attaccasse, minacciasse, aggredisse, ingiuriasse ed offendesse insegnanti ed operatori per un malinteso senso di difesa del figlio che ripetutamente assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti (vedi pg. 1 e 5 della sentenza impugnata).
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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