Interruzione del processo per la sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5933.

Interruzione del processo per la sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore.

La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullità della sentenza d’appello può essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 cod. proc. civ., a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il motivo con cui il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza in quanto pronunciata all’esito di un giudizio che avrebbe dovuto essere interrotto, ha cassato con rinvio la decisione impugnata: nella circostanza, infatti, la mancata interruzione del processo d’appello, in conseguenza della sospensione dall’esercizio della professione del suo unico difensore, aveva determinato, per il ricorrente dallo stesso rappresentato, l’incontestata impossibilità tanto di partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni, quanto di presentare gli scritti difensivi conclusionali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10006; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28846; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 790; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 settembre 2017, n. 21002; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 aprile 2016, n. 6838).

Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5933. Interruzione del processo per la sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore

Data udienza 13 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Processo civile – Interruzione – Conseguenza della sospensione dall’esercizio della professione dell’unico difensore – Parte è costituita in giudizio a mezzo del difensore sospeso – Concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32243-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentate e difese dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonche’
(OMISSIS) S.A.S.;
– intimata –
avverso la SENTENZA n. 1215/2020 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 19/8/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS) personalmente, ha revocato il decreto ingiuntivo che il tribunale, su ricorso dell’ing. (OMISSIS), aveva pronunciato nei confronti della stessa per il pagamento di un preteso compenso professionale.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appellato non avesse fornito alcuna prova di aver ricevuto da Cinisi Vacanze l’incarico per il quale ha reclamato il suo compenso, mentre, al contrario, e’ emersa la prova che il conferimento dell’incarico era stato conferito dal terzo chiamato in causa, e cioe’ la (OMISSIS) s.a.s., trattandosi, peraltro, di “circostanza… mai contestata dal professionista”.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 18/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
(OMISSIS) e da (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, ha lamentato la nullita’ della sentenza impugnata sul rilievo che la stessa e’ stata pronunciata all’esito di un giudizio che, in realta’, avrebbe dovuto essere automaticamente interrotto. L’avv. (OMISSIS), infatti, ha osservato il ricorrente, suo unico difensore nel giudizio innanzi alla corte d’appello, era stato sospeso dalla professione a tempo indeterminato con decorrenza dal 4/2/2019, e cioe’ prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 7/2/2020. La mancata partecipazione del proprio difensore all’udienza di precisazione delle conclusione e, soprattutto, il mancato deposito della comparsa conclusionale e della replica alla conclusionale avversaria hanno, peraltro, procurato, ha aggiunto il ricorrente, un concreto pregiudizio al suo diritto di difesa, come, del resto, ha rilevato la stessa sentenza, li’ dove, in particolare, ha evidenziato la mancata contestazione della circostanza concernente il tema del contratto intercorso tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.a.s. riguardo il soggetto onerato di supportare i compensi professionali dello stesso.
2. Il motivo e’ fondato. La morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte e’ costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne abbiano avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perche’ si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attivita’ processuale, che, se compiuta, e’ causa di nullita’ degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la nullita’ della sentenza d’appello puo’ essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimita’ a norma dell’articolo 372 c.p.c. (Cass. n. 10006 del 2020, in motiv.; Cass. n. 790 del 2018; Cass. n. 28846 del 2018; Cass. n. 21002 del 2017), a condizione, peraltro, che la parte dimostri il concreto pregiudizio arrecato al suo diritto di difesa (Cass. n. 14520 del 2015; Cass. n. 6838 del 2016): come, in effetti, e’ accaduto nel caso in esame. La mancata interruzione del processo d’appello in conseguenza della sospensione dall’esercizio della professione del suo unico difensore, infatti, ha determinato, per la parte dallo stesso rappresentata, l’incontestata impossibilita’ tanto di partecipare all’udienza di precisazione delle conclusioni, quanto di presentare gli scritti difensivi conclusionali.
3.11 ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio alla corte d’appello di Palermo che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Palermo che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

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