L’interesse ad agire e anche ad impugnare deve sussistere anche nel momento della decisione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 10851.

L’interesse ad agire e anche ad impugnare deve sussistere anche nel momento della decisione

L’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, rilevata dalla memoria difensiva depositata in occasione dell’adunanza camerale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, in ragione del venir meno per il ricorrente di ogni utilità derivante dall’eventuale accoglimento delle statuizioni invocate nel libello introduttivo, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento dello scrutinio del ricorso incidentale in quanto espressamente condizionato, disponendo tuttavia l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione dell’assoluta novità delle questioni giuridiche sottese alle spiegate impugnazioni ed avuto riguardo all’esito della lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22098; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 maggio 2017, n. 11204; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 giugno 2016, n. 12743; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2013, n. 21951).

Ordinanza|| n. 10851. L’interesse ad agire e anche ad impugnare deve sussistere anche nel momento della decisione

Data udienza 14 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Sopravvenuto difetto di interesse

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7499/2021 R.G. proposto da:

(OMISSIS), difensore di se’ medesimo, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5641/2020 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il giorno 22 settembre 2020;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2023 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI.

RILEVATO

Che:

in forza di sentenza di risoluzione di contratto di locazione, la societa’ (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (lite pendente divenuta, per mutamento di ragione sociale, (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)), intimo’ nel novembre 2018 a (OMISSIS) precetto per il rilascio di un immobile ubicato in (OMISSIS);

nello spiegare opposizione avverso detto precetto l’intimato eccepi’ il difetto di legale rappresentanza della societa’ in capo a (OMISSIS), con derivante nullita’ della procura alle liti da questi rilasciata in favore del difensore intimante l’atto nonche’, quale ulteriore conseguenza, la nullita’ dell’intero precetto;

la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’opposizione, qualificata come agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.;

ricorre per cassazione (OMISSIS), affidandosi a due motivi, cui resiste la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), articolando ricorso incidentale condizionato in un motivo;

ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2318 e 2323 c.c., e dell’articolo 75 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente principale censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima fonte della rappresentanza della societa’ la Delib. assemblea societaria 10 dicembre 2015, che nominava (OMISSIS) amministratore della s.a.s. “nella sua qualita’ di amministratore di sostegno della (gia’) socia accomandataria (OMISSIS)”, benche’ nei confronti di quest’ultima fosse stata pronunciata, con provvedimento passato in giudicato, la revoca della facolta’ di amministrare;

con il secondo motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione degli articoli 75, 182 e 421 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene l’inefficacia (o comunque l’inidoneita’ a sanare il difetto di costituzione del rapporto processuale) del provvedimento del giudice tutelare del 13 aprile 2019 di ratifica dell’operato di (OMISSIS) quale amministratore di sostegno di (OMISSIS);

l’unico motivo di ricorso incidentale – dichiaratamente proposto in via condizionata all’accoglimento dell’impugnazione principale – prospetta violazione degli articoli 112, 187, 279 e 421 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di pronunciare la cessazione della materia del contendere sull’opposizione agli atti esecutivi conseguente alla ratifica lite pendente, ad opera della nuova amministratrice della societa’, (OMISSIS), dell’operato del precedente amministratore ed al conferimento di nuova procura a rappresentare la societa’ in giudizio;

nella memoria difensiva depositata in occasione dell’adunanza camerale, il ricorrente principale ha dedotto l’avvenuta esecuzione del provvedimento di rilascio, nelle more dello svolgimento del presente giudizio di legittimita’; ne ha inferito la cessazione della materia del contendere sulla opposizione (“non avendo piu’ le parti interesse ad agire”) ed invocato declaratoria in tal senso, con vittoria delle spese di causa, da regolarsi in forza del principio di soccombenza virtuale;

il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

le circostanze illustrate nella richiamata memoria, da cui si desume il venir meno per il ricorrente di ogni utilita’ derivante dall’eventuale accoglimento delle statuizioni invocate nel libello introduttivo, evidenziano una sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;

come infatti piu’ volte chiarito da questa Corte, l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perche’ e’ in relazione a quest’ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 08/05/2017, n. 11204; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass. 25/09/2013, n. 21951);

dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso principale per difetto sopravvenuto d’interesse, risulta assorbito lo scrutinio del ricorso incidentale, siccome espressamente condizionato;

l’assoluta novita’ delle questioni giuridiche sottese alle spiegate impugnazioni e l’esito della lite giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

non trova applicazione il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, riferibile esclusivamente alle sole ipotesi di rigetto, inammissibilita’ originaria o improcedibilita’ del gravame di legittimita’ e pertanto non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 29/01/2021, n. 2070; Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383; Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 03/02/2017, n. 3542): per il ricorrente principale, in quanto la declaratoria d’inammissibilita’ e’ determinata dalla sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 03/02/2017, n. 3542); per il ricorrente incidentale, in quanto assorbito l’esame dell’impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *