Integra il delitto di appropriazione indebita

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 21 aprile 2020, n. 12618.

Massima estrapolata:

Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo da parte dell’amministratore di condominio di somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomìni, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente non certo, né liquido ed esigibile.

Sentenza 21 aprile 2020, n. 12618

Data udienza 13 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Appropriazione indebita – Compensazione con crediti preesistenti – Opponibilità – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 18/02/2019 dalla CORTE di APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TOCCI STEFANO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
uditi, per le parti civili, gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali hanno chiesto la liquidazione, e, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS), che si e’ riportata ai motivi, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (che, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti dell’imputato dal Tribunale di Milano in data 25/10/2018, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di appropriazione indebita di cui ai punti 7.8.9. del capo d’imputazione, ha confermato le residue affermazioni di responsabilita’ in ordine ai reati di appropriazione indebita di cui ai punti 1.2.10.11.12.13.14.15. del capo d’imputazione, ha conseguentemente ridotto la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, ed ha confermato le statuizioni accessorie in favore delle parti civili), lamentando violazione dell’articolo 646 c.p., articolo 539 c.p.p., articolo 392 c.p.p., articoli 605 e 592 c.p.p. e articolo 133 c.p., con vizi di motivazione (l’imputato avrebbe legittimamente esercitato il diritto di ritenzione per soddisfare propri crediti che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto sforniti di prova; la sua condotta potrebbe al piu’ integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; i suoi rendiconti non sarebbero mai stati formalmente impugnati; egli ha riconosciuto unicamente un credito delle parti civili pari ad Euro 9.040,91, cui la disposta provvisionale andava asseritamente limitata; l’imputato sarebbe stato, comunque, meritevole delle attenuanti generiche).
Nelle more e’ stata separatamente disattesa l’istanza di sospensione dell’esecutivita’ agli effetti civili della sentenza impugnata.
All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera d) e articolo 591 c.p.p., perche’ presentato per motivi privi della necessaria specificita’.
I motivi proposti difettano della necessaria specificita’, risultando meramente reiterativi i rilievi critici del ricorrente rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) in virtu’ delle quali la Corte di appello ha ritenuto la configurabilita’ del reato ascritto all’imputato, confermandone l’affermazione di responsabilita’, valorizzando, anche attraverso il rinvio alle condivise argomentazioni del Tribunale (come e’ fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilita’), gli elementi probatori acquisiti (dichiarazioni testimoniali delle parti civili, dichiarazioni parzialmente confessorie dell’imputato, esiti della documentazione acquisita), in virtu’ dei quali si e’ pervenuti ad un puntuale accertamento dei fatti verificatisi (riepilogati a f. 3 s. della sentenza di primo grado) e delle tre categorie di somme di denaro delle quali l’imputato si e’ indebitamente appropriato (riepilogate a f. 4 s. della sentenza di primo grado).
Sulla base di tali premesse, il Tribunale aveva ritenuto integrata la condotta appropriativa contestata all’imputato, “essendo stata raggiunta prova ragionevolmente certa del fatto che l’imputato si sia appropriato del denaro depositato sui conti correnti intestati ai condomini del quale aveva il possesso in qualita’ di mandatario e quale unico delegato ad operare sui predetti conti correnti. Tali somme erano gravate da un vincolo di destinazione, posto che l’imputato aveva l’obbligo di incassare i canoni con l’accordo di restituirli ogni tre mesi ai proprietari, dopo aver detratto a titolo di compensi professionali la percentuale del 3% annuo del monte locazioni e le spese documentate necessarie alla gestione. E’ poi emerso e confermato dall’imputato – che al momento della revoca del mandato, il (OMISSIS) abbia omesso di corrispondere (e quindi si sia appropriato) anche i canoni di locazione versati per il trimestre giugno – ottobre 2013, senza che il motivo posto alla base della condotta criminosa – pagamento per un presunto e non documentato diritto di credito- possa incidere sulla rilevanza penale della stessa. L’esame degli estratti dei conti correnti ha, inoltre evidenziato il compimento di prelievi e bonifici sprovvisti di giustificativo compiuti, per stessa ammissione dell’imputato, da lui medesimo. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, confermate anche dalla vicenda speculare del condominio “(OMISSIS)”, e’ emerso il seguente modus operandi: il (OMISSIS), amministratore di diversi stabili oltre a quelli di proprieta’ delle parti civili, era solito utilizzare il denaro presente sui conti correnti intestati ai diversi condomini come fosse cosa propria sia per coprire ammanchi di altri conti corrente sia per fini personali: tale condotta esorbita sicuramente i limiti consentiti al (OMISSIS) in qualita’ di mandatario ed integra la condotta appropriativa tipizzata all’articolo 646 c.p.”.
Recependo tali rilievi, la Corte d’appello ha correttamente disatteso i motivi di gravame, rilevando quanto segue:
– ampia parte delle doglianze difensive risulta generica, perche’ dall’esame degli estratti dei conti correnti intestati ai Condomini di (OMISSIS), sui quali veniva accreditato mensilmente quanto dovuto dai conduttori ed inquilini degli immobili, emergono de plano versamenti effettuati in favore di terzi privi di giustificativo o chiaramente in violazione del vincolo di destinazione (“basti pensare alle distrazioni a favore di altri Condomini di somme proprie dei Condomini di (OMISSIS). L’imputato ha dichiarato che si trattava di restituzioni per anticipazioni fatte confessando in ogni caso di essere stato lui ad aver compiuto le operazioni risultanti dagli estratti dei conti correnti, essendo lui l’unico soggetto a gestirli.
Dall’esame di detti estratti emerge ictu oculi, il seguente modus operandi: il (OMISSIS), amministratore di diversi stabili oltre a quelli di proprieta’ delle parti civili, era solito utilizzare il denaro. presente sui conti correnti intestati ai diversi Condomini come fosse cosa propria sia per coprire ammanchi di altri conti correnti afferenti ad altri Condomini, sia per fini personali: tale condotta esorbita sicuramente i limiti consentiti al (OMISSIS) in qualita’ di mandatario ed integra la condotta appropriativa tipizzata dall’articolo 646 c.p. La conferma di tale illecito modus operandi appare all’evidenza anche dalla vicenda speculare del condominio (OMISSIS)”);
– le doglianze riguardanti le contestazioni di cui ai numeri 1, 2, 16 e 17 del capo di imputazione, riguardanti somme corrisposte dagli inquilini dei due Condomini per i periodi di giugno/ottobre 2013 ed ottobre/dicembre 2013, sono specifiche ma infondate poiche’, “come emerge dalla lettera di conferimento incarico del 08.07.99, il compenso concordato e’ pari al 3% del monte locazioni amministrati.
Su tali somme, pertanto, l’imputato aveva il diritto di trattenere una quota pari al 3%, con l’obbligo di versare la restante quota alle parti civili. Dalla prodotta documentazione risulta che l’appellante ha trattenuto integralmente le predette somme asserendo l’esistenza di un credito per dei compensi che mai egli aveva concordato con i comproprietari e dei quali, dal 2007 (anno in cui avrebbe ricevuto l’ulteriore incarico) in poi non aveva mai chiesto il pagamento, ma sostenendone la sussistenza solo al momento della revoca del mandato.
E’ pertanto evidente che la condotta posta in essere da (OMISSIS) integri il delitto di cui all’articolo 646 c.p., avendo egli integralmente trattenuto, al termine del mandato, le somme ricevute a titolo di pagamento dei canoni di locazione che egli aveva l’obbligo di ritrasferire, opponendo in compensazione un presunto e non documentato diritto di credito, con comportamento comunque inoperante a scriminare le appropriazione commesse”.
D’altro canto, questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 293 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257317) ha gia’ chiarito che il reato di appropriazione indebita non viene meno quanto l’imputato invochi di aver trattenuto le somme in contestazione a compensazione di propri preesistenti crediti, ove si tratti di crediti non certi, non liquidi e non esigibili.
I fatti accertati non integrano il reato di cui all’articolo 392 c.p.: e’, infatti, tradizionale l’insegnamento per il quale non ricorre il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso in cui il soggetto che si sia appropriato di denaro o beni a preteso soddisfacimento di un credito abbia piena signoria sui predetti denaro o beni e piena coscienza e volonta’ di farli propri, sussistendo in questo caso l’elemento psicologico del reato di cui all’articolo 646 c.p., non potendo parlarsi di buona fede rispetto ad una azione esecutiva privatamente esercitata, e non ricorrendo conseguentemente alcuno dei casi che potrebbero giustificare l’esclusione del dolo (Sez. 2, sentenza n. 10282 del 29/04/1975, Rv. 131104).
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla presunta eccessiva severita’ del trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha condivisibilmente evidenziato che “la difesa si e’ limitata ad indicare in maniera del tutto generica, senza alcun reale rilievo critico alle motivazioni operate in sentenza, gli elementi da valutare positivamente”, e che, “considerati i precedenti penali dell’imputato e intensita’ del dolo che emerge dalla reiterazione delle condotte illecite non vi e’ ragione alcuna per il riconoscimento delle invocate attenuanti. D’altronde proprio in ragione della intensita’ del dolo e della personalita’ dell’imputato, in modo condivisibile il Tribunale, pur potendosi valutare positivamente le parziali ammissioni dell’odierno appellante, ha irrogato la pena base nella media del range edittale, mentre gli aumenti comminati per l’aggravante e la continuazione appaiono oggettivamente modesti c opportunamente differenziati in relazione alla gravita’ degli episodi”.
La Corte di appello ha, infine, correttamente stabilito che la provvisionale concessa alle parti civili merita conferma, essendo stata raggiunta piena prova del montante liquidato: “il difensore ha fatto riferimento in via generica al quantum di debito riconosciuto dall’imputato nell’ambito della scrittura privata prodotta in atti, senza reale censura alle poste liquidate in sentenza come gia’ ampiamente provate per tabulas”. A tale evidente genericita’ del motivo non e’ possibile porre successivamente rimedio (cfr. articolo 591 c.p.p., comma 4).
Con tali argomentazioni della Corte di appello il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
La declaratoria d’inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entita’ di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilita’ – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate come da dispositivo, per tutte nella misura-base di Euro duemilacinquecento (oltre due aumenti nella misura del 20% per le parti civili assistite dal medesimo difensore) indicata dall’unica parte che le ha quantificate, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonche’ alla rifusione in favore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) delle spese del grado, che liquida per le prime tre parti civili in Euro tremilacinquecento/00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.A. ed I.V.A., e per la quarta in Euro duemilacinquecento/00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.A. ed I.V.A.
Sentenza con motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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