Insolvenza fraudolenta e la prova della condizione di insolvenza dell’agente

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 agosto 2021| n. 30718.

Insolvenza fraudolenta e la prova della condizione di insolvenza dell’agente.

In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell’agente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all’inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato. (Nella specie l’agente, alla data di emissione delle fatture, aveva taciuto ai fornitori la situazione di costante e progressivo indebitamento della società dallo stesso amministrata e la contestuale costituzione di una società con denominazione similare all’obbligata verso la quale distrarre le risorse acquisite).

Sentenza|5 agosto 2021| n. 30718. insolvenza fraudolenta e la prova della condizione di insolvenza dell’agente

Data udienza 18 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Reati fallimentari – Art. 641 c.p. – Art. 2629 c.c. – Art. 388 c.p. – Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale – Prova dell’insolvenza – Rilevanza del silenzio dell’agente – Desistenza e recesso attivo – Scelta volontaria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente DE MARZO GIUSEPPE;
udito il Procuratore generale, Dott. MIGNOLO OLGA, la quale ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
udito il difensore:
L’avvocato (OMISSIS) si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per l’accoglimento degli stessi.

Insolvenza fraudolenta e la prova della condizione di insolvenza dell’agente

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/06/2020 la Corte d’appello di Bologna: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il reato di cui all’articolo 2629 c.c., di cui al capo a) di imputazione come delitto tentato; b) ha confermato l’affermazione di responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione ai restanti reati loro ascritti e di cui si dira’ subito infra; c) ha rideterminato la pena inflitta, in ragione della riqualificazione sopra menzionata; d) ha confermato le statuizioni civili della decisione di primo grado e la durata delle pene accessorie fallimentari in misura pari alla durata della pena detentiva inflitta.
In particolare, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, la (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS), era stata amministrata di diritto dal (OMISSIS) (dal 30/11/2010 al giorno 08/03/2013), dal (OMISSIS) nel periodo successivo sino al fallimento e dal (OMISSIS) come amministratore di fatto.
A tutti e’ stato attribuito, all’esito del giudizio di appello: a) il reato di cui all’articolo 641 c.p., per avere contratto obbligazioni con la (OMISSIS) s.r.l. con il proposito di non adempiere al pagamento dell’importo complessivo di 484.249,81 Euro; b) il compimento di atti idonei diretti in modo equivoco a commettere il reato di cui all’articolo 2629 c.c., attraverso una fusione transfrontaliera per incorporazione nella societa’ (OMISSIS) s.r.l.; c) il reato di cui all’articolo 388 c.p., per avere vanificato il tentativo di pignoramento dei crediti vantati dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., attraverso la conclusione di un contratto di affitto d’azienda e successivamente di cessione di ramo d’azienda, convenendo che crediti e debiti sorti anteriormente alla cessione restassero a carico della cedente (tutti i reati sin qui menzionati sono riportati nel capo n. 1; d) i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (capo 2).
Solo per completezza, poiche’ non sono oggetto di ricorso per cassazione, si aggiunge che al (OMISSIS) e al (OMISSIS) e’ stato attribuito il reato di cui all’articolo 110 c.p. e il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
3. Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) e’ affidato ai seguenti motivi, enunciati di seguito “nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..

 

Insolvenza fraudolenta e la prova della condizione di insolvenza dell’agente

3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato per il reato di cui all’articolo 641 c.p., rilevando che la sentenza impugnata non aveva dato conto di due elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ossia la sussistenza dello stato di insolvenza, da intendersi come sicura incapacita’ di adempiere l’obbligazione, e la dissimulazione dello stesso, da accertarsi al momento in cui l’obbligazione era stata contratta.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale riqualificato il reato di cui all’articolo 2629 c.c., nella forma tentata, senza considerare che la mancata consumazione dell’illecito era dipesa dalla scelta volontariamente compiuta dagli amministratori di non dar corso all’operazione ideata dal consulente (OMISSIS) e di presentare l’istanza di fallimento.
Si aggiunge che la Corte territoriale neppure aveva richiamato l’ipotesi, formulata dal curatore, dell’ostacolo rappresentato dall’opposizione delle organizzazioni sindacali: peraltro siffatta circostanza non avrebbe potuto, neanche astrattamente, rendere irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa.
3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, deducendo che tutti i reati contestati al capo 1) della rubrica devono ritenersi improcedibili per difetto di querela, in quanto quest’ultima e’ stata presentata da consigliere delegato, al quale non era attribuito, alla stregua del verbale del consiglio di amministrazione allegato alla querela, il generale potere di rappresentanza legale della societa’, ma una serie di poteri di rappresentanza limitati ai giudizi civili: siffatta ricostruzione, secondo il ricorrente, e’ confermata dal successivo verbale del consiglio di amministrazione del 22/05/2012, che documentava l’attribuzione espressa della rappresentanza legale nell’ambito del proprio mandato.
3.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice.
Si osserva che la Corte territoriale aveva solo apparentemente motivato la ritenuta sussistenza del dolo, attraverso il riferimento alle distrazioni che sarebbero state poste in essere, senza considerare che era stato lo stesso imputato a condurre il curatore fallimentare presso l’autorimessa dove era ricoverata parte della documentazione contabile e che gli amministratori avevano chiarito al medesimo curatore come il mancato aggiornamento delle scritture fosse dipeso dalla rinuncia all’incarico da parte del consulente contabile e dalle dimissioni del personale amministrativo.
3.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza di applicazione della pena concordata del g.u.p. del Tribunale di Modena del 02/12/2014, irrevocabile il 07/05/2015.
Si osserva che la Corte aveva omesso di valutare la sussistenza dei concreti indicatori idonei a rilevare l’identita’ dei disegno criminoso (l’omogeneita’ delle violazioni e del bene protetto, la contiguita’ spazio – temporale, le causali, le modalita’ della condotta, la sistematicita’ e le abitudini programmate di vita).
4. Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) e’ affidato a quattro motivi, il cui contenuto e’ sovrapponibile ai primi quattro motivi del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo dei due ricorsi e’ inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificita’, dal momento che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell’agente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, puo’ essere desunta dal comportamento precedente e successivo all’inadempimento (Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Rv. 264514 – 01, in una vicenda nella quale e’ stato ritenuto provato lo stato di insolvenza di una societa’ di autotrasporto, amministrata e gestita dagli autori del reato, desumendolo dalla circostanza che, all’epoca dei fatti, la societa’ aveva accumulato debiti per mancato pagamento dei pedaggi stradali, rimasti insoluti).
D’altra parte, ai fini della configurabilita’ del reato, puo’ assumere rilievo anche il silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all’altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682 – 01).
In siffatta cornice normativa, la Corte territoriale ha valorizzato sia il dato del progressivo indebitamento della (OMISSIS) s.r.l. (e, in particolare, il costante e significativo accrescimento dello stesso), sia la sostanziale contestualita’ tra l’epoca (febbraio 2013) di costituzione di una nuova societa’ dalla denominazione simile ((OMISSIS) s.r.l.) e le date di emissione delle fatture.
Il cenno alla sostanziale contestualita’ illumina il significato logico dell’argomento, nel senso che coglie nell’assunzione di obbligazioni in epoca nella quale l’adempimento era praticamente impossibile la prova che la vicenda in esame si colloca nel disegno, esplicitamene ricostruito dalla sentenza impugnata, di omettere i pagamenti, temporeggiare con i creditori (e, in cio’ si inquadra la razionale lettura della corrispondenza intercorsa con la societa’ fornitrice come pure di alcuni pagamenti effettuati) e, nel frattempo, distrarre le risorse acquisite in favore di nuove realta’ imprenditoriali.
Di tratta di considerazioni puntualmente agganciate alle acquisizioni probatorie, che il primo motivo dei due ricorsi attacca attraverso considerazioni che aspirano ad una rivalutazione delle risultanze stesse, inammissibile in sede di legittimita’.
2. Il secondo motivo e’ inammissibile, per l’assoluta genericita’ della deduzione che non considera come una volta disvelato, come riconosce pacificamente il curatore, l’avanzato disegno finalizzato a pregiudicare le ragioni dei creditori, la prosecuzione dell’operazione avrebbe comportato sicuri, gravi e ulteriori rischi giudiziari per gli amministratori, nel caso – talmente verosimile da averli indotti a presentare in proprio la relativa richiesta – di fallimento.
La soluzione della Corte territoriale e’ pertanto coerente con la conclusione, secondo la quale, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile. ad una causa indipendente dalla sua volonta’ o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 – dep. 24/04/2019, Rv. 275647 – 01).
3. Inammissibile per manifesta infondatezza e’ il terzo motivo dei ricorsi.
In tema di querela presentata in nome e per conto di una societa’ di capitali, l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza e’ adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore, senza necessita’ di ulteriori allegazioni, poiche’ tale indicazione comporta l’implicito riferimento all’articolo 2384 c.c., che costituisce la fonte della legittimazione (Sez. 2, n. 36119 del 26/06/2019, Rv. 277077 – 01).
Cio’ comporta che e’ del tutto erronea la ricerca di uno specifico potere di presentare querele, essendo esso null’altro che una delle manifestazioni del potere di agire in nome e per conto della societa’ attribuito agli amministratori delegati (e, nel caso di specie, al (OMISSIS) con la delibera del consiglio di amministrazione del 22/05/2012 – anteriore alla querela del 21/05/2014 -, che conferi’ al primo la rappresentanza legale della societa’ nell’ambito del suo amplissimo mandato gestorio risultante dalla stessa delibera).
4. Il quarto motivo e’ inammissibile per assenza di specificita’ e manifesta infondatezza.
Sotto il primo profilo, si tratta di critiche che considerano la vicenda isolatamente senza confrontarsi con il fatto che essa e’ stata razionalmente inserita nel complesso delle vicende distrattive e anzi trae dalle condizioni in cui i documenti mostrati al curatore si trovavano ulteriore conferma.
La sussistenza dello specifico fine individuato di occultare i passaggi di risorse preclude in radice la auspicata riqualificazione.
5. Inammissibile per assenza di specificita’ e’ il quinto motivo del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS), giacche’ i vari indici elaborati dalla giurisprudenza mirano a ricostruire, sulla base di dati oggettivi, l’elemento psicologico dell’unitaria ideazione degli illeciti posti in essere (quale individuato, ad es., da Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 – 0).
Ora, il ricorso si concentra su aspetti di contorno, trascurando un dato centrale, oggetto dell’apprezzamento discrezionale dei giudici di merito: ossia che proprio la proficua operativita’ delle societa’ (in particolare la (OMISSIS) s.r.l. partecipo’ ad opere rilevantissime, quali lo Juventus Stadium di Torino, l’ospedale di Modena, lo stadio di Nizza, una stazione parigine) ha reso le condotte distrattive piu’ un tentativo estemporaneo di fronteggiare singole crisi che l’oggetto di un’unitaria volizione.
Rispetto a siffatta valutazione non emergono profili di illogicita’, ne’ il ricorso riesce a scardinare la tenuta argomentativa della sentenza impugnata.
6. Alla pronuncia di inammissibilita’ consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimita’, che, in relazione all’attivita’ svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS) s.r.l., che -liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge nonche’ dalla parte civile, curatela del fallimento (OMISSIS) che liquida in complessivi Euro 2.018,15, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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