Ingiusta detenzione deve essere escluso dal beneficio colui che abbia contribuito con la sua condotta a causare la restrizione personale

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 9 aprile 2019, n. 15359.

La massima estrapolata:

In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione deve essere escluso dal beneficio colui che abbia contribuito con la sua condotta a causare la restrizione personale. Le condotte sinergicamente rilevanti rispetto alla cautela sofferta possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da aver determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Nel caso in esame, sono risultati determinanti, nella valutazione dei giudici, sia la frequentazione intercorsa con pregiudicati ricoprenti cariche di vertice in un’organizzazione mafiosa sia alcuni comportamenti che hanno realizzato quella falsa apparenza della responsabilità penale dell’imputato, idonea a trarre in inganno con un giudizio ex antel’Autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza di elementi di grave reità.

Sentenza 9 aprile 2019, n. 15359

Data udienza 27 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Reggio Calabria con l’ordinanza indicata in epigrafe rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione formulata da (OMISSIS), in riferimento alla misura cautelare custodiale del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 5.03.2011 eseguita l’8.3.2011 per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, per aver partecipato alla associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, e in particolare alla c.d. (OMISSIS), nell’ambito della quale aveva una posizione di vertice il padre (OMISSIS), operante nella provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale ed estero, mediante un’affiliazione formale risalente al dicembre 2008. Risulta in atti che dopo due condanne in primo e secondo grado riportate da (OMISSIS), la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio ed il prevenuto era stato scarcerato il 24.06.2015.
Tanto premesso, la Corte distrettuale considerava che sussistevano condizioni ostative al riconoscimento dell’equa riparazione, tenuto conto non solo delle dichiarazioni eteroaccusatorie del capo crimine (OMISSIS) nelle quali quest’ultimo indica i figli di ” (OMISSIS)” ( (OMISSIS)) (OMISSIS) come le”nuove piante”, ossia i nuovi partecipi all’associazione criminale mafiosa, ma in quanto l’istante era presente a Polsi, nel 2009, in un momento particolarmente significativo della vita associativa, in cui i vertici del sodalizio criminoso erano riuniti per il rinnovo delle cariche apicali, in occasione dell’annuale festa religiosa mariana che si tiene in quel centro.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l’esponente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento alla ritenuta sussistenza della colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, in riferimento all’articolo 314 c.p.p., comma 1. Il ricorrente osserva che la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio per non aver commesso il fatto non ha ritenuto gli elementi indizianti come concretizzanti un’attivita’ materiale di effettiva contribuzione al sodalizio. Lamenta che la Corte di Appello erroneamente ha ritenuto che la condotta posta in essere da (OMISSIS) avesse contribuito alla causazione dell’evento, cioe’ a dire alla privazione della liberta’ personale, e non ha proceduto ad un’autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale.
3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che il rigetto.
4. I motivi del ricorso sono generici e aspecifici e percio’ inammissibili.
Giova ricordare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, e’ incensurabile in sede di legittimita’. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della liberta’ personale, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche’ in presenza di errore dell’autorita’ procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita’ come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Le Sezioni unite hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimita’ risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
5. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell’alveo dell’insegnamento ora richiamato.
Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione, nella pars construens, con argomentazioni logiche e coerenti che non risutano scalfite dalle censure del ricorso, ha dato rilievo:
– alla conversazione ambientale intercettata nell’agrumeto il 17.08.2008 (riportata nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere) tra (OMISSIS) cl 30, che ricopriva la carica di capo crimine e certo (OMISSIS) (affiliato dal 1993) in cui parlando dei riti di affiliazione, dell’esistenza dei tre mandamenti, della necessita’ di rivedere le cariche, esplicitamente affermava “noi a (OMISSIS) siamo piu’ di 250 l’altra sera abbiamo fatto sette nuove piante tutti e tre i figli di (OMISSIS)” (OMISSIS)); si tratta di (OMISSIS) cl.87, (OMISSIS) cl. 92 e (OMISSIS) cl. 89;
-alla presenza di (OMISSIS) insieme al padre (OMISSIS) a Polsi nel settembre 2009 e al saluto deferente rivolto a (OMISSIS) in relazione al ruolo apicale di massima carica della “provincia”, in un momento particolarmente decisivo per l’esistenza della stessa associazione crimmale.
E bene: l’ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in essere dal richiedente, rispetto al profilo della rimproverabilita’ colposa, che e’ stata qualificata come grave. Il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimita’, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 1. Tanto si afferma in riferimento al profilo della colpa grave, rispetto alla frequentazione intercorsa con i pregiudicati che ricoprono cariche di vertice nell’associazione mafiosa e comportamenti che hanno realizzato quella falsa apparenza della penale responsabilita’ dell’imputato per il delitto in contestazione idonea a trarre in inganno con un giudizio ex ante l’Autorita’ Giudiziaria in ordine alla sussistenza di elementi di grave reita’.
6. Alla dichiarazione di inammissibilita’ segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

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