Induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 6 ottobre 2020, n. 27598.

Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’art. 600 bis c.p., comma 1, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012, è norma a più fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento.

Sentenza 6 ottobre 2020, n. 27598

Data udienza 14 settembre 2020

Tag – parola chiave: Prostituzione ex art. 600 bis cp – Condotte autonome previste e punite singolarmente dall’art. 600 bis cp – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SOCCI ANGELO MATTEO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CORASANITI GIUSEPPE che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Venezia del 7 febbraio 2019 e’ stata confermata la decisione del Tribunale di Verona del 12 luglio 2016 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa relativamente ai reati, unificati con la continuazione, di cui all’articolo 600 bis c.p., poiche’ induceva alla prostituzione la minore (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) costringendola a prostituirsi per strada dopo averla abbigliata e truccata all’uopo e, condotta in un luogo da lei sconosciuto, minacciandola di lasciarla li’ da sola, dicendole che doveva pagare il prezzo dell’affitto della casa dove era ospitata; la induceva poi in seguito a continuare nel meretricio minacciandola, in caso contrario di rivelare a parenti ed amici il fatto che si era prostituita e di farla bersaglio di pratiche di malocchio; favoriva la sua attivita’ di meretricio fornendole abbigliamento, trucco e preservativi nonche’ procacciandole i clienti; sfruttava la sua attivita’ facendosi consegnare ogni sera la meta’ di quanto guadagnato sulla strada. Commesso dal mese di (OMISSIS).
2. L’imputata ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Violazione di legge (articolo 600 bis c.p.), per la ritenuta continuazione interna tra le condotte contestate.
E’ stata ritenuta dalla sentenza impugnata la continuazione interna tra le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della parte offesa, minorenne. Per un orientamento della giurisprudenza della Cassazione le condotte previste dalla norma (articolo 600 bis, c.p.) individuano non piu’ reati, ma solo varie modalita’ della condotta nella commissione di un unico reato (Cassazione n. 43414/2010). Infatti, la norma prevede la stessa pena per ciascuna condotta (favoreggiamento, induzione o sfruttamento), la lesione unitaria del medesimo bene giuridico, la reciproca integrazione delle condotte concepite come espressione di un disvalore unitario, l’eccezionale durezza della pena nell’ipotesi di plurimi reati.
La Corte di appello avrebbe dovuto, quindi, ritenere configurato un unico reato e non una pluralita’ di reati in concorso.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, condivisa da questo collegio, che individua nelle condotte descritte dall’articolo 600 bis c.p. (induzione, favoreggiamento e sfruttamento) piu’ fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento (“Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’articolo 600 bis c.p., comma 1, e’ norma a piu’ fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. Fattispecie di tentata induzione di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell’attivita’ di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalita’” (Sez. 3, n. 21335 del 15/04/2010 – dep. 04/06/2010, L., Rv. 24763201; vedi anche Sez. 3, n. 19539 del 24/02/2015 – dep. 12/05/2015, S e altro, Rv. 26356301; in modo difforme, Sez. 3, n. 43414 del 28/10/2010 – dep. 07/12/2010, M e altro, Rv. 24867501).
La L. n. 75 del 1958 puniva chi induceva alla prostituzione una minore con pena raddoppiata (articolo 4, n. 2) e chi favoreggiava e/o sfruttava la prostituzione di un soggetto (maggiore o minore, L. n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8). Con l’introduzione dell’articolo 600 bis c.p., non possono certo mettersi in discussione gli arresti giurisprudenziali sul concorso di reati (induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione) formatisi sulla Legge del 1958.
L’articolo 19 della convenzione di Lanzarote (ratificata dalla L. n. 172 del 2012) chiede, del resto, di configurare quale reato le condotte consistenti in reclutare, costringere o sfruttare un minore per la sua prostituzione. La riforma dell’articolo 600 bis c.p. (con la L. 1 ottobre 2012, articolo 4, comma 1, lettera g) ha individuato per i minori – tre condotte completamente autonome e distinte, con altrettanti effetti concreti (eventi): reclutamento o induzione alla prostituzione (n. 1); favoreggiamento, controllo o gestione della prostituzione (n. 2); sfruttamento della prostituzione minorile (n. 2).
Conseguentemente, anche nel novellato articolo 600 bis c.p., nonostante la previsione in una sola norma di diverse condotte – in precedenza ben distinte nella L. n. 75 del 1958 -, si e’ in presenza non di un solo reato, ma di piu’ fattispecie le quali possono concorrere avendo ciascuna un’obiettivita’ giuridica diversa e costituite da elementi materiali differenti; con distinte condotte ed eventi per ogni fattispecie.
Puo’, quindi, esprimersi il seguente principio di diritto: “Le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro, in quanto l’articolo 600 bis c.p., comma 1, – anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 172 del 2012 – e’ norma a piu’ fattispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all’evento. Fattispecie di induzione di una minore alla prostituzione, di favoreggiamento e di sfruttamento dell’attivita’ di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile un unico delitto commesso con diversificate modalita’”.
Il ricorso deve pertanto rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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