Individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale

Corte di Cassazione, sezione sesta prima, Ordinanza 20 maggio 2019, n. 13569.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza.

Ordinanza 20 maggio 2019, n. 13569

Data udienza 5 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19565-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 156/2018 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LA MORGESE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ZENO IMMACOLATA che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Livorno.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS), con ricorso per regolamento di competenza, ha chiesto di dichiarare la competenza del tribunale di Livorno nella causa per separazione personale promossa contro il coniuge (OMISSIS), negata dallo stesso tribunale con ordinanza del 24 maggio 2018, in considerazione del fatto che la (OMISSIS) aveva “prescelto la notifica non gia’ all’ultima residenza comune ma a quella di effettiva residenza del convenuto, ed essendo a conoscenza del trasferimento (del coniuge a Milano), avrebbe dovuto depositare il ricorso innanzi al tribunale competente sul luogo di residenza del convenuto”, non avendo i coniugi piu’ una residenza comune;
l’istante ha lamentato la violazione dell’articolo 706 c.p.c., comma 1, che impone, quale criterio principale di collegamento, di tenere conto dell’ultima residenza comune dei coniugi, senza che occorra l’attualita’ della stessa alla data della domanda ed essendo irrilevante il trasferimento di residenza operato dal convenuto;
la controparte non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

CHE:
il criterio principale di collegamento in materia e’ costituito, a norma dell’articolo 706 c.p.c., comma 1, dall’ultima residenza comune dei coniugi, mentre, solo nel caso in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, puo’ trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto (Cass. n. 4109 del 2017, 17744 del 2013);
nella specie, l’ultima residenza comune e’ in Livorno, sicche’ e’ al tribunale di Livorno che spetta di decidere sulla domanda di separazione, potendo l’indicato foro subordinato (luogo di residenza o domicilio del convenuto) trovare applicazione solo in mancanza assoluta di una residenza comune tra i coniugi, senza che rilevi ne’ il trasferimento nel frattempo realizzato dal convenuto ne’, di conseguenza, la scelta del luogo di notifica del ricorso per separazione, destinato a rendere effettiva la conoscenza dell’atto introduttivo, a fronte di un regime processuale che non prevede fori alternativi, ma li indica con criterio di rigida subordinazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Livorno.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi. Roma, 5 marzo 2019.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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