L’indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 5 novembre 2018, n. 28112

La massima estrapolata:

Qualora l’indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto finalizzata all’assegnazione delle unità abitative (nel caso in esame, ricostruite in seguito a sisma) sia erronea, ai fini della loro rettifica non è necessaria l’azione di annullamento della delibera, ma è sufficiente un’azione di accertamento per la correzione dell’errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell’atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, bensì l’esatta individuazione del contenuto dell’atto limitatamente alla parte ricognitiva delle singole porzioni appartenenti a ciascuno degli aventi titolo. 

Ordinanza 5 novembre 2018, n. 28112

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2596/2015 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 317/2014, depositata in data 9.10.2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto l’inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il fratello (OMISSIS), esponendo che gli appartamenti di rispettiva proprieta’ delle parti siti nel Comune di Balvano erano stati gravemente danneggiati dal sisma del 1980 e che per provvedere alla loro ricostruzione era stato costituito un comparto edificatorio; che ultimati gli interventi, con la Delib. Comparto 15 dicembre 1984, l’unita’ abitativa spettante all’attore era stata scambiata con quella spettante al convenuto per un errore dei progettisti; che, quindi, l’unita’ individuata con il n. 3 del progetto doveva essere attribuita ad (OMISSIS) e quella identificata con il n. 3, doveva essere assegnata all’attore.
Ha chiesto di rettificare l’errore e di attribuire alle parti le porzioni loro spettanti o di dichiarare l’annullamento della delibera per errore. Il Tribunale ha accolto la domanda con pronuncia integralmente confermata in appello.
La Corte distrettuale di Potenza, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha ritenuto che la domanda non integrasse una rivendica immobiliare, non essendovi incertezza sull’individuazione delle rispettive proprieta’, ma fosse volta all’accertamento e alla mera correzione dell’errore materiale della delibera condominiale con cui erano stati assegnati gli immobili, ed ha ritenuto provato dalle dichiarazioni confessorie del ricorrente e dalle risultanze della c.t.u. che l’unita’ abitativa contrassegnata nel progetto con il 3 competesse all’appellato.
Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso in due motivi, illustrati con memoria, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 112, 345 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza pronunciato ultra petita, riqualificando la domanda pur in assenza di appello incidentale.
Il secondo motivo censura la violazione degli articoli 112, 2345 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte omesso di considerare che, a seguito della demolizione del fabbricato e della sua ricostruzione in modo difforme dal manufatto originario, gli immobili erano caduti in comunione pro indiviso e che l’atto ricognitivo assembleare aveva dato luogo alla nuova assegnazione delle porzioni, la quale poteva esser posta nel nulla solo mediante l’impugnativa per errore.
2. Il primo motivo e’ infondato.
Il Giudice di primo grado, accogliendo la domanda di (OMISSIS), ha ritenuto che la domanda costituisse una rivendica immobiliare, essendo volta a dirimere l’incertezza sull’appartenenza degli immobili controversi e detta qualificazione e’ stata oggetto del terzo e del quinto motivo di impugnazione (cfr. sentenza di appello, pagg. 4 e 10).
All’esito la Corte di merito ha ritenuto che la domanda fosse semplicemente volta ad accertare l’errore materiale contenuto nella delibera di assegnazione, negando che vi fosse incertezza sulla reale appartenenza dei beni.
Non era configurabile, sul punto, nessuna preclusione da giudicato interno poiche’ la questione era stata sollevata in secondo grado con l’impugnazione principale e pertanto il giudice poteva liberamente riesaminarla, operando l’inquadramento ritenuto piu’ corretto senza incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non essendo vincolato alla prospettazione formulata dall’appellante.
Era quindi lecito conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo la Corte distrettuale il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formavano oggetto della controversia, indipendentemente dalle argomentazioni dedotte in giudizio, non avendo travalicato dall’ambito delle questioni riproposte col gravame e del “petitum” e della “causa petendi” dedotti sin dal primo grado (Cass. 9294/2015; Cass. 27940/2013, Cass. 2308/2007; Cass. 19090/2007; Cass. 4008/2006).
3. Il secondo motivo e’ infondato.
Il Giudice distrettuale ha ritenuto che l’azione non avesse natura reale, rilevando che (OMISSIS) aveva inteso ottenere la rettifica della delibera limitatamente alla parte ricognitiva dell’appartenenza delle singole porzioni a ciascuno degli aventi titolo.
Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva reso una piena confessione giudiziale circa l’intervenuto scambio delle due unita’ immobiliari ed ha riscontrato sulla base della consulenza che prima del sisma (OMISSIS) aveva una proprieta’ di mq. 147, 50 (mentre gli era stata attribuito un appartamento di mq. 114,50), mentre il fratello aveva una proprieta’ di mq 39, di gran lunga inferiore a quella assegnatagli, pari a mq. 114,00.
Non era necessario proporre l’azione di annullamento della delibera quale unico mezzo per rettificare l’assegnazione delle unita’ abitative, poiche’, come piu’ volte sostenuto da questo Corte, sia pure con riferimento alla disciplina contrattuale (ma i cui principi sono applicabili anche alle delibere condominiali), l’attore poteva agire per far rettificare l’errore materiale, trattandosi non di verificare la sussistenza di eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realta’ o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, ma di giungere alla esatta individuazione del contenuto dell’atto sulla base di tutti gli elementi utilizzabili in giudizio (Cass. 1063/2015; Cass. 5277/1986; Cass. 3018/1980). Difatti la ricognizione di eventuali cause di annullamento degli atti deve essere sempre preceduta dalla loro interpretazione e, ove il regolamento predisposto dalle parti, cosi’ come materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla loro comune ed effettiva volonta’, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto, anche se la discordanza non emerga dalla semplice lettura del testo, si deve ritenere esistente un mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell’atto che lo contenga (Cass. 8745/2011; Cass. 9243/2009).
Il ricorso e’ quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza e con liquidazione in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.
Si da’ atto che il ricorrente e’ tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater.

Avv. Renato D’Isa

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