Indennità di occupazione dovute in conseguenza di atti ablativi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19877.

Indennità di occupazione dovute in conseguenza di atti ablativi

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19877. Indennità di occupazione dovute in conseguenza di atti ablativi

Data udienza 8 marzo 2022. Indennità di occupazione dovute in conseguenza di atti ablativi

Integrale. Indennità di occupazione dovute in conseguenza di atti ablativi

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16378-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio da:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con ordinanza n. 2023/2021 depositata il 21/06/2021;
nella causa tra:
(OMISSIS);
– ricorrente non costituita in questa fase –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, GESTIONE GOVERNATIVA DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del Giudice ordinario sulla domanda ricorrente di condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennita’ di occupazione legittima relativamente al periodo come individuato in Ordinanza.

Indennità di occupazione dovute in conseguenza di atti ablativi

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 21.6.2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania, adito in riassunzione ai sensi dell’articolo 11, comma 3, cod. proc. amm., e L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 59, comma 3, premesso che con sentenza 18504/2018 il Tribunale di Catania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia promossa davanti a se’ da (OMISSIS) nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea Ministero per il risarcimento di tutti danni subiti dai fondi di proprieta’ della prima, ivi compreso il danno da occupazione legittima, in occasione dei lavori diretti al potenziamento della linea ferroviaria, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione rispetto a detta decisione e ne ha chiesto a questa Corte il conseguente regolamento.
A sostegno del proposto incidente il giudice a quo, dubitando che riguardo a tutte le voci di danno lamentate dall’attrice debba riconoscersi al giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimita’ e delle Corti di Merito come dei giudici amministrativi, ha fatto viceversa osservare, richiamando a questo fine l’articolo 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm., che la pretesa risarcitoria esercitata con riferimento ai danni da occupazione legittima e’ “da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilita’ della giurisdizione per motivi di connessione”.
Nel ricusare percio’, riguardo a detta domanda, la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, il G.A. ha proposto l’odierno regolamento d’ufficio.
Sullo stesso il P.M. ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo accogliersi il regolamento proposto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Incontestati i visti presupposti di fatto, di guisa che non e’ in discussione che la (OMISSIS) abbia agito avanti al giudice ordinario anche al fine di veder risarcito il danno patito in conseguenza dell’occupazione legittima dei fondi appresi dai convenuti per dar corso ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria circumetnea, il dubbio paventato dal giudice remittente con l’ordinanza riportata in epigrafe si rivela fondato ed in accoglimento del sollevato incidente va conseguentemente dichiarata, in relazione alla vicenda in scrutinio, la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Come inizialmente osservato dal Procuratore Generale non osta, per vero, alla conoscibilita’ dell’incidente la circostanza che nella specie esso sia stato sollevato a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza poiche’ il limite temporale in tal senso indicato dall’articolo 11, comma 3, cod. proc. amm. (“quando il giudizio e’ tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo alla prima udienza, puo’ sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione”), come si e’ gia’ precisato da queste SS.UU. “deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto puo’ essere sollevato e’ dato dall’udienza di discussione, fissata ai sensi dell’articolo 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio” (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23749), il che, avuto riguardo anche ai principi del giusto processo, garantisce, da un lato, “di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attivita’ processuale e, dall’altro, di onerare il giudice amministrativo “ad quem” di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l’intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione” (Cass., Sez. U, 29/10/2020, n. 23904).
4. Cio’ detto, quanto al merito dell’incidente proposto, e’ stabile convinzione di queste SS.UU. che la domanda volta ad ottenere la condanna dell’ente, che abbia avviato il procedimento di esproprio e che in quell’ambito abbia proceduto all’occupazione delle aree relative, al pagamento dell’indennita’ dovuta per il periodo corrispondente all’occupazione legittima di esse, ricada, quando non sia in discussione la legittimita’ della procedura, nella giurisdizione del giudice ordinario in ragione della riserva formulata in chiusa dell’articolo 133, comma 1, lettera g), cod. proc. amm. che attribuisce appunto al giudice ordinario la cognizione delle controversie “riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (Cass.,Sez. U, 7/12/2016, n. 25039).
5. Ne’ peraltro questo ordine di idee subisce deviazioni allorche’ unitamente alla controversia volta al conseguimento dell’indennizzo dovuto a seguito di occupazione legittima siano promosse domande di affine contenuto piu’ estesamente volte a ristorare l’interessato dei pregiudizi sofferto in conseguenza del procedimento espropriativo, essendosi al riguardo ancora osservato, come di nuovo rammenta il Procuratore Generale, che la connessione che si determina tra esse, rampollando tutte dalla medesima fonte causale, non autorizza la devoluzione dell’intera vicenda alla cognizione di un medesimo giudice, vigendo in proposito, come piu’ volte ribadito da queste SS.UU., il principio generale di inderogabilita’ della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez. U, 13/12/2018, n. 32361; Cass., Sez. U, 22/03/2017, n. 7303; Cass., Sez. U, 19/04/2013, n. 9534).
6. In ragione di cio’ non e’ dubitabile che sulla domanda proposta dalla (OMISSIS) intesa alla corresponsione dell’indennita’ dovuta per l’occupazione legittima dei fondi di che trattasi sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
7. Va percio’ affermata, limitatamente alla domanda in questione, la giurisdizione del predetto giudice avanti al quale le parti vanno conclusivamente rimesse.
8. Nulla spese trattandosi di regolamento di giurisdizione promosso d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale di Catania limitatamente alla domanda proposta dalla (OMISSIS) intesa alla corresponsione dell’indennita’ dovuta per l’occupazione legittima e rimette le parti quanto alla domanda de qua avanti a detto Tribunale.

 

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