Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 aprile 2021| n. 16352.
L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse titolare dell’interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata).
Sentenza|29 aprile 2021| n. 16352
Data udienza 11 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Sequestro – Interesse e legittimazione a impugnare non coincidono
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. ANDRONIO A. M. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/09/2020 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Molino Pietro, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
“L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo”
1. Con ordinanza del 7 settembre 2020, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame ex articolo 322 c.p.p., proposta nell’interesse dell’indagata (OMISSIS), avverso il decreto con il quale il Gip del Tribunale di Vallo della Lucania aveva disposto il sequestro preventivo di manufatti ed opere edilizie, ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera c), articoli 65, 72, 93, 94, 95, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, della L. n. 394 del 1991, articoli 6 e 30, articolo 734 c.p..
2. Avverso l’ordinanza (OMISSIS), tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione dell’articolo 322 c.p.p. e articolo 61 c.p.p., comma 1, nonche’ dell’articolo 568 c.p.p., comma 3 e articolo 355 c.p.p., comma 3. Il Tribunale avrebbe infatti erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente, persona sottoposta alle indagini nel presente procedimento, constatando che il fondo agricolo, oggetto di sequestro, risulta di proprieta’ di (OMISSIS), padre dell’odierna indagata, la quale, in sede di accertamento da parte della polizia giudiziaria, e’ stata definita detentrice del predetto fondo e, in forza di tale generica posizione, destinataria della misura reale di cui si chiede il riesame. A sostegno della doglianza, il difensore richiama la giurisprudenza di legittimita’ in base alla quale l’interesse alla proposizione della richiesta di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo sussiste in capo all’imputato (e all’indagato) pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perche’ l’interesse si misura sulla possibilita’ del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091).
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, nonche’ il vizio di contraddittorieta’ della motivazione, sul rilievo che la ricorrente, in qualita’ di committente dei lavori e detentrice del fondo – qualifica risultante dal verbale di sequestro compilato dai Carabinieri Forestali – vanterebbe l’interesse concreto, necessario ex articolo 322 c.p.p. ai fini della proposizione dell’istanza di riesame, alla restituzione del manufatto, anche in ordine alla successiva richiesta di concessione edilizia in sanatoria.
2.3. In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 24 Cost., evidenziando la palese lesione del diritto di difesa, dal momento che l’indagata sarebbe del tutto sprovvista di tutela giuridica, quanto meno nella fase attuale delle indagini preliminari, avverso il provvedimento di sequestro preventivo, non essendo legittimata a proporre istanza di riesame ne’ in qualita’ di proprietaria del manufatto ne’ in qualita’ di committente dei lavori/detentrice, ancorche’ destinataria della misura cautelare e persona sottoposta alle indagini. A parere della difesa, l’esito cui condurrebbe l’accoglimento della tesi seguita dal Tribunale sarebbe evidentemente paradossale, considerato che destinatario del provvedimento oggetto di doglianza avrebbe dovuto essere (OMISSIS), in quanto proprietario del fondo.
2.4. Infine, con una quarta censura, la difesa prospetta la violazione degli articoli 321, 323 e 355 c.p.p. La circostanza che l’odierna ricorrente non sarebbe proprietaria del bene oggetto di misura cautelare renderebbe nullo o inefficace il provvedimento di sequestro – che avrebbe invece dovuto colpire (OMISSIS) – per difetto dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla legge ai fini dell’applicazione della misura reale. Inoltre, la pubblica accusa non avrebbe assolto l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilita’ del bene, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, qualora il sequestro preventivo venga disposto a carico di un terzo estraneo al reato per cui si procede (Sez. 2, n. 17287 del 23/03/2011).
“L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo”
3. La ricorrente ha presentato memorie, con la quale ribadisce quanto gia’ dedotto, in replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero, e sostiene, in particolare, che nel provvedimento di sequestro le era stata lasciata la facolta’ di uso dell’area esclusivamente per il tempo strettamente necessario al governo degli animali domestici ivi detenuti, cosi’ sostanzialmente ammettendosi il suo possesso del fondo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perche’, seppure diversamente formulati, sono attinenti al difetto di legittimazione e alla carenza di interesse della ricorrente a presentare richiesta di riesame in proprio, nonche’ al connesso diritto alla restituzione del bene oggetto della misura cautelare reale – e’ infondato.
1.1. La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale e’ attribuita dall’articolo 322 c.p.p. all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Pero’, oltre alla legittimazione, deve sussistere l’interesse all’impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle “disposizioni generali”, quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.
Va rilevato che questa Corte ha superato l’indirizzo giurisprudenziale piu’ risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell’articolo 322 c.p.p. e il principio generale espresso dall’articolo 568, comma 3 cit. codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo e’ legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprieta’ di terzi. Secondo tale orientamento – richiamato dalla difesa nel presente procedimento – non puo’ contestarsi la presenza nell’indagato dell’interesse al gravame: sia perche’ presupposto del sequestro preventivo e’ che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perche’ i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (ex multis, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089).
“L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo”
In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, e’ stato pero’ ripetutamente affermato il principio secondo il quale l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’articolo 322 c.p.p., puo’ proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799); affinche’ sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l’indagato o l’imputato deve reclamare una relazione con la cosa’ a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601).
1.2. Nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme “settoriali” poste nell’ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi – gli articoli 322 e 322-bis c.p.p. – ma altresi’ le norme generali in materia di impugnazione (in particolare l’articolo 568 c.p.p., comma 4 e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a)). Tali norme generali non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di “legittimati” (“l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…”), individua il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell’appello, trattandosi di categorie alternative – come indiziato dall’uso della congiunzione “e” – e non necessariamente sovrapponibili; le norme sulle impugnazioni ingenerale, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilita’, postulando la necessita’ di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l’articolo 322 c.p.p. individua le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione “reale”, mentre l’articolo 568 c.p.p., comma 4 e articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera a), impongono un vaglio di ammissibilita’ fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragi.one della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo e’ proprio la morfologia delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a rendere indispensabile l’effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
1.3. Deve inoltre precisarsi che la sussistenza dell’interesse ad impugnare non puo’ presumersi dalla legittimazione ad impugnare. E’ infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell’interesse ad impugnare, ai sensi dell’articolo 568 c.p.p., comma 4 e articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera d). Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell’interesse e’ strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicche’ e’ onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilita’, oltre all’avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna.
“L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo”
2. Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, il Tribunale ha ritenuto determinante, per negare correttamente l’interesse a proporre istanza di riesame in proprio dell’odierna ricorrente, il fatto che (OMISSIS) non fosse la proprietaria del fondo su cui sono state realizzate abusivamente le opere edili, essendo il suddetto bene di proprieta’ del padre, (OMISSIS), come dichiarato dalla stessa indagata in sede di sopralluogo da parte della polizia giudiziaria. Peraltro, la ricorrente non ha dedotto, ne’ tanto meno provato, come era suo onere, una relazione con il bene in sequestro, suscettibile di fondare un concreto interesse alla restituzione del fondo con i manufatti ivi insistenti, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza di detenere animali sul posto, in mancanza della dimostrazione dell’esistenza di un titolo idoneo a qualificare detta detenzione, la quale e’ di per se’ compatibile anche con una sua presenza abusiva sul fondo. Analogamente, neanche la mera qualita’ di committente delle opere edilizie oggetto di sequestro e’ sufficiente a far presumere una detenzione qualificata del fondo nel quale le opere sono eseguite e un conseguente diritto alla restituzione del fondo stesso.
Le considerazioni che precedono escludono, evidentemente, anche l’interesse della parte ricorrente a far valere vizi del sequestro in quanto asseritamente eseguito nei suoi confronti e non nei confronti del terzo effettivo proprietario; soggetto che avrebbe potuto direttamente avvalersi delle gia’ richiamate tutele predisposte dall’ordinamento per la sua posizione.
3. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che, ai sensi dell’articolo 546 c.p.p., comma 2, conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante “Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del Decreto Legge n. 137 del 2020” – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore.
“L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo”
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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