Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 ottobre 2022| n. 31446.

Incompetenza e condanna alle spese di lite

L’ordinanza con la quale il giudice adito dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio, con conseguente obbligo di provvedere tanto sulle spese del processo che chiude davanti a sé quanto sull’istanza di condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata ex articolo 96, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto il tribunale, nel rigettare l’appello avverso l’ordinanza con cui il giudice di pace, in sede di opposizione a precetto, aveva declinato la propria competenza fissando un termine per la riassunzione, ritenuto legittima da parte di quest’ultimo l’omessa pronuncia sulle spese e la mancata delibazione della domanda svolta a titolo di responsabilità processuale aggravata “… non essendo arrivato a valutare il merito della controversia…” atteso che le richieste dell’odierno ricorrente “…presupponevano entrambe il concetto di soccombenza e, quindi, di fondatezza o meno dell’azione…”).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1848; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 novembre 2021, n. 32003; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 giugno 2019, n. 17187; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 febbraio 2017, n. 3122; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 novembre 2015, n. 23727).

Ordinanza|25 ottobre 2022| n. 31446. Incompetenza e condanna alle spese di lite

Data udienza 12 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione a precetto – Declinatoria di competenza – Omessa liquidazione delle spese – Esperibilità dell’appello – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24398-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13537/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

Incompetenza e condanna alle spese di lite

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 13537 del 2021 dei Tribunale di Roma, esponendo che era stato convenuto da (OMISSIS) in opposizione a precetto e, eccepita l’incompetenza, il Giudice di Pace adito l’aveva declinata fissando un termine per la riassunzione, e omettendo, pero’, sia di liquidare le spese che di pronunciarsi sulla formulata domanda a titolo di responsabilita’ processuale aggravata;
aggiungeva che il Tribunale aveva disatteso l’appello ritenendo che le due pronunce rivendicate, sulle spese e sulla responsabilita’ processuale aggravata, presupponessero la verifica della fondatezza nel merito della domanda;
resiste con controricorso (OMISSIS).

RITENUTO

che:
con i cinque motivi si prospetta complessivamente l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale mancando di considerare che la pronuncia sulla competenza chiude il processo davanti al giudice della decisione, sicche’ lo stesso deve regolare le spese e, analogamente, deve statuire sulla domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione;
in particolare, con il primo, quarto e quinto motivo (quest’ultimo rinumerato 4 per errore) la parte prospetta, sostanzialmente, l’errore del Tribunale nel ritenere legittima, da parte del Giudice di Pace, la mancata pronuncia sulle spese e la mancata delibazione della domanda svolta a titolo di responsabilita’ processuale aggravata;
questa Corte ha chiarito che in caso di declinatoria di competenza senza che siano liquidate le spese come necessario, chiudendosi il processo davanti al relativo giudice, il mezzo d’impugnazione e’ fondatamente l’appello, non essendovi contestazione sulla decisione inerente alla competenza (Cass., 19/11/2015, n. 23727, Cass., 26/06/2019, n. 17187, Cass., 05/11/2021, n. 32003, Cass., 21/01/2022, n. 1848);
logicamente, stessa conclusione concerne la pronuncia sulla domanda di condanna per responsabilita’ processuale aggravata, di natura prettamente accessoria;
ribadito quanto sopra detto circa il mezzo d’impugnazione esperibile, il Tribunale ha pertanto errato nel ritenere che correttamente il Giudice di Pace avrebbe omesso di provvedere sulle spese e sulla richiesta di pronuncia ex articolo 96 c.p.c., “non essendo arrivato a valutare il merito della controversia” atteso che le richieste del (OMISSIS) “presupponevano entrambe il concetto di soccombenza e, quindi, di fondatezza o meno dell’azione”;
va, infatti, ribadito che l’ordinanza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza ha carattere decisorio al riguardo, con il conseguente obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a se’ (Cass., 19/11/2015, n. 23727; v. anche Cass., 07/02/2017, n. 3122) e provvedere, altresi’, sull’istanza di condanna ex articolo 96 c.p.c., per le ragioni gia’ indicate;
le suddette censure sono quindi fondate nei termini indicati;
il secondo e terzo motivo, inerenti rispettivamente alla mancata considerazione del rigetto dell’eccezione avversaria d’inammissibilita’ dell’appello ex articolo 342, c.p.c., ai fini della possibile compensazione delle spese di lite in seconde cure, e all’infondatezza della condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, pronunciata invece dal Tribunale, rimangono pertanto assorbiti;
la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rimessa al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato;
spese al giudice del rinvio che, sul punto, terra’ conto del difetto della procura al difensore della parte controricorrente quale risultante in atti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perche’, in persona di diverso magistrato provveda anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *