Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32313.
In tema d’intervento obbligatorio del P.M. e la tardiva formulazione delle sue conclusioni
In tema d’intervento obbligatorio del P.M. (nella specie nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità) la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l’invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l’attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l’omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.
Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32313. In tema d’intervento obbligatorio del P.M. e la tardiva formulazione delle sue conclusioni
Data udienza 19 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Paternità – Mancata trasmissione degli atti al P.M. – Intervento obbligatorio ai sensi dell’art. 70, primo comma, n. 3, c.p.c. – Nullità della sentenza – Cassazione in con rinvio se nullità dichiarata in appello – Tardiva formulazione delle conclusioni del Pm fuori udienza – Assenza di conoscenza delle conclusioni – Violazione del contraddittorio – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25275/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), come da procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2391/2021 depositata il 23/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
In tema d’intervento obbligatorio del P.M. e la tardiva formulazione delle sue conclusioni
RITENUTO
CHE:
1.- (OMISSIS), la cui paternita’ nei confronti di (OMISSIS) e’ stata accertata dal Tribunale di Santa Maria C.V. e confermata dalla sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi.
(OMISSIS) ha replicato con controricorso, corroborato da memoria.
CONSIDERATO
CHE:
2.- Il ricorso e’ articolato nei seguenti motivi:
I) Nullita’ della sentenza e del procedimento in ragione della violazione dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’articolo 158 c.p.c. non essendo stata data comunicazione della procedura all’ufficio del Pubblico Ministero (di seguito, P.M.) nel corso del giudizio di appello e non essendo stato instaurato il contraddittorio nei suoi confronti;
II) Nullita’ della sentenza impugnata ex articoli 158 e 161 c.p.c. per violazione dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere escluso la nullita’ della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale senza la partecipazione del P.M., pur sussistendo nei suoi confronti un litisconsorzio necessario. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, dopo avere accertato che l’atto di citazione di primo grado non risultava notificato al P.M., abbia ritenuto soddisfatto l’onere di conoscenza del giudizio da parte di quest’ultimo in ragione della comunicazione di cancelleria che gli era stata data in relazione al sub procedimento ex articolo 221 c.p.c., avviato in primo grado per querela di falso;
III) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 169 c.p.c., comma 2 in merito alla questione del mancato rideposito da parte dell’attrice del fascicolo di parte in primo grado nei termini di cui all’articolo 169 c.p.c. ed alla erronea valutazione di tale circostanza da parte del giudice di appello;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 140 c.p.c. e dell’articolo 221 c.p.c., in merito alla notifica dell’atto di citazione ed alla connessa proposizione di querela di falso.
3.- Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati, in parte inammissibili.
Nelle cause relative allo stato delle persone (nella specie, accertamento giudiziale della paternita’), la mancata trasmissione degli atti al P.M., il cui intervento e’ obbligatorio ai sensi dell’articolo 70 c.p.c., comma 1, n. 3, da’ luogo a nullita’ della sentenza che, se resa nel giudizio di appello, va cassata con rinvio alla corte d’appello affinche’, previo coinvolgimento del P.G., proceda alla trattazione e decisione della causa (Cass. n. 17664 del 04/09/2015).
Nel caso in esame non ricorre tale ipotesi.
Invero, la Corte di appello, in sentenza, ha dato atto dell’intervento del PM in sede di gravame e questi non doveva necessariamente rassegnare le proprie conclusioni; inoltre, ha accertato che in primo grado il contraddittorio venne ritualmente costituito, a seguito della trasmissione degli atti al P.M. dopo che le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni, statuizione su cui la seconda doglianza non si sofferma, con palesi ricadute anche in termini di ammissibilita’.
La decisione risulta pertanto immune da vizi, risultando conforme al principio, che si intende confermare, secondo il quale “In tema d’intervento obbligatorio del P.M., la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validita’ del procedimento, non e’ necessaria ne’ la presenza alle udienze ne’ la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l’invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l’attivita’ ritenuta opportuna. Ne’, del resto, l’omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento” (Cass. n. 11223 del 21/05/2014).
4.- Il terzo motivo e’ inammissibile per difetto di interesse perche’ “La perentorieta’ del termine entro il quale, a norma dell’articolo 169 c.p.c., comma 2, deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all’atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non puo’ in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell’articolo 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come “nuovi”, in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell’osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli articoli 165 e 166 c.p.c.” (Cass. n. 21571 del 07/10/2020; Cass. n. 29309 del 06/12/2017).
5.- Il quarto motivo e’ inammissibile.
Innanzi tutto – a differenza di quanto sostiene il ricorrente – la Corte di appello ha dato atto che la querela di falso e’ stata respinta dal Tribunale di S.M.C.V..
Quanto al contenuto della notifica, il motivo risulta inammissibile perche’ la mancata trascrizione della notifica stessa non consente di apprezzare la doglianza. Inoltre, e’ indiscusso che eventuali vizi si siano stati sanati per raggiungimento dello scopo avendo ritirato il ricorrente personalmente la copia notificata presso l’ufficio postale dove era depositata per la rituale giacenza, come accertato dalla Corte di appello.
6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, altresi’ rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicche’ non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In tema d’intervento obbligatorio del P.M. e la tardiva formulazione delle sue conclusioni
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 6.000, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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