Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 febbraio 2021| n. 2961.
In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi dell’articolo 9, comma primo, del decreto ministeriale n. 44 del 2011, sicché, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, ex articolo 99, comma secondo, n. 4), della legge Fallimentare, che siano custoditi nel detto fascicolo informatico. Ne consegue che l’articolo 99 suddetto, a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti» non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo.
Sentenza|8 febbraio 2021| n. 2961
Data udienza 16 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Azione revocatoria – Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Omessa disposizione da parte del tribunale dell’acquisizione dei documenti indicati nel ricorso dall’opponente – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 22566/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., assistito dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 3379/2017 del Tribunale di ROMA, pubblicato il 28 luglio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la parte ricorrente, l’Avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario;
udito per la parte controricorrente l’Avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’inammissibilita’ e/o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 28 luglio 2017, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento del giudice delegato che lo aveva ammesso al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. per l’importo di 30.000,00, a titolo di prestito infruttifero corrisposto in data 18 luglio 2013 e aveva rigettato la domanda di insinuazione al passivo per le restanti somme di Euro 2.920,46, quale credito derivante dalla sua qualita’ di componente del Consiglio di Amministrazione della societa’ fallita, e di Euro 10.545,82, in forza del contratto di collaborazione dal medesimo sottoscritto in data 21 gennaio 2013.
2. A sostegno del provvedimento di inammissibilita’, il Tribunale di Roma ha affermato che l’opponente non aveva prodotto l’insinuazione allo stato passivo e tutti i documenti allegati alla stessa e non ne aveva nemmeno richiesto l’acquisizione; inoltre, il (OMISSIS) aveva effettuato successivamente e senza autorizzazione, al di fuori di ogni termine e delle udienze, in palese violazione del contraddittorio, una produzione documentale inammissibile.
3. Avverso il decreto del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con atto affidato a due motivi.
4. Il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. ha depositato controricorso.
5. (OMISSIS) ha depositato memoria difensiva.
6. Con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019, la VI Sezione Civile-1 di questa Corte, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380 bis c.p.c., u.c. ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, rilevando che, successivamente al deposito del controricorso con cui il Fallimento aveva riferito che la copia del ricorso notificata via Pec constava di una sola pagina contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, il (OMISSIS) aveva depositato istanza di rimessione in termini sostenendo che la mancanza di pagine nell’atto notificato alla controparte era da addebitare ad un malfunzionamento del sistema informatico ed aveva invocato l’autorita’ di Cass., Sez. U., 14 settembre 2016, n. 18121.
7. Il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal Fallimento, che ha evidenziato che la copia del ricorso notificata via pec constava di una sola pagina contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato.
1.1 L’eccezione e’ infondata.
1.2 Le Sezioni Unite, con sentenza 14 settembre 2016, n. 18121 (i cui principi sono stati ribaditi anche da Cass., Sez. U., 16 febbraio 2017, n. 4092) hanno affermato che “la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o piu’ pagine non comporta l’inammissibilita’ del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia “ex tunc”, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese”. Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla questione se il vizio di notifica di un atto di impugnazione mancante di una o piu’ pagine nella copia notificata inficiasse direttamente la validita’ dell’atto, ovvero la sua notificazione, con la conseguente applicabilita’, in tale ultima ipotesi, del disposto dell’articolo 291 c.p.c. in tema di rinnovazione della notificazione nulla, ovvero la possibilita’ di concessione di un termine per integrare la difesa, nel caso di costituzione della parte che aveva ricevuto la notifica incompleta, hanno ritenuto preferibile la seconda.
1.3 Anche in tema di notificazione in via telematica, questa Corte ha di recente espresso un orientamento inteso a privilegiare la funzione della stessa, con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell’atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (come, ad esempio, l’estensione.doc in luogo del formato pdf), ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione (Cass., Sez. U, 18 aprile 2016, n. 7665; Cass., 31 agosto 2017, n. 20625; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24568; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2677).
Nell’ambito di tale indirizzo si e’ affermato che la mancata indicazione nell’oggetto del messaggio di p.e.c. della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarita’, essendo comunque raggiunto lo scopo della notificazione, avendola il destinatario ricevuta ed avendo mostrato di averne ben compreso il contenuto (Cass., 4 ottobre 2016, n. 19814).
Questa Corte ha anche affermato il principio che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, con la conseguenza che e’ inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cass., Sez. U., 18 aprile 2016, n. 7665, citata; Cass., 18 dicembre 2014, n. 26831).
E’ stato, peraltro, osservato che il principio desumibile dall’articolo 156 c.p.c., comma 3, risulta recepito nella stessa L. n. 53 del 1994, che all’articolo 11 prevede che la nullita’ delle notificazioni telematiche incorre qualora siano violate le relative norme (contenute negli articoli precedenti) “e, comunque, se vi e’ incertezza sulla persona cui e’ stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica” (Cass., Sez. U., 28 settembre 2018, n. 23620; Cass., 18 giugno 2014, n. 13857).
Ed invero, il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna dello stesso nel luogo espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo determina, infatti, il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione del ricorso alla pec.
Anche in questi casi, infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione con salvaguardia del processo.
1.4 I principi sopra affermati trovano applicazione anche alla fattispecie in esame, che si caratterizza per la particolarita’ che e’ stato notificato (oltre la procura) un unico foglio contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato.
E difatti anche nel caso di specie e’ configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non dell’atto, con la conseguente possibilita’ di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica.
Ed infatti dalla lettura del controricorso emerge con evidenza che:
il difensore del Fallimento ha ricevuto, in data 22 settembre 2017, una pec da parte dell’Avv. (OMISSIS) recante in oggetto “Notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994 e successive integrazioni del ricorso per Cassazione tra (OMISSIS) – F.to (OMISSIS);
– la pec era contrassegnata con il seguente “identificativo messaggio:
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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