Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1082.
La massima estrapolata:
In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall’art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell’ordinamento, secondo quanto disposto dall’art. 135, comma 2, del medesimo c. cons. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una domanda principale volta alla eliminazione dei vizi ed una, subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l’esistenza dei vizi lamentati dal consumatore e, al contempo, l’eccessiva onerosità dell’intervento occorrente per la loro eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa).
Sentenza 20 gennaio 2020, n. 1082
Data udienza 8 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17267-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 677/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, in particolare del secondo motivo;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dall’avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del controricorrente che si e’ riportato agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), in qualita’ di proprietario del fabbricato sito in (OMISSIS), chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Mondovi’ (OMISSIS), titolare della omonima ditta individuale, dal quale aveva acquistato una partita di larice, posizionata nell’orditura del tetto del predetto fabbricato, poi rilevatasi difettosa a causa di un anomalo restringimento derivante dalla perdita di umidita’ delle perline dopo la posa.
L’attore chiedeva, in via principale, la condanna del convenuto all’eliminazione dei vizi gia’ riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo; in via subordinata, il risarcimento di tutti subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito, consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del tetto.
(OMISSIS) si costituiva in giudizio e contestava la pretesa. Chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare nel giudizio la (OMISSIS) s.r.l., produttore del materiale che egli aveva poi rivenduto all’attore senza operare su di esso alcuna manipolazione.
Autorizzata ed eseguita la chiamata si costituiva la (OMISSIS) s.r.l., che contestava l’esistenza dei vizi e negava che ci fosse coincidenza di oggetto delle due vendite.
Il processo, dichiarato interrotto per morte dell’attore, era riassunto dal coniuge di lui (OMISSIS).
Il tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), sorella del defunto, che rimaneva contumace.
Eseguita l’istruzione il tribunale rigettava la domanda principale intesa a ottenere la eliminazione dei vizi, ritenendo eccessivamente oneroso per il venditore l’intervento di ripristino; accoglieva, nei limiti della quota ereditaria dell’attrice, la domanda subordinata di risarcimento del danno, condannando il venditore al pagamento della somma di Euro 25.303,73, pari ai 2/3 della somma occorrente per la riparazione del tetto secondo la quantificazione del consulente tecnico.
Negli stessi limiti accoglieva la domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo chiamato.
Contro la sentenza proponevano appello la (OMISSIS) s.r.l. e il (OMISSIS).
La corte d’appello accoglieva i due gravami.
Essa partiva dalla considerazione che il rigetto della domanda principale, di eliminazione dei vizi, non aveva formato oggetto di impugnazione e che, conseguentemente, si era formato giudicato interno sull’accertata eccessiva onerosita’ dell’intervento di ripristino.
Da cio’ ne conseguiva, secondo la corte di merito, che il danno conseguente al vizio del materiale aveva una rilevanza esclusivamente estetica. Esso, pertanto, non poteva consistere nella spesa occorrente per la riparazione del tetto, ma nel costo occorrente per eliminare le fessure o l’incidenza delle fessure sul valore dell’immobile. Tuttavia tali conseguenze non avevano costituito oggetto della domanda risarcitoria avanzata dall’attore, che aveva chiesto solamente la condanna del venditore a pagare le spese necessarie per il ripristino del tetto, con lo smontaggio del tetto e la sostituzione dei listelli difettosi, che costituiva pero’ misura equivalente all’esatto adempimento negato dal primo giudice.
La corte condannava la (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
La (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
(OMISSIS) e’ rimasta intimata.
La causa, fissata per la trattazione in camera di consiglio, e’ stata poi rimessa alla pubblica udienza.
In vista dell’udienza camerale la ricorrente e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
La (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria in prossimita’ dell’udienza pubblica e ulteriore memoria e’ stata depositata da (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1494 c.c. e degli articoli 130 e 135 Codice del consumo.
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la corte ha riconosciuto che, una volta ritenuto eccessivamente oneroso per il venditore l’intervento volto all’eliminazione dei vizi, il compratore non poteva pretendere, a titolo di danno emergente, il costo occorrente per la sostituzione di tutte le perline, ma solo il risarcimento danno estetico conseguente al loro restringimento, pari al costo dell’eventuale intervento eseguibile per eliminare le fessure.
In questo modo la corte di merito ha negato l’integrale risarcimento del danno emergente riconosciuto al compratore secondo le norme del codice civile.
Si sostiene invece che, ai sensi dell’articolo 135 codice del consumo, i rimedi ordinari previste dal diritto italiano concorrono con quelli previsti a tutela del consumatore dalla disciplina specifica, se e’ vero che la normativa comunitaria ha trovato ingresso nell’ordinamento interno per incrementare le garanzie del consumatore e non certo per ridurle.
Nella specie il consumatore aveva chiesto in via principale la sostituzione delle perline difettose, collocate sul tetto a vista del salone dell’immobile, ma la sostituzione era stata negata perche’ eccessivamente onerosa per il venditore. Tuttavia l’accertata eccessiva onerosita’ della sostituzione delle perline difettose non precludeva al compratore di pretendere, a titolo di risarcimento del danno, la somma comunque occorrente per la eliminazione dei vizi secondo la valutazione del consulente, il quale aveva indicato che la sola soluzione idonea a rimediare all’inconveniente era costituita dallo smantellamento del tetto.
Il motivo e’ fondato.
Nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformita’ del quale il professionista debba rispondere, il consumatore puo’ far valere nei confronti del professionista inadempiente i rimedi contemplati dall’articolo 130 codice del consumo: riparazione del bene, sostituzione dello stesso, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto.
Tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformita’”, l’articolo 130 cod. consumo, comma 2 non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento. Cio’ non significa peraltro che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra senz’altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano (articolo 135 cod. consumo).
Senza che sia minimamente necessario prendere posizione sulla complessa problematica della garanzia nella vendita di beni di consumo, agli effetti che qui rilevano e’ sufficiente fermarsi alla considerazione che, nella specie, il consumatore ha chiesto in via principale solamente la eliminazione dei vizi e, in via subordinata, solamente il risarcimento del danno.
Costituisce consolidato orientamento di questa Corte, in materia di garanzia per vizi nella vendita, che il compratore puo’ esercitare l’azione di danni da sola, cioe’ senza chiedere ne’ la risoluzione, ne’ una riduzione del prezzo.
Or bene analoga facolta’ non puo’ essere negata al consumatore, qualora ricorra una delle situazioni di cui all’articolo 130 cod. consumo, comma 7 che contempla in primo luogo proprio la situazione che la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose.
E’ osservazione comune come l’articolo 135 faccia espressamente salvi i “diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico” allo scopo di assicurare all’acquirente di beni di consumo uno standard di tutela piu’ elevato rispetto a quello realizzato dalla direttiva n. 44/1999.
Secondo la corrente opinione dottrinaria, condivisa dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l’avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi. ” La circostanza che un determinato prodotto si riveli inidoneo ad essere adoperato secondo le modalita’ indicate dal venditore e possa esserlo solo con modalita’ piu’ dispendiose (per tempi di lavorazione e quantita’ da impiegare) ben puo’ esser valutata dal giudice di merito ai fini del risarcimento del danno, oltreche’ sotto l’aspetto della riduzione del prezzo poiche’ quest’ultima ristabilisce l’equilibrio patrimoniale solo con riguardo al valore della cosa venduta ma non elimina il danno determinato dal venditore, consistente nel costo delle maggiori quantita’ di prodotto utilizzato e di manodopera impiegata” (Cass. n. 1153/1995, cfr. altresi’ in materia di appalto, Cass. n. 4161/2015).
La corte di merito non si e’ attenuta a tale principi.
Una volta riconosciute, da un lato, l’esistenza del vizio, dall’altro, l’eccessiva onerosita’ della riparazione o sostituzione, l’azione di risarcimento del danno esercitata in via subordinata, non rimaneva circoscritta nei limiti del danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa, ma si applicavano i comuni principi del diritto interno in tema di azione risarcitoria proposta da sola, in assenza di domanda di risoluzione o riduzione del prezzo.
La sentenza deve essere cassata in relazione a tale motivo e il giudice di rinvio dovra’ attenersi al principio di cui sopra.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 1494 c.c. e articolo 112 c.p.c.
La ricorrente si duole perche’ la corte, dopo avere erroneamente ristretto i danni teoricamente risarcibili ai costi dell’intervento occorrente per eliminare le fessure o all’incidenza negativa sul valore della cosa, ne ha poi omesso la liquidazione in base al rilievo che la domanda non comprendeva tali voci di danno, essendo diretta a conseguire la sola condanna a pagare le spese necessarie per il ripristino.
Si sostiene in contrario che l’attore aveva chiesto la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, il che imponeva al giudice d’appello di accertarli e quantificarli magari mediante apposita attivita’ di istruzione.
Insomma la corte d’appello non solo ha ingiustamente negato la quantificazione proposta dal consulente tecnico, il quale non aveva indicato interventi sostitutivi all’infuori della integrale sostituzione delle perline, ma ha portato l’errore interpretativo sui rimedi accordati dal codice del consumo fino a negare al consumatore qualsiasi risarcimento, pure in presenza di un riscontro oggettivo dei vizi.
La domanda e’ fondata.
Intanto deve rilevarsi l’insanabile contraddizione in cui e’ incorsa la corte di merito, laddove dal rilievo che si era formato il giudicato sulla eccessiva onerosita’ della sostituzione, in dipendenza dalla mancata impugnazione della statuizione di rigetto della relativa domanda, ne ha fatto discendere una preclusione che andava a limitare anche la domanda proposta in via subordinata, che proprio in conseguenza del giudicato formatosi sul rigetto della domanda principale era suscettibile di accoglimento.
E’ stato gia’ chiarito nell’esame del primo motivo che l’eccessiva onerosita’ della sostituzione per il venditore non poteva essere assunto, nello stesso tempo, quale limite ai diritti che competono al compratore in dipendenza del vizio secondo il diritto interno.
A tale considerazione, gia’ sufficiente a fare emergere l’errore in cui e’ incorsa la corte di merito, si deve aggiungere che l’attore aveva chiesto la condanna del convenuto a “risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito, consistenti nelle spese necessarie per il ripristino del tetto, da quantificarsi nella somma indicata o in altra accertanda in corso di causa”.
In tema di responsabilita’ civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. n. 20643/2016).
Insomma la domanda di risarcimento di danni salva espressa specificazione deve ritenersi comprensiva di tutti i danni (Cass., n. 7193/2015).
La sentenza deve essere pertanto cassata anche in relazione a tale motivo.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 191 e 194 c.p.c.
La sentenza e’ oggetto di censura la’ dove ha affermato, in contrasto con quanto accertato dal consulente tecnico e senza dare alcuna motivazione del dissenso, che i danni consistevano nel costo dell’intervento eseguibile per eliminare le fessure.
Al contrario il consulente tecnico aveva perentoriamente riconosciuto che il solo intervento possibile per la risoluzione della problematica consisteva nello smantellamento del tetto.
Il motivo e’ assorbito.
La sentenza e’ pertanto cassata in relazione al primo e al secondo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino anche per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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