In tema di tutela delle acque

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 luglio 2020, n. 20086.

Massima estrapolata:

In tema di tutela delle acque, l’immissione nella rete fognaria di siero o residuo della lavorazione del latte contenuto in una cisterna di stoccaggio di un caseificio integra il reato, di cui all’art. 137 del Decreto Legislativo n. 152/2006, relativo allo scarico non autorizzato di acque reflue industriali.

Sentenza 7 luglio 2020, n. 20086

Data udienza 12 giugno 2020

Tag – parola chiave: Acqua – Inquinamento idrico – Abbandono di siero o residuo della lavorazione del latte – Sversamento in fognatura – Scarico non autorizzato di acque reflue industriali – Artt. 137, 256 D.L.vo n. 152/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/09/2019 del Tribunale di Isernia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Isernia condannava (OMISSIS) alla pena di 2.000 Euro di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 137 – cosi’ modificata all’udienza del 24 ottobre 2018 l’originaria imputazione di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, -, a lui ascritto per aver abbandonato, immettendolo nella rete fognaria, il siero (rifiuto liquido non pericoloso cer. 020102) contenuto nella cisterna di stoccaggio dell’azienda ” (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”, di cui l’imputato era amministratore. In (OMISSIS).
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) in relazione all’articolo 533 c.p.p., comma 1. Assume il ricorrente che il Tribunale ha accertato che il (OMISSIS) un operaio stesse effettuando operazioni di pulizia dei silos mediante sversamento in fognatura, ma senza precisare la tipologia del liquido scaricato, stante anche l’inutilizzabilita’ del prelievo come statuita dal Tribunale del riesame, ritenendo in maniera apodittica che si trattasse di siero sulla base delle mere percezioni visive e olfattive degli operanti e in assenza di qualsivoglia analisi chimica, e considerando che la societa’ aveva ottenuto l’autorizzazione allo scarico delle acque di lavaggio in data 17 ottobre 2012, prodotta dalla difesa.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per l’erronea valutazione di una prova decisiva. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove non ha considerato il certificato delle analisi effettuate dal laboratorio (OMISSIS) sull’aliquota consegnata all’imputato dei reflui prelevati il (OMISSIS), documento prodotto dall’udienza dell’11 aprile 2019, da cui non emerge che il refluo sversato fosse siero o altra sostanza di cui e’ vietato lo scarico in fognatura.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 163 c.p. Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia riconosciuto la sospensione condizionale della pena, sebbene non richiesta, cio’ che costituisce una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, sia in linea astratta, stante la sua qualita’ di amministratore di una societa’, sia in concreto, dato che il (OMISSIS) rifornisce numerosi supermercati, con intuitive ricadute di carattere economico anche sui fratelli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente stante la stretta relazione logica tra le questioni dedotte, sono manifestamente infondati.
3. Secondo quanto accertato dal Tribunale, a seguito di numerose segnalazioni pervenute nell’autunno del 2014 al Comando Forestale in relazione alla presenza di siero all’interno del depuratore comunale sito in localita’ (OMISSIS), personale del Corpo Forestale dello Stato effettuo’ controlli a tre caseifici ubicati nella zona artigianale di cui il depuratore e’ a servizio.
Durante un primo controllo effettuato presso il (OMISSIS) in data (OMISSIS), sulla base di prove effettuate con un colorante, gli operanti riscontrarono che un tubo collegato alla cisterna di stoccaggio del siero era direttamente collegato alle rete fognaria.
Il (OMISSIS) successivo, alle ore 6.43, gli operanti si recarono nuovamente presso il caseificio e accertarono che il tubo proveniente dalla cisterna che conteneva i residui della lavorazione – e quindi anche il siero prodotti il giorno precedente era collegato nello scarico ove, il precedente 14 novembre, avevano inserito il tubo, riscontrando che esso versasse nella rete fognaria.
4. Cio’ premesso, la censura difensiva, secondo cui non vi sarebbe prova che la cisterna di stoccaggio la mattina del (OMISSIS) non contenesse del siero, anziche’ acqua di lavaggio, e’ destituita di fondamento.
Invero, con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale ha desunto che la sostanza sversata fosse proprio siero – o comunque un residuo della lavorazione del latte – dalla percezione diretta – sia visiva, sia olfattiva – da parte degli operanti, appartenenti a un corpo altamente specializzato, e quindi in possesso di adeguate competenze per distinguere agevolmente il siero dalle acque di lavaggio.
Peraltro, in sede di controesame la difesa avrebbe potuto verificare l’attendibilita’ degli operanti in relazione a quanto da loro direttamente percepito la mattina del (OMISSIS), cio’ che non risulta sia avvenuto, di talche’ la dichiarazione resa da costoro rappresenta prova piena in ordine alla natura della sostanza sversata.
Il Tribunale, inoltre, ha individuato, come elemento di conferma, quanto riferito dal teste di difesa, secondo cui nel caseificio sono presenti due silos di stoccaggio, uno del latte e l’altro del siero, e ogni giorno un dipendente effettua la pulizia di entrambi i silos, da cio’ desumendo che la mattina del (OMISSIS) il silos contenesse residui della lavorazione del latte del giorno precedente, dato che l’attivita’ produttiva, stante l’orario (le ore 6,43), non era ancora iniziata.
5. Una conclusione del genere non e’ messa in discussione dal “rapporto di prova” redatto dal tecnico del laboratorio (OMISSIS), dal quale non emergono elementi che smentiscano le conclusioni sopra raggiunte, ne’ il ricorrente le ha puntualmente indicate; al contrario, da tale documento emergono elementi di conferma, laddove si indica, con riferimento alla sostanza analizzata, che il colore e’ “biancastro” e che l’odore” e’ “tipico”: caratteristiche cromatiche e olfattive del tutto congruenti con la natura di “siero” della sostanza analizzata.
6. Si osserva, infine, che nessun rilevanza riveste l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Avignone in data 17 ottobre 2012 a (OMISSIS), quale legale rappresentante del ” (OMISSIS) s.n.c., per l’assorbente ragione che essa non autorizzava affatto lo scarico nella rete fognaria del siero, come emerge chiaramente dall’autorizzazione medesima, laddove si prescrive che “il siero dovra’ essere raccolto a parte e destinato agli usi consentiti dalle norme vigenti”.
7. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
7.1. Invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sospensione condizionale non puo’ risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l’interesse all’impugnazione, condizionante l’ammissibilita’ del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica piu’ vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall’interessato, tuttavia, in tanto e’ rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunita’ e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994 – dep. 02/06/1994, Rusconi, Rv. 197535). In applicazione del principio, le Sezioni Unite hanno escluso che possa assumere rilevanza giuridica la mera opportunita’, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene piu’ gravi, perche’ valutazione di opportunita’ del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall’articolo 164 c.p., comma 1, per la concessione del beneficio medesimo.
7.2. Nel caso di specie, il ricorso e’ generico, non avendo il ricorrente indicato alcun interesse giuridicamente apprezzabile da ritenersi prevalente sulla valutazione con cui e’ stato riconosciuta la sospensione condizionale della pena, tale non essendo ne’ la circostanza che l’ (OMISSIS) sia amministratore della societa’, trattandosi di un interesse che lo stesso ricorrente definisce “in linea astratta”, e neppure il fatto che il (OMISSIS) rifornisca numerosi supermercati, non essendo dato comprendere quali conseguenze negative di carattere economico, per se’ e per i fratelli, possano derivare dalla sospensione condizionale della pena pecuniaria, che peraltro comporta un vantaggio economico, stante il mancato esborso pari alla somma inflitta a titolo di ammenda.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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