Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28464.
In tema di spese processuali, l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. – nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014 applicabile “ratione temporis”, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” – ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, in presenza, oltre che di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, solo di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione. Ora, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale non possono essere illogiche od erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione impugnata essendosi la stessa limitata, a fare riferimento, nell’addurre la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, alla “…peculiarità della questione trattata…”; in particolare, si osserva, le ragioni espresse dal giudice del merito, essendo manifestamente prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento della domanda, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono pertanto idonee a giustificare, a mezzo della sia pur parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso in esame, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius.
Ordinanza|15 dicembre 2020| n. 28464
Data udienza 22 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Annullamento per prescrizione dei crediti – Compensazione delle spese legali – Erroneità – Assenza di soccombenza reciproca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19084-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) presso il cui studio in (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la SENTENZA n. 9249/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 30/4/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) ed in riforma della sentenza pronunciata dal giudice di pace in data 2/10/2018, ha dichiarato la prescrizione del credito per sanzioni amministrative di cui ai ruoli esattoriali opposti e la nullita’ delle conseguenti cartelle esattoriali, disponendo la compensazione, per la meta’, delle spese processuali maturate nei due gradi di giudizio “attesa la peculiarita’ della questione trattata”.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 19/6/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
Roma Capitale e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 2 e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha disposto la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della peculiarita’ della questione trattata.
2. Cosi’ facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto che, in forza degli articoli 91 e 92 c.p.c., nella formulazione conseguente alle modifiche apportate dalla L. n. 162 del 2014, articolo 13 a fronte di un’opposizione proposta con atto notificato il 16/7/2018, il giudice puo’ disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese solo in caso di assoluta novita’ della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero di altre gravi ed eccezionali ragioni.
3. Nel caso di specie, ha proseguito il ricorrente, in ragione dell’integrale accoglimento dell’appello e, per l’effetto, della domanda di primo grado, il tribunale ha del tutto omesso di enunciare, a fondamento della compensazione delle spese, i gravi ed eccezionali motivi o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, limitandosi ad una generica formula, e cioe’ la peculiarita’ della questione trattata, che, pero’, non costituisce motivazione inidonea a derogare il principio della soccombenza.
4. Il motivo e’ fondato. In tema di spese processuali, invero, l’articolo 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dal Decreto Legge n. 132 del 2014, conv. dalla L. n. 162 del 2014 – applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo di primo grado e’ stato proposto dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione – cosi’ come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimita’ nella parte in cui tale norma non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, in presenza, oltre che di “assoluta novita’ della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, solo di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.
5. Questa Corte, al riguardo, ha gia’ avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).
6. Ed in tale vizio e’ incorsa la decisione impugnata li’ dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, si e’ limitata a fare riferimento alla “peculiarita’ della questione trattata”.
7. L’appello, d’altra parte, e’ stato accolto non gia’ in ragione della “assoluta novita’ della questione trattata” ne’ del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni Ric. 2019 n. 19084 – Sez. 6-2 – c.c. 22 ottobre 2020 dirimenti”, ma, piu’ semplicemente, per il fatto che i crediti (per sanzioni amministrative) di cui ai ruoli esattoriali opposti dall’appellante si erano prescritti.
8. Le ragioni indicate dal tribunale, quindi, essendo manifestamente prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento della domanda, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare, a mezzo della sia pur parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalita’, in forza del quale e’ tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’e’ accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 14576 del 1999).
9. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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