Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23919.

In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l’ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.

Ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23919

Data udienza 8 ottobre 2020

Tag/parola chiave: Avvocato – Liquidazione dei compensi da parte del giudice – Violazione come error in iudicando – Specificazione delle singole voci – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19089-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);
intimata –
avverso la sentenza n. 1855/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:
(OMISSIS) impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio nr 1855 del 2019 contestando con un unico motivo la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 come modificato dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e delle tabelle e dei parametri ad esso allegate del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che la CTR avrebbe operato una liquidazione complessiva dei compensi non gia’ per fasi in violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 ed al di sotto dei parametri medi che minimi previsti dalla normativa vigente ( Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 come modificato dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2018) tenuto conto del valore della controversia pari ad Euro 8.562,12.
Il motivo e’ fondato.
Occorre rammentare che questa Corte ha chiarito che il superamento da parte del giudice dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e pertanto, per l’ammissibilita’ della censura e’ necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimita’ senza dover espletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. 2020 nr 4990; n. 270 del 11/1/2016; Cass. n. 10409 del 20/5/2016; Cass. n. 22983 del 29/10/2014; Cass. n. 3651 del 16/2/2007).
Nel caso di specie la censura formulata non risulta generica ed e’ pertanto ammissibile, considerato che il ricorrente, pur in assenza di una specificazione da parte del giudice di merito delle singoli voci della tariffa in concreto liquidate, ha indicato il valore della causa e lo scaglione di riferimento e, al fine di dimostrare la violazione dei limiti tariffari previsti dalla norma in vigore ha elaborato un prospetto riassuntivo con riguardo ai compensi spettanti in relazione a ciascuna fase applicando i parametri medi.
Tanto premesso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente, con la conseguente illegittimita’ della mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass., sez. 5, n. 6338 del 10/03/2008; Cass. n. 24890 del 25/11/2011; Cass., sez. 6-5, ord. n. 19623 del 30/9/2016).
La Commissione regionale non risulta essersi conformata a tale orientamento, poiche’ ha liquidato in via cumulativa le spese giudiziali, omettendo di specificare il valore della controversia, i criteri normativi in concreto applicati, in violazione dell’obbligo di motivazione, e, pertanto, la sentenza sul punto deve essere cassata.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui va demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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