In tema di sospensione del processo con messa alla prova

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 25 giugno 2020, n. 19226.

Massima estrapolata:

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell’ordinanza di sospensione fondata anche su un’unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l’espressione “ripetute e gravi trasgressioni” di cui all’art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto “sostanziale” del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto. (Nella fattispecie, in cui l’imputato “messo alla prova”, dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l’impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all’autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi motivi, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di revoca dell’ordinanza di sospensione).

Sentenza 25 giugno 2020, n. 19226

Data udienza 4 marzo 2020

Tag – parola chiave: Sospensione del processo con messa alla prova – Effetti sostanziali dell’istituto – Procedimento speciale alternativo al giudizio – Reati per cui è consentita la messa alla prova – Criteri di individuazione – Pena edittale massima – Individuazione – Revoca – Presupposti – Indicazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/05/2019 del GIP TRIBUNALE di PESCARA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DAWAN DANIELA;
lette le conclusioni del PG, nella persona della Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Pescara ha revocato l’ordinanza di sospensione (emessa il 12/07/18) del procedimento a carico di (OMISSIS) con messa alla prova, disposta per la durata di mesi sei, secondo il programma elaborato dall’UEPE di Bologna, con il quale si prescriveva espressamente al (OMISSIS) di mantenere contatti con il predetto UEPE, fornendo tutte le informazioni richieste sulle attivita’ prescritte. All’uopo, l’imputato aveva sottoscritto (07/11/18) con il Comune di Bologna un accordo per lo svolgimento di lavori di pubblica utilita’ nel quale si specificava l’obbligo, in capo al prevenuto, di comunicare ogni variazione dell’orario di lavoro o impedimento motivato. La relazione dell’UEPE (10/01/19) riferiva, tuttavia, che il (OMISSIS), dopo aver sottoscritto (09/08/18) il verbale di accettazione delle prescrizioni presso l’UEPE, svolgeva di fatto solo quattro ore di lavoro in data 25/11/2018, per poi dileguarsi. Contattato su iniziativa dell’UEPE, l’imputato riferiva di aver interrotto i lavori di pubblica utilita’ (senza avvisare preventivamente l’Ente) per problematiche di salute che, pero’, nonostante la specifica richiesta dell’UEPE, non venivano documentate e certificate.
2. Avverso la prefata ordinanza di revoca ricorre il difensore dell’imputato, deducendo violazione di legge con riguardo all’articolo 168-quater c.p.. E’ lo stesso Gip a dare atto della circostanza che l’imputato, sia pure in modo irrituale, aveva comunicato all’UEPE che ragioni di salute gli impedivano di svolgere il lavoro di pubblica utilita’ e che, successivamente, tramite il difensore, aveva documentato patologie invalidanti. Non la trasgressione al programma (implicitamente ritenuta giustificata da patologie invalidanti) ma il mancato rispetto dell’articolo 464-quinquies c.p.p. determinava, dunque, la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. La violazione delle forme previste ex lege per la comunicazione dell’impedimento e per la richiesta di proroga del termine per lo svolgimento del lavoro volontario non e’, tuttavia, prevista quale condizione per la revoca dell’ordinanza ammissiva della messa alla prova. Affinche’ il rifiuto o le trasgressioni al programma di trattamento legittimino la revoca dell’ordinanza in parola occorre che siano frutto di deliberata volonta’ da parte dell’agente e che rivelino sia la mancata resipiscenza sia l’assenza della volonta’ di attenersi alle regole di vita impartite. L’anzidetta revoca sfugge ad ogni automatismo che postuli la sufficienza della mera constatazione della trasgressione per l’interruzione della messa alla prova dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.
2. Giova premettere che, con la L. 28 aprile 2014, n. 67, traendo ispirazione da istituti di matrice anglosassone, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la messa alla prova, quale ulteriore strumento di deflazione processuale e di alleggerimento della gravosa situazione carceraria, imposto anche dalla Corte EDU con la condanna inflitta all’Italia l’8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani contro Italia. L’istituto prevede che – in relazione ai procedimenti per i reati meno gravi ed in presenza di talune condizioni – sia data possibilita’ all’imputato che lo richieda di evitare la celebrazione del dibattimento e di essere sottoposto ad un trattamento rieducativo e risocializzativo, con lo svolgimento di attivita’ socialmente utili e l’attuazione di condotte riparatorie. Diversamente dall’omologa misura prevista nel procedimento per i minorenni con Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (chiaramente orientata in una prospettiva di recupero, risocializzazione e rieducazione di una personalita’ ancora in via di formazione), la messa alla prova per gli adulti e’ misura caratterizzata da una natura proteiforme. Per un verso, essa si muove in un’ottica special-preventiva, dal momento che – sia pure in assenza di un accertamento giurisdizionale della penale responsabilita’ (salva la necessita’ di dichiarare la ricorrenza delle cause di proscioglimento “allo stato degli atti”, di cui all’articolo 129 c.p.p.) – consente di avviare un percorso alternativo al carcere, connotato da tratti – allo stesso tempo – sanzionatori e rieducativo-risocializzanti, subordinatamente alla valutazione discrezionale del giudice sia quanto all’an (dipendendo da una prognosi di non recidiva del soggetto e dall’accertamento dell’idoneita’ del programma proposto), sia quanto al quomodo (rimettendo al decidente la definizione dei contenuti e della durata della prova, con un’individualizzazione del trattamento alle esigenze del singolo interessato). Per altro verso, l’istituto presenta un carattere indubbiamente premiale, la’ dove, a fronte della rinuncia dell’imputato alla piena cognitio dibattimentale – dunque a fronte della scelta deflattiva assicura all’interessato diversi vantaggi sul piano processuale e sanzionatorio, consentendo la sospensione del procedimento penale, l’accesso ad una pena alternativa non carceraria tendente a favorire un percorso di reinserimento e, in caso di esito positivo della prova, l’estinzione del reato con pronuncia liberatoria.
Come la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire, la sospensione con messa alla prova “ha effetti sostanziali, perche’ da’ luogo all’estinzione del reato, ma e’ connotata da una intrinseca dimensione processuale, in quanto costituisce un nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio” (C. Cost. del 26/11/2015, n. 240). Duplice dimensione – penale sostanziale e processuale – palesata, del resto, dalla previsione dell’istituto tanto nel codice penale, quanto nel codice di procedura e, precisamente, nell’ambito dei procedimenti speciali del libro 6 del medesimo codice. Su questa scia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato come la nuova figura, nel realizzare una rinuncia statuale alla potesta’ punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita, si connoti per un’accentuata dimensione processuale, che la colloca nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio, ma presenti, anche e soprattutto, natura sostanziale: “Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto” (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238).
3. Come si e’ gia’ rilevato, l’accesso all’istituto presuppone, da un lato, la verifica del giudice circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal legislatore (id est, che si tratti di procedimento per reato punito con pena detentiva non superiore a 4 anni o rientrante nelle ipotesi di cui all’articolo 550 c.p.p., comma 2, e di soggetto non delinquente abituale, professionale o per tendenza) e l’idoneita’ del trattamento proposto; dall’altro lato, la prognosi che il soggetto si asterra’ dal commettere ulteriori delitti, dunque l’assenza di pericolosita’ sociale. La messa alla prova implica la sottoposizione del soggetto a specifici obblighi e prescrizioni: per un verso, prevede l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di attivita’ di volontariato di rilievo sociale e comporta l’osservanza di prescrizioni e lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, che assume la duplice valenza rieducativa e sanzionatoria; per altro verso, impone la prestazione di condotte riparatorie e restitutorie, al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato e, ove possibile, di garantire il risarcimento del danno cagionato alla vittima, nonche’ l’avvio di una mediazione con quest’ultima.
4. Venendo al tema che occupa, l’articolo 168-quater c.p., prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia revocata in tre ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilita’; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.
Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all’obiettiva dimostrazione dell’infedelta’ dell’interessato rispetto all’impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall’ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonche’ – la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato – alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell’istituto.
5. La revoca che riguarda la vicenda in esame si colloca nell’ambito della prima ipotesi di cui all’articolo 168-quater c.p. che contempla il caso di “grave e reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita’”. L’espressione “grave e reiterata trasgressione” deve essere interpretata quale presupposto “sostanziale” del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di tale qualita’ e gravita’ da escludere la possibilita’ di una prognosi positiva sull’evoluzione della personalita’ del sottoposto. Dalla locuzione usata (“grave e reiterata trasgressione”) si evince, infatti, che, per adottare il provvedimento di revoca, e’ sufficiente anche una sola trasgressione, purche’ grave.
6. Cio’ posto, il provvedimento impugnato risulta immune da censure. Esso evidenzia che, dopo aver effettuato solo quattro ore di lavoro in data 25/11/18, senza preventivamente avvisare, l’imputato interrompeva i lavori e, contattato dalla struttura, adduceva generici problemi di salute senza documentare alcunche’, nonostante gli fosse richiesto espressamente. Con la sua condotta, il prevenuto, continua l’ordinanza impugnata, ha violato le prescrizioni a lui imposte, giacche’ non effettuava i lavori di pubblica utilita’ nei termini concordati con l’Ente ed ometteva di comunicare all’UEPE e al Comune affidatario la sussistenza di situazioni di salute invalidanti ed ostative all’espletamento dell’attivita’ lavorativa; ne’ avanzava specifica istanza all’Autorita’ Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 464-quiquies c.p.p. per ottenere la proroga per gravi motivi. L’ordinanza impugnata concludeva affermando che la condotta omissiva del prevenuto aveva palesato un atteggiamento di disinteresse rispetto alle prescrizioni a lui imposte (condotta ostativa al buon esito della prova), impedendo, di fatto, all’UEPE e all’Autorita’ Giudiziaria di effettuare le verifiche del caso per disciplinare la procedura nel rispetto delle esigenze di salute della parte stessa.
7. Il giudice, peraltro, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall’articolo 168-quater c.p., non puo’ compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilita’ di proseguire comunque la prova (Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Farioli, Rv. 273655). Il predicato verbale “e’ revocata”, interpretato secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e secondo la connessione di esse (articolo 12 preleggi), non consente di rimettere al giudice la valutazione discrezionale circa la possibilita’ di far proseguire comunque la prova nonostante la ricorrenza di un’ipotesi di revoca. La norma, invero, collega chiaramente la revoca della sospensione del procedimento al mero riscontro giurisdizionale delle situazioni ivi contemplate, compiuto all’esito del contraddittorio camerale previsto dall’articolo 464-octies c.p.p., comma 2. Nel caso in esame, il giudice ha apprezzato, dandone conto nell’ordinanza, l’effettiva sussistenza dei requisiti di gravita’ della trasgressione al programma e la mancanza di solide e credibili giustificazioni al rifiuto dell’interessato di svolgere il lavoro concordato.
8. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *