Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 gennaio 2021| n. 3187.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento versava in una situazione di indigenza tale da legittimare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Sentenza|26 gennaio 2021| n. 3187
Data udienza 26 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Sospensione condizionale della pena – Subordinazione ai sensi dell’art. 165 c.p. – Potere discrezionale del giudice di merito – Necessità di una manifestazione di effettivo ravvedimento – Verifica della possibilità di adempimento dell’obbligo – Estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere
Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore l’Avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 04.07.2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Marsala in data 28.09.2017, che aveva condannato (OMISSIS) a mesi due di reclusione per i reati di cui agli articoli 393, 582 e 612 c.p. e L. n. 110 del 1975, articolo 4, comma 2 e 3.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, per il seguente motivo.
2.1. Si lamenta il vizio argomentativo in ordine allo specifico motivo di gravame gia’ dedotto dalla difesa in appello, vale a dire il vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.
Con il motivo di appello n. 10, invero, la difesa aveva contestato la decisione del primo giudice, che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, facendo rilevare che l’imputato non avesse la possibilita’ di adempiere, in quanto versava (e versa tuttora) in gravi, se non addirittura indigenti condizioni economiche, tant’e’ che lo stesso aveva dovuto fare ricorso all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (avendo prodotto, nel corso dell’anno di riferimento, un reddito di soli Euro 4938,00, con a carico moglie disoccupata e figlio minore).
A tal proposito, la difesa aveva richiamato pronunce con le quali questa Corte aveva dichiarato illegittima – in quanto in contrasto con i principi di legalita’ e tassativita’ – la decisione con cui il giudice subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, senza aver proceduto, con apprezzamento che ne desse conto in motivazione, alla verifica delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilita’ di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario.
Cio’ nonostante la Corte di Appello si e’ limitata ad osservare che la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno dovesse essere confermata perche’ essa prescinde dall’incensuratezza del condannato, atteso che “tale specifico provvedimento non e’ diretto a favorire la posizione di quest’ultimo, sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reato (gia’ operata con la concessione del beneficio), quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto di reato, inducendo l’autore a rimuoverne gli effetti piu’ immediati”.
Per tutto quanto sopra esposto si chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato con la conseguenza che, rilevando la decorrenza del termine di prescrizione, il reato e’ estinto per l’intervenuta maturazione dello stesso.
1.2. Ritiene questo collegio che, infatti, nel caso di specie gravava sul giudicante innanzitutto l’obbligo di motivazione che sussiste anche in relazione alla decisione di subordinare, ai sensi dell’articolo 165 c.p., comma 1, la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, trattandosi di statuizione che, a differenza di quella di cui all’articolo 165 c.p., comma 2, non e’ imposta dalla legge, ma e’ frutto dell’esercizio del potere discrezionale del giudice. Ne consegue che il giudice che, in esplicazione di tale potere, opera tale subordinazione, deve dare conto dei motivi sottesi alla decisione di modulare, anche mediante tale imposizione, il giudizio prognostico (se del caso dovrebbe indicare anche le ragioni per le quali ha ritenuta consona una determinata modalita’ di condizionamento rispetto ad un’altra, essendo diverse le ipotesi previste dall’articolo 165, comma 1 cit.).
Se e’ vero, infatti, che mediante la subordinazione si realizza la salvaguardia di interessi di terzi (nel caso del risarcimento del danno, si avvantaggia la persona pregiudicata dal fatto reato), e’ altrettanto vero che un siffatto provvedimento costituisce comunque un corollario del beneficio della sospensione condizionale della pena che e’ ancorato alla prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato, prognosi che quella subordinazione va in ogni caso a completare, puntellandone la formulazione (risolvendosi l’obbligo a carico dell’imputato in un ulteriore impegno che si aggiunge a quello di non commettere ulteriori reati nei termini e nei modi indicati dall’articolo 168 c.p., pena – sia nell’uno che nell’altro caso – la revoca del beneficio).
Un principio analogo e’ stato, d’altronde, gia’ affermato da questa Corte, terza sezione penale, sia pure in relazione ai reati edilizi – ma ovviamente l’affermazione e’ valida con riferimento anche ad altre ipotesi di reato e di subordinazione -; si e’ in particolare ritenuto che il giudice, nella sentenza di condanna, puo’ legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all’articolo 164 c.p., comma 1, ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3, Sentenza n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272503 – 01. conf. 3, Sentenza n. 17729 del 10/03/2016, Rv. 267027 -01).
In altri termini il potere discrezionale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 165 c.p., e’ correttamente esercitato quando, in considerazione delle circostanze di fatto, la prognosi di astensione del reo dal commettere nuovi reati puo’ essere positivamente pronunciata solo in presenza di una manifestazione di effettivo ravvedimento, che si traduce nell’adempimento di un obbligo di “facere” direttamente funzionale al ripristino del bene offeso (Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013 – dep. 23/01/2014, Domingo e altro, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576 del 20altro, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576 del 2014, ric. Principalli ed altro, non massimata).
E’ necessario quindi spiegare perche’, sul piano prognostico di cui all’articolo 164 c.p., comma 1, si ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti ragionando si finirebbe per elidere ogni differenza tra l’ipotesi, facoltativa, di cui all’articolo 165 c.p., comma 1, e quella, obbligatoria, di cui all’articolo 165 c.p., comma 2. Ne discende che la prognosi favorevole non puo’ che investire anche la possibilita’ di adempimento dell’obbligo imposto con la subordinata perche’ altrimenti perderebbe di significato il riconoscimento del beneficio medesimo se subordinato a qualcosa che in partenza si appalesa come non realizzabile (e cio’ di la’ del fatto che l’oggetto della subordinata si risolva, in realta’, in un vantaggio per soggetti diversi dall’imputato).
Come quando si formula la prognosi sul futuro comportamento di astensione dal commettere altri reati si deve verificare se una tale evenienza sia sostenibile sulla base degli elementi concreti, cosi’ anche in relazione all’adempimento dell’obbligo oggetto della subordinata si devono operare i preliminari accertamenti perche’ non avrebbe senso una sua previsione ove si dovesse escludere in partenza la possibilita’ di realizzazione.
Una siffatta anticipata valutazione al momento della cognizione consentira’ al giudice anche di scegliere l’obbligo che meglio si attaglia al caso concreto, evitando di prevedere adempimenti che sono destinati a rimanere sulla carta in quanto non assolvibili da parte del condannato.
In definitiva, questo Collegio non condivide l’indirizzo ermeneutico, sostenuto in alcune pronunce di questa Corte, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non e’ tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato – Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555 -, in quanto rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione valutare l’assoluta impossibilita’ di adempiere che impedisce la revoca del beneficio (Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385).
Si ritiene, invece, condivisibile il principio gia’ affermato da questa Corte secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacita’ di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381 – 02, Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Rv. 263675 – 01, Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, Rv. 263185 – 01).
Pur non volendo giungere ad affermare che sussista un onere di accertamento/indagine da parte del giudice della cognizione – non essendo il giudizio di merito deputato ad accertare le condizioni economiche dell’imputato e ben potendo la parte interessata comunque rappresentare o sottoporre al giudice gli elementi specifici al riguardo – si deve concludere che un onere di motivato apprezzamento sussista quanto meno quando dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacita’ di soddisfare la condizione imposta, ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
1.3.In conclusione, la Corte di Appello avrebbe dovuto indagare lo spessore delle difficolta’ economiche, invocate come ostative della possibilita’ di adempiere in concreto al pagamento del risarcimento del danno, e motivare sul punto, al fine di rendere la statuizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena effettiva e non equivalente ad un mero passaggio formale irrealizzabile e, dunque, inesigibile dall’imputato, e non limitarsi ad affermare che un siffatto accertamento non compete.
1.4.Tanto consente di ritenere fondato il ricorso, e, conseguentemente, di dichiarare la prescrizione del reato a mente del consolidato principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimita’ vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244275).
Invero, la non inammissibilita’ del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere che, ai sensi degli articoli 157 e 161 cc.p., pure a tener conto dei giorni di sospensione – gg. 60, per il rinvio dal 3.11.2015 al 8.3.16 per malattia del difensore e giorni 99 per il rinvio dal 22.6.2017 al 28.9.17 su richiesta della parte, per complessivi giorni 159 – risulta maturato il 8.1.2020 (fatto del 30.1.2012: prescrizione massima, in relazione ai reati di cui agli articoli 393 e 582 c.p. pari a anni sette e mesi sei, a cui devono aggiungersi complessi giorni 159 per le sospensioni suindicate).
2.Alla luce di quanto considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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