Corte di Cassazione, penale, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 29001.
In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall’imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un’espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.
Sentenza 20 ottobre 2020, n. 29001
Data udienza 29 settembre 2020
Tag – parola chiave: Ricettazione – Subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi di legge di cui all’art. 165 1 comma cp – Assenza di opposizione del reo anche per facta concludentia – Rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico – Presidente
Dott. BORSELLINO Maria D. – rel. Consigliere
Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa il 28 marzo 2019 dalla CORTE di APPELLO di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Cocomello Assunta, che ha chiesto l’annullamento con rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione che aveva annullato la pronunzia di secondo grado limitatamente alla valutazione in merito alla possibilita’ di concedere del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell’imputato (OMISSIS), ha confermato sul punto la sentenza pronunziata dal Tribunale, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, negandogli il detto beneficio.
Il giudice di rinvio, pur riconoscendo la possibilita’ di formulare una prognosi favorevole di astensione da futuri reati nei confronti dell’imputato, ha rilevato che questi non ha esplicitamente manifestato nel corso del giudizio di primo grado il consenso allo svolgimento di attivita’ lavorativa non retribuita, che costituisce condizione necessaria per avere accesso per la seconda volta al beneficio in parola.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiche’ la corte di appello con la sentenza oggetto di annullamento aveva ritenuto ostativo al riconoscimento del detto beneficio la precedente condanna a pena sospesa riportata dall’imputato. La Corte di cassazione ha annullato tale decisione osservando che la concessione poteva essere reiterata sulla base di una specifica valutazione prognostica, che nel caso in esame era del tutto assente.
Giudicando in sede di rinvio, la corte di appello ha ritenuto di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell’imputato di futura astensione dalla commissione di altri reati, ma ha affermato essere ostativa alla seconda concessione del detto beneficio la costatazione che l’imputato non si e’ dichiarato disposto a svolgere attivita’ non retribuita in favore della collettivita’, mentre la sospensione deve essere obbligatoriamente sottoposta alla osservanza di alcuni obblighi previsti dall’articolo 165 c.p., comma 1.
Ritiene il ricorrente che questa affermazione sia frutto di un errore di diritto poiche’, secondo un autorevole e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena da parte di un soggetto che ne abbia gia’ usufruito costituisce una manifestazione per facta concludentia della non opposizione a prestare l’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’, cui appunto all’articolo 165 c.p., comma 2 subordina obbligatoriamente l’applicazione del beneficio. Nel caso in esame dalla richiesta di applicazione della seconda sospensione condizionale doveva ricavarsi quella manifestazione di non opposizione necessaria per la imposizione dell’obbligo di svolgere attivita’ lavorativa non retribuita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Con la sentenza impugnata la corte di appello ha espressamente formulato una prognosi favorevole di astensione futura della commissione di altri reati nei confronti dell’imputato e, nel contempo, ha negato il beneficio della sospensione condizionale sul rilievo che questi non aveva manifestato l’esplicito consenso alla prestazione di attivita’ lavorativa non retribuita in favore della collettivita’, richiamando sul punto una pronunzia di questa Corte Suprema del 10 maggio 2018, in cui si afferma che la sospensione condizionale della pena subordinata all’obbligo di prestazione di attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ necessita della non opposizione dell’imputato che deve risultare da una espressa manifestazione dello stesso, non potendo desumersi da atti del difensore, anche quando il beneficio previsto dall’articolo 163 c.p. e’ concesso a persona che ne abbia gia’ usufruito. (Sez. 3, n. 26259 del 10/05/2018 – dep. 08/06/2018, Madaghiele, Rv. 27332001).
Questa corte ritiene tuttavia preferibile altro orientamento che piu’ recentemente sembra essersi consolidato, secondo cui la richiesta incondizionata del beneficio in parola, avanzata dall’imputato che ne abbia gia’ usufruito, implica la non opposizione del predetto alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’articolo 165 c.p., comma 1, e non necessita, quindi, di un’espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che puo’ essere accordato per legge solo in maniera condizionata. (Sez. 6, n. 1665 del 11/12/2019 – dep. 16/01/2020, E, Rv. 27810301).
Ed in effetti il contrario indirizzo, in forza del quale la non opposizione del condannato alla prestazione di attivita’ non retribuita dovrebbe necessariamente esplicitarsi in una manifestazione positiva di volonta’, sembra trovare smentita nel tenore letterale dell’articolo 165 c.p., che non richiede affatto l’espresso consenso dell’imputato ma semplicemente la mancanza di opposizione. Ne consegue logicamente che tale mancanza di opposizione puo’ desumersi anche dal comportamento tenuto dall’imputato e in particolare dalla circostanza che gli abbia sollecitato il riconoscimento della sospensione condizionale, ben sapendo che, avendone gia’ usufruito, l’eventuale concessione non potra’ che essere subordinata a taluno degli obblighi di legge e nel caso in esame, non essendovi un danno da riparare e una persona offesa, alla prestazione di attivita’ lavorativa non retribuita.
A maggiora ragione deve ritenersi implicitamente manifestato in questo caso in cui la pronunzia e’ stata oggetto di precipua impugnazione da parte del difensore dell’imputato.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla corte d’appello perche’ rivaluti l’istanza alla stregua dei criteri sin qui esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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