In tema di società cooperative

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 febbraio 2021| n. 2967.

In tema di società cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in pejus” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale apposizione di un termine finale ad esso, la cui carenza non determina una ipotesi di illiceità dell’oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell’annullabilità delle delibere assembleari di cui all’art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione.

Ordinanza|8 febbraio 2021| n. 2967

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Società cooperative – Società in crisi – Delibera che riduca le retribuzioni e sia priva di una definizione temporale – Annullabilità e non nullità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. PATTI Adriano P. G. – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2043-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 210/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/05/2016 r.g.n. 8/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS) adiva il Tribunale di Massa ed esponeva di essere socio lavoratore della Cooperativa (OMISSIS) a r.l.; deduceva che con una serie di delibere la societa’ aveva disposto la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore; nel rilevare la invalidita’ degli atti, conveniva in giudizio la societa’ chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4.544,38 a titolo differenze retributive.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale respingeva il ricorso.
Detta pronunzia veniva riformata dalla Corte d’Appello di Genova che accoglieva integralmente il ricorso.
La Corte distrettuale perveniva a tale convincimento argomentando, in estrema sintesi, in ordine alla invalidita’ delle delibere inerenti al piano di crisi e con le quali era stata prevista la decurtazione delle retribuzioni dei soci; rimarcava che al fine di impedire abusi ai danni dei lavoratori in materia di retribuzione minima, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, il piano di crisi doveva fondarsi su una effettiva difficolta’ aziendale di natura temporanea, e palesare uno stretto nesso di causalita’ fra lo stato di crisi e l’applicabilita’ ai soci lavoratori degli interventi pianificati.
Nello specifico il requisito mancante nella complessiva pianificazione dello stato di crisi aziendale era quello della temporaneita’, posto che dopo due anni di proroga del piano, implicante una non trascurabile riduzione delle retribuzioni, nel giugno 2013 era stata di nuovo proposta una proroga del piano medesimo.
In tale prospettiva, l’atto deliberativo doveva considerarsi affetto da nullita’ radicale ai sensi dell’articolo 1418 c.c. per illiceita’ dell’oggetto.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la societa’ cooperativa sulla base di unico motivo.
Resiste la parte intimata con controricorso successivamente illustrato da memoria.

CONSIDERATO

CHE:
1. Con unico articolato motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 2377 e 2379 c.c., della L. n. 142 del 2001, articoli 3 e 6” in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ “omessa e insufficiente motivazione circa una eccezione decisiva per il giudizio” ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si criticano gli approdi ai quali e’ pervenuta la Corte di merito laddove ha acclarato la nullita’ delle delibere assembleari scrutinate; si osserva al riguardo che i casi di nullita’ previsti dall’articolo 2379 c.c. sono tassativi e comprendono le ipotesi di impossibilita’ ed illiceita’ dell’oggetto della delibera, alle quali non puo’ certamente assimilarsi l’indeterminatezza sotto il profilo temporale, dell’oggetto della delibera e la conseguente solo sopravvenuta illegittimita’ del piano di crisi aziendale L. n. 142 del 2001, ex articolo 6.
La non conformita’ delle delibere in esame ai principi che governano la predisposizione del piano di crisi e ne determinano la legittimita’ – e cioe’ l’aderenza dello strumento ai requisiti posti dalla L. n. 142 del 2001 giustificherebbe la sanzione della annullabilita’ e non quella della nullita’.
Nell’ottica descritta si rimarca la carenza di fondo del diritto azionato dal lavoratore, il quale ha omesso di impugnare le delibere in questione entro il termine sancito dall’articolo 2379 c.c.
2. Il motivo e’ fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Non puo’ sottacersi, ai fini di corretto iter motivazionale, che meritevole di condivisione e’ la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno scrutinato la conformita’ delle, delibere inerenti al piano aziendale rispetto ai principi sanciti dalla L. n. 142 del 2001, articolo 6pervenendo ad un convincimento negativo, per la violazione del principio di naturale e necessaria temporaneita’ dello strumento previsto dalla menzionata disposizione.
Deve considerarsi che la L. n. 142 del 2001, articolo 3, comma 1, prevede che “Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 36, le societa’ cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
âEuroËœ Deve poi, rimarcarsi, che secondo la disciplina speciale prevista dalla L. n. 142 del 2001, il socio lavoratore di cooperativa, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno, tra le quali la possibilita’ per la societa’, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (L. n. 142 del 2001, articolo 6, comma 1, lettera d)) e di prevedere altresi’ forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficolta’ economica in cui versa l’impresa (L. n. 142 del 2001, articolo 6, comma 1, lettera e)).
Al riguardo va, poi, richiamata anche la disposizione contenuta nell’articolo 6, comma 2 Legge in esame la quale, nello stabilire il principio generale dell’inderogabilita’ in pejus del trattamento economico minimo di cui all’articolo 3 comma 1, prevede esplicitamente alcune eccezioni, tra cui proprio quelle conseguenti alla deliberazione del “piano di crisi aziendale”.
In tal senso la Corte di merito ha bene evidenziato che detto meccanismo normativo risulta disciplinato dall’articolo 6 comma 2, altresi’ rimarcando che il principio secondo cui la retribuzione in favore dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per le prdstazioni erogate in favore della societa’, deve essere proporzionata alla qualita’ e quantita’ del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, ai sensi dell’articolo 36 Cost., va coordinato anche alla funzione sociale della cooperazione, ispirata allo scopo di mutualita’, dovendo procedersi ad un bilanciamento di interessi che involga anche la tutela dei diritti protetti dall’articolo 45 Cost. (cfr. Cass. 28/8/2004 n. 17250).
Cosi’ definito il thema decidendum, deve ritenersi che congruamente il giudice del gravame abbia anche richiamato i principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuita’, secondo cui in tema di societa’ cooperative, la deliberazione, nell’ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, L. n. 142 del 2001, ex articolo 6, comma 1, lettera d) ed e), in deroga al principio generale del divieto di incidenza “in pejus” del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all’articolo 3 della predetta legge, e’ condizionata alla necessaria temporaneita’ dello stato di crisi e, quindi, all’essenziale apposizione di un termine finale ad esso (cfr. Cass. 18/7/2018 n. 19096, Cass. 28/8/2013 n. 19832).
Si condividono, dunque, gli approdi ai quali e’ pervenuto il giudice del gravame laddove ha inquadrato nella categoria della invalidita’, la fattispecie di delibere societarie contrassegnate dalla mancanza della apposizione di un limite temporale, in deroga dei principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore.
3. Cio’ che non si condivide, sono invece le ricadute della carenza del requisito di temporaneita’ della riduzione dei compensi spettanti ai soci al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore, che la Corte di merito ha indirizzato nel senso della nullita’ degli atti ritenuti viziati.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di invalidita’ delle deliberazioni dell’assemblea delle societa’ di capitali si ha un’inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtu’ del quale la regola generale e’ quella dell’annullabilita’ (articolo 2377 c.c.).
Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidita’ delle deliberazioni dell’assemblea delle societa’ (per azioni) vi e’, dunque, una inversione dei principi comuni (articoli 1418, 1441 c.c.)per cui la regola generale e’ quella dell’annullabilita’ (articolo 2377 c.c.), la previsione della nullita’ essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall’articolo 2379 c.c., di impossibilita’ o illiceita’ dell’oggetto.
I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di societa’, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n. 147g9) comporta la mera annullabilita’ della delibera (ex plurimis, Cass. 27/7/2005 n. 15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n. 6882); e cio’ in virtu’ di una regola diretta a bilanciare l’interesse alla gestione ordinata dell’impresa sociale e l’esigenza di stabilita’ (e rapidita’) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi Cass. 24/7j2007 n. 16390, cui adde Cass. 11/7/2008 n. 19235).
Conclusivamente, e’ bene rammentare che l’applicabilita’ anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001 – e gia’ evocata in epoca anteriore in virtu’ della evoluzione normativa nel senso di una “tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica” in materia (C. Cost. n. 451 del 1998) che aveva gia’ creato un contesto favorevole all’applicaziOne diretta per il socio lavoratore, del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che e’ la funzione sociale della cooperazione a finalita’ di mutualita’ (articolo 45 Cost., comma 1, secondo cui la Repubblica riconosce la’ funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita’ e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi piu’ idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita’).
Nell’ottica descritta, e pur volendo esprimere una piu’ accentuata sensibilita’ – nell’esercizio della cennata attivita’ valutativa degli interessi in gioco – per i valori tutelati dall’articolo 36 Cost., non appare congrua l’applicabilita’ della sanzione della nullita’ sancita dall’articolo 2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravita’ da essere assimilata ad una ipotesi di illiceita’ dell’oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di societa’ (vedi Cass. cit. n. 19235/2008, Cass. n. 16390/2007).
E cio’ proprio considerando la peculiarita’ della struttura societaria ispirata a finalita’ di cooperazione e mutualita’, oltre che la ricordata esigenza di stabilita’ (e rapidita’) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullita’ non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilita’ delle delibere societarie di cui all’articolo 2377 e del relativo regime di impugnazione.
Al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello designata in dispositivo che, decidendo anche in ordine alle spese del presente giudizio, provvedera’ a scrutinare la fattispecie alla luce dei principi innanzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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