In tema di sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 28.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s., l’accertamento strumentale dello stato di ebrezza alcolica (mediante cd. alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, che impone alla p.g. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza però che da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso prima di procedere all’effettuazione del test alcolimetrico, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.

Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 28

Data udienza 10 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Guida in stato di ebbrezza – Accertamento strumentale – Alcooltest – Esclusione del diritto del difensore di essere previamente avvisato – Rilevanza dell’avviso al soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15823-2019 proposto da:
COMUNE DI MOGLIANO VENETO, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 493/2019 del Tribunale di Treviso, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– il Comune di Mogliano Veneto ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che conferma l’annullamento del verbale di contestazione della guida in stato di abbrezza ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera a), per avere ritenuto invalido il rilevamento dell’alcol effettuato alle 12.10 senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall’avviso effettuato all’interessato alle 11.50 di farsi assistere da un difensore di fiducia;
– la cassazione e’ chiesta sulla base di cinque motivi;
– non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 186 C.d.S., comma 4, dell’articolo 354 c.p.p., dell’articolo 356 c.p.p., dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. per avere il giudice d’appello assunto a parametro normativo disposizioni che si applicano solo alle procedure sanzionatorie sconfinanti dell’illecito penale e non a quelle di rilevanza amministrativa;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto dell’articolo 186 C.d.S., comma 4, dell’articolo 354 c.p.p., dell’articolo 356 c.p.p., dell’articolo 114 disp. att. c.p.p., per avere sostenuto che la pattuglia avrebbe dovuto prima di sottoporre l’ (OMISSIS) a prova alcolimetrica attendere un tempo compreso fra 23 e 29 minuti dal rilascio dell’avviso ex articolo 114 disp. att. c.p.p.;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la censura svolta nei precedenti motivi primo e secondo, la quale viene in tale mezzo articolata dal punto di vista della nullita’ della sentenza per mera apparenza della motivazione;
– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto dell’articolo 186 C.d.S., comma 4, dell’articolo 354 c.p.p., dell’articolo 356 c.p.p., dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. per avere erroneamente ritenuto che fra l’avviso ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. e la sottoposizione dell’ (OMISSIS) al test alcolimetrico sia passato un intervallo temporale di venti minuti anziche’ uno maggiore essendo stato rilasciato il primo avviso alle ore 11.40/11.45;
– con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per apparenza della motivazione in relazione all’assunto che nell’iter accertativo ex articolo 186 C.d.S., comma 4, l’avviso ai sensi dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. puo’ essere valorizzato solo se rilasciato dopo il pre-test quale termine utile di decorrenza dell’intervallo di 23/29 minuti quale intervallo temporale da attendere prima di dare avvio all’esame alcolimetrico;
– i motivi, tutti logicamente connessi possono essere valutati congiuntamente e sono fondati;
– in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 C.d.S. e dell’articolo 379 Reg. del C.d.S., la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore puo’ assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facolta’ di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Zanutto, Rv. 25861401);
– in particolare e’ stato chiarito (cfr. Cass. 41178/2017) che la disciplina di cui agli articoli 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore; ma cio’ non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test;
– e’ stato altresi’ precisato – in relazione ad una fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti – che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta dii guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico e’ inevitabile e non incide sulla validita’ del rilevamento alcolemico (cfr. Cass. 21991/2012) ed il principio e’ stato ribadito in una fattispecie in cui l’intervallo temporale era stato di trenta minuti (Cass. 13999/2014);
– cio’ posto, tuttavia, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata a pag. 3, non e’ previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali sin qui richiamate ne’ e’ stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimita’ pure richiamata dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. 21991/2013 (rectius 2012), e n. 13999/2014) che, una volta dato l’avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l’esame non puo’ essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 186 comma 2″ lettera a);
– peraltro, nel caso di specie l’opponente non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato della suddetta facolta’, avendo fondato l’opposizione sull’assunto che o verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l’arrivo del difensore, tesi che la giurisprudenza ha gia’ chiarito essere infondata;
– in considerazione di quanto sin qui considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di altro magistrato che riesaminera’ l’opposizione alla luce dei sopra richiamati principi di diritto e provvedera’ altresi’ alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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