Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 23 agosto 2018, n. 21018.
La massima estrapolata:
In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l’adduzione, quale titolo di responsabilità del convenuto, in modo indifferenziato della qualità di proprietario ovvero di colui che dispone dell’animale comporta che l’accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., di quella non accolta dal primo giudice; con la conseguenza che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell’animale), dall’esaminare nel merito la sussistenza dell’altra (la proprietà o comproprietà.
Ordinanza 23 agosto 2018, n. 21018
Data udienza 23 maggio 2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26792/2015 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del socio accomandatario legale rappresentante sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1758/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
la domanda risarcitoria proposta nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) dalla (OMISSIS). sas per l’infortunio occorso al dipendente (OMISSIS), morso il (OMISSIS) da un cane, di proprieta’ o in disponibilita’ dei convenuti, mentre era al lavoro in un cantiere in (OMISSIS), fu accolta in primo grado dal Tribunale di Arezzo – sez. dist. di Sansepolcro, che condanno’ solidalmente i (OMISSIS) al pagamento di Euro 15.038,58, oltre interessi di legge ed al rimborso delle spese di lite;
l’appello fu pero’, per quel che qui ancora rileva, accolto in parte e, segnatamente, con l’esclusione di ogni responsabilita’ di (OMISSIS), per ritenuta carenza di prova delle “caratteristiche della detenzione dell’animale in capo a” costei, con riconoscimento della responsabilita’ esclusiva in capo a (OMISSIS), quale proprietario;
per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 28/10/2014 col n. 1758, ricorre oggi l’attrice originaria, affidandosi a tre motivi, senza che gli intimati espletino in questa sede attivita’ difensiva, a dispetto della rituale notifica del ricorso in data 10-17/11/2015;
considerato che:
parte ricorrente lamenta:
– col primo motivo: “violazione degli articoli 112, 163, 183 e 346 c.p.c., per non avere considerato che la proprieta’ del cane in capo a (OMISSIS) e’ stata dedotta esplicitamente fin dall’atto di citazione e ribadita in tutti gli atti successivi dalla prima memoria ex articolo 183 c.p.c., sino alla memoria di replica del giudizio di appello”;
– col secondo motivo: “violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla responsabilita’ di (OMISSIS) quale custode del cane tenuta alla sua vigilanza e comunque falsa applicazione dell’articolo 2052 c.c., e violazione degli articoli 2043 e 2055 cc anche in rapporto all’articolo 672 c.p., per avere comunque omesso di accertare se il custode risponda in solido con il proprietario per avere posto in essere una condotta colposa che costituisce autonoma fonte di responsabilita’”;
– col terzo motivo: “violazione degli articoli 2043, 2052 e 2055 c.c., per non avere considerato che nell’ambito dello stesso nucleo familiare non puo’ che sussistere una presunzione di comproprieta’ e comunque pari responsabilita’ di tutti i suoi componenti e comunque violazione dell’articolo 2697 cc per aver omesso di rilevare che la prova per l’esonero da responsabilita’ spettava a (OMISSIS). Omessa ed insufficiente motivazione”;
alla disamina dei tre motivi va premesso, da un lato, che uno dei due titoli di responsabilita’, che prescinde da profili di colpa concreta, di cui all’articolo 2052 c.c., e’ la qualita’ di utilizzatore dell’animale (per tale dovendo intendersi – Cass. 07/07/2010, n. 16023, pure richiamata dalla corte territoriale – “non gia’ il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtu’ di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario”) e quindi di colui che ne dispone, nonche’, dall’altro lato, che (Cass. 04/02/2014, n. 2414) “la responsabilita’ di chi si serve dell’animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell’articolo 2052 c.c., prescinde sia dalla continuita’ dell’uso, sia dalla presenza dell’utilizzatore al momento in cui l’animale arreca il danno”;
da questa premessa deriva intanto che, pur essendo di norma alternativi i titoli di responsabilita’ del proprietario e dell’utilizzatore, essi non possono dirsi mutuamente esclusivi, poiche’ nulla in astratto vieta la contemporanea sussistenza dell’uno o dell’altro (a parte il fatto che piu’ potrebbero essere i proprietari o gli utilizzatori o coloro che dispongono dell’animale), con conseguente configurabilita’ in concreto di un concorso delle loro responsabilita’;
cio’ posto, la doglianza oggetto del primo motivo censura la decisione della corte territoriale, nella parte in cui manda assolta (OMISSIS) sul presupposto che costei fosse stata indicata in atto introduttivo dall’attrice originaria come custode, qualita’ di per se’ insufficiente – se non perfino irrilevante, stante la diversa definizione normativa – a fondare la responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2052 c.c., posta a base della prima sentenza e non impugnata, tanto da qualificarla non piu’ discutibile; e tanto per avere i giudici di appello ritenuto il carattere alternativo – e quindi, in pratica, mutuamente esclusivo – della responsabilita’ del proprietario e dell’utilizzatore dell’animale (con richiamo a Cass. 16023/10), negando rilevanza alla nozione di custodia;
la conclusione della corte territoriale e’ effettivamente erronea e fondato, invece, l’argomento della ricorrente;
il presupposto da cui muove il giudice di appello non e’, in effetti, corretto: come adeguatamente riportato in ricorso, fin dall’atto di citazione la (OMISSIS) sas aveva predicato in capo ad entrambi i convenuti, indistintamente, la qualita’ di proprietario in alternativa a quella di custode dell’animale, verosimilmente pure, se non nel senso di utilizzatore, comunque in quello di colui che ne disponeva; nella memoria ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., l’attrice aveva ribattuto per la comproprieta’ del cane in capo anche a (OMISSIS) (del resto in forza della sua dichiarazione in tal senso all’atto del recupero del medesimo), solo in subordine prospettando un titolo di responsabilita’ per omessa adozione delle cautele minime per evitare che quello sfuggisse al suo controllo; analogamente, la qualita’ di comproprietaria era di nuovo sottolineata in comparsa conclusionale (con richiamo alla confessione contenuta in uno scritto firmato all’atto del recupero dell’animale) e ricordata in memoria di replica (secondo quanto in parte ammesso da ciascuno dei convenuti nella loro comparsa conclusionale); ancora, se la prima sentenza aveva riconosciuto la responsabilita’ di (OMISSIS) in quanto proprietario e di (OMISSIS) quale custode, con la comparsa di costituzione in appello la (OMISSIS) sas aveva contestato i motivi di appello sul punto, ricordando e riproponendo la tesi della comproprieta’ del cane in capo alla seconda, come da dichiarazione da lei liberamente sottoscritta e mai disconosciuta: si’ da invocare il ridimensionamento o una valutazione recessiva della dichiarazione, operata nella denuncia di smarrimento, di essere mera custode dell’animale;
in tale contesto, effettivamente non era onere dell’appellata proporre appello incidentale per fare valere il titolo di responsabilita’ azionato in via principale, cioe’ la comproprieta’ dell’animale, come sottolinea la giurisprudenza di legittimita’ correttamente richiamata dalla ricorrente;
infatti (Cass. 08/05/2014, n. 9294), “in tema di risarcimento dei danni, l’applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilita’ non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicche’ l’attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilita’ del danneggiante ad una diversa fonte”;
del resto, va fatta applicazione dei piu’ generali principi elaborati da questa Corte in tema di delimitazione degli istituti dell’appello incidentale e della riproposizione di domande ed eccezioni non esaminate in primo grado (ex articolo 346 c.p.c.), consacrati da Cass. Sez. U. 12/05/2017, n. 11799 (confermata gia’ da Cass. ord. 19/10/2017, n. 24658), in materia bensi’ di eccezioni, ma con affermazioni agevolmente estensibili alle causae petendi dell’attore: “in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’articolo 329 c.p.c., comma 2), ne’ sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresi’, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione e’ riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex articolo 345 c.p.c., comma 2”;
e va applicata alla fattispecie il concorrente principio per il quale (tra le ultime: Cass. ord. 28/08/2017, n. 20451) “una soccombenza soltanto teorica in primo grado che ha luogo quando la parte, pur vittoriosa, abbia pero’ visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero accogliere le sue conclusioni per ragioni diverse da quelle prospettate – non fa sorgere l’interesse della stessa ad appellare, ma le impone unicamente l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volonta’ di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all’articolo 346 c.p.c.”);
in buona sostanza, l’accoglimento in primo grado in base al riconoscimento della qualita’ di custode non produceva alcun giudicato sul punto in danno dell’attrice vittoriosa, che avesse, da un lato, ab origine dedotto anche altro titolo di responsabilita’ e, dall’altro, anche solo meramente riproposto la relativa tesi costituendosi in appello, ove – come nella specie – non vi fosse stato un rigetto esplicito della domanda siccome fondata sul primo di quei titoli: in tal modo, su tale causa petendi alternativa la danneggiata non era soccombente ed a lei il giudice di primo grado non aveva dato, neppure solo per implicito, torto, tanto che quella non avrebbe avuto titolo ne’ interesse a proporre impugnazione sul punto;
di conseguenza, la corte territoriale non avrebbe potuto esimersi dall’esaminare l’ulteriore titolo di responsabilita’ chiaramente allegato e ribadito e riproposto in comparsa di costituzione in appello dalla danneggiata, di contitolare della proprieta’ dell’animale in capo alla convenuta in primo grado, senza arrestarsi alla specifica qualificazione del titolo di responsabilita’ operata dal primo giudice, che non precludeva affatto la relativa indagine, ne’ dava luogo ad un giudicato, nemmeno implicito, sul punto;
il motivo va pertanto accolto, in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l’adduzione, quale titolo di responsabilita’ del convenuto, in modo indifferenziato della qualita’ di proprietario ovvero di colui che dispone dell’animale comporta che l’accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; con la conseguenza che il giudice di appello non puo’ esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilita’ (la disponibilita’ dell’animale), dall’esaminare nel merito la sussistenza dell’altra (la proprieta’ o comproprieta’)”;
la fondatezza del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, relativo al merito della questione dell’ulteriore o alternativo titolo di responsabilita’ (stavolta ai sensi dell’articolo 2043 c.c.), effettivamente nemmeno scrutinato dalla corte territoriale, ma pure del terzo, relativo al merito della questione del titolo di responsabilita’ della (OMISSIS) anche quale proprietaria dell’animale: profili tutti attinenti al merito della censura sulla sussistenza di concorrenti titoli di responsabilita’ in capo a (OMISSIS), scorrettamente non presa in considerazione dal giudice di appello, che a tanto dovra’ quindi infine provvedere;
si impone cosi’ la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla medesima Corte di appello, ma in diversa composizione, per un nuovo esame del merito della domanda di responsabilita’ fondata dall’originaria attrice fin dall’atto introduttivo non solo in base ad un peculiare titolo di custodia od utilizzo o disponibilita’ dell’animale, ma anche o in alternativa ad un titolo di proprieta’ sul medesimo, eventualmente condiviso con l’altro originario convenuto, non essendo l’uno e l’altro in rapporto di mutua esclusione;
infine, deve darsi atto, per essere stato almeno in parte accolto il ricorso, della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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