In tema di rimessione del processo

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 aprile 2019, n. 14707.

La massima estrapolata:

In tema di rimessione del processo, il fatto che le persone offese siano funzionari di cancelleria dell’ufficio giudiziario chiamato a celebrare il processo non integra di per sé il presupposto della grave situazione locale esterna alla dialettica processuale, capace di determinare un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti del processo.

Sentenza 3 aprile 2019, n. 14707

Data udienza 6 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/01/2019 del TRIBUNALE di PAOLA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI;
Il Proc. Gen. non si oppone al deposito della memoria difensiva e conclude per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS) per la richiedente;
Il difensore presente si riporta alla memoria difensiva che deposita unitamente alla nomina e si riserva di depositare istanza per ammissione al patrocinio a spese dello stato.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con provvedimento del 18 gennaio 2019, il Tribunale di Paola ha trasmesso l’istanza del 16 gennaio 2019, con la quale l’imputata (OMISSIS) ha chiesto la rimessione del processo penale instaurato nei suoi confronti davanti al medesimo Tribunale per il delitto di diffamazione aggravata contestatole per avere postato, il (OMISSIS), un intervento sul blog di (OMISSIS) nel quale aveva affermato che sarebbe stato necessario promuovere una commissione di inchiesta sul Tribunale di Paola “roccaforte di intere dinastie di âEuroËœndrangheta” – perche’ in quel Tribunale si era costruita, a suo danno e “a tavolino”, una richiesta di risarcimento derivante da una presunta infiltrazione d’acqua proveniente da un suo appartamento nei locali di un immobile di proprieta’ di due impiegati dello stesso Tribunale, (OMISSIS) ed il marito (OMISSIS), e che a tale procedimento civile erano interessati, a vario titolo, altri parenti delle sue controparti, il difensore, Avv. (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), il consulente di parte geom. (OMISSIS), zio di (OMISSIS), l’ufficiale giudiziario notificatore, (OMISSIS), padre di (OMISSIS).
Il processo penale, con decreto di citazione del 7 luglio 2015, era stato chiamato all’udienza davanti al Tribunale di Paola l’8 luglio 2016.
2 – La ricorrente lamenta che dalla ricordata azione civile di risarcimento dei danni le erano derivati una serie di comportamenti vessatori che, nonostante, fossero stati oggetto di plurime denunce all’autorita’ giudiziaria, non avevano sortito alcun procedimento penale contro i responsabili.
Anche la sua denuncia del 2014 alla Procura nazionale antimafia non aveva avuto seguito.
Il legittimo sospetto che doveva condurre allo spostamento del processo penale derivava dall’interessamento a quella azione civile, promossa ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., dei parenti della sua controparte tenendo anche conto che (OMISSIS) era impiegata proprio presso la cancelleria civile del Tribunale di Paola ed il marito presso la cancelleria dell’ufficio Gip del medesimo Ufficio.
A riprova del pregiudizio ambientale vi era il fatto che il difensore di fiducia della richiedente aveva inopinatamente rinunciato al mandato ed altrettanto avevano fatto i successivi difensori di ufficio. Vi era anche stata l’astensione del Gip, (OMISSIS), proprio a motivo della frequentazione con le persone offese.
Si era pertanto determinata quella grave situazione locale, esterna al processo ma idonea a turbarne lo svolgimento che imponeva l’applicazione del disposto dell’articolo 45 del codice di rito.
3 – All’udienza di discussione davanti a questa Corte veniva depositata memoria difensiva in cui si ribadivano i motivi della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta di rimessione del processo (alla cui discussione davanti a questa Corte non e’ ammesso l’interessato, con disposizione che non viola i precetti costituzionali: Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374) e’ inammissibile per una duplice ragione.
1 – Non risulta innanzitutto che la richiedente abbia provveduto alla notifica alle altre parti della richiesta stessa, adempimento che costituisce una condizione indefettibile di ammissibilita’ della medesima, che non consente equipollenti, sicche’, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorche’ depositata in udienza (Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960).
Cosi’ che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile gia’ per tale assorbente ragione.
2 – Alla luce dei denunciati presupposti in fatto, la richiesta e’ anche manifestamente infondata.
Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormita’ e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialita’ del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla liberta’ di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (da ultimo: Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 29/05/2018, Ierbulla, Rv. 273116).
Nel caso di specie nulla di abnorme era stato rilevato ed il pregiudizio per la serenita’ della decisione non puo’ derivare dalla mera constatazione che le persone offese prestino la propria attivita’ lavorativa, come addetti alla cancelleria, nel Tribunale ove si celebra il processo.
Il codice di rito, all’articolo 11, prevede, infatti, uno spostamento di competenza solo quando i soggetti interessati al processo siano dei magistrati del distretto.
Ed invece la richiedente sollecita, in buona sostanza, un ampiamento di tale regola, anche ai dipendenti del Ministero della Giustizia, ma cio’ non e’ consentito all’interprete, dovendo attenersi alle norme che individuano il giudice precostituito per legge.
La stessa richiedente, poi, ha riferito come uno dei giudici che era stato chiamato a decidere la causa si sia astenuto, per la frequentazione con le sue controparti, cosi’ che risulta evidente come i giudici del Tribunale di Paola abbiano, nell’unico caso concreto evidenziato, applicato le regole di procedura destinate a salvaguardare la serenita’ del giudizio instaurato nei suoi confronti, e non sussista pertanto quella grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, che la richiesta denuncia.
3 – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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