In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 marzo 2022| n. 9719.

In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, all’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista solo in caso di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.

Sentenza|22 marzo 2022| n. 9719. In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici

Data udienza 16 marzo 2022

Integrale

Tag – parola: Circolazione stradale – Reato ex art. 186, comma 7, CdS – Rifiuto accertamenti etilometrici – Proscioglimento ex art. 131 bis, c.p. – Esclusa sanzione accessoria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAVICH GIUSEPPE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERELLI SIMONE, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida.

In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Campobasso, in data 11 ottobre 2021, prosciogliendo l’imputato per particolare tenuita’ del fatto, ha riformato la sentenza con la quale (OMISSIS) era stato condannato per il reato p. e p. dall’articolo 186 C.d.S., comma 7, (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici), contestato come commesso in (OMISSIS): il (OMISSIS), avendo avuto un incidente con la propria autovettura, veniva trovato dalla Polizia municipale sul luogo del sinistro, in una condizione che i vigili definivano di “stato confusionale”; sul luogo non veniva eseguito alcun accertamento, ma il suddetto conducente veniva accompagnato presso il Comando della Polizia municipale, ove pero’, a distanza di alcune ore, l’apparecchio non funzionava; a quel punto il (OMISSIS) rifiutava di sottoporsi all’esame e decideva di allontanarsi.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre di (OMISSIS) deducendo vari motivi di lagnanza (cinque per l’esattezza, a fronte dell’erronea numerazione degli stessi).
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, ritenuta la legittimita’ del rifiuto: riepilogando la vicenda e spiegando le ragioni del ritardo nell’esecuzione dell’alcoltest, il ricorrente evidenzia che il rifiuto era intervenuto a distanza di tre ore e mezza dal sinistro, e cio’ avrebbe reso ultroneo l’esame, essendo a quel punto necessario verificare l’eventuale ebbrezza sulla base di ulteriori elementi indiziari.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la legittimita’ del rifiuto o, comunque, la sussistenza di errore di fatto scusabile.
2.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta nullita’ dell’accertamento etilometrico per il mancato avviso al (OMISSIS) della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia.
2.4. Con il quarto (erroneamente indicato come quinto) motivo di doglianza, l’esponente lamenta la conferma della sospensione della patente di guida (per due anni) pur a fronte dell’assoluzione per particolare tenuita’ del fatto. Decisione illegittima, essendo intervenuto proscioglimento, come del resto gia’ stabilito dalla Cassazione a proposito della confisca di autoveicolo in relazione a proscioglimento ex articolo 131-bis c.p..
2.5. Con il quinto (erroneamente indicato come sesto) motivo di doglianza, il deducente lamenta infine l’eccessivita’ della pena e, in specie, della sospensione della patente di guida.

 

In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi sono inammissibili, perche’ manifestamente infondati.
1.1. Quanto al primo motivo, non spettava certo al (OMISSIS) stabilire da quale momento in poi l’accertamento del tasso alcolemico fosse inutile sul piano probatorio; il reato in esame e’, in realta’, costruito come un reato di disobbedienza a una prescrizione dell’autorita’ legittimamente data, rifiutando la quale il soggetto attivo si espone a sanzioni penali. Nella specie, restando esclusa qualsiasi ipotesi di illegittimita’ dell’ordine, deve considerarsi che il decorso del tempo, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, non e’ di per se’ idoneo a provare di attendibilita’ l’esame al quale il (OMISSIS) si sottrasse col suo rifiuto: si ricorda che, nella giurisprudenza in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, Sentenza n. 50973 del 05/07/2017, Denicolo’, Rv. 271532; Sez. 4, Sentenza n. 40722 del 09/09/2015, Chinello, Rv. 264716).
1.2. Quanto al secondo motivo, non puo’ parlarsi in alcun modo di errore scusabile, ma semmai, quand’anche si ritenesse che la decisione del (OMISSIS) di rifiutare l’accertamento fosse legata a un errore, quest’ultimo sarebbe certamente caduto sul precetto, inteso come struttura del reato di cui trattasi, ossia sulla liceita’ del rifiuto di aderire all’invito a sottoporsi all’alcoltest. Sarebbe pertanto, all’evidenza, un errore inescusabile, in quanto irrilevante a termini dell’articolo 5 c.p..
1.3. Quanto al terzo motivo, e’ ius receptum che l’obbligo di dare avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore e’ funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (da ultimo, ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745). Tale rilievo assorbe quello in base al quale, nella specie, l’invito era stato in realta’ rivolto, come chiarito nella sentenza impugnata sulla base della deposizione testimoniale del m.llo (OMISSIS) (v. pag. 3 sentenza).

 

In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici

2. Per quanto invece riguarda il quarto motivo, esso e’ fondato.
Se, infatti, e’ vero che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592), cio’ non vale per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici: ed invero, deve constatarsi che l’applicazione della sospensione della patente di guida e’, espressamente, collegata dall’articolo 186 C.d.S., comma 7, alla “condanna per il reato di cui al titolo che precede”, e non al semplice accertamento del reato (come accade per la sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza). Dunque, in ossequio al principio di legalita’, non e’ consentito disporre la sanzione amministrativa accessoria de qua nel caso di proscioglimento ex articolo 131-bis c.p., dal reato p. e p. dall’articolo 186 C.d.S., comma 7, a differenza di quanto accade per l’analoga pronunzia di proscioglimento dal reato di guida in stato di ebbrezza.
La fondatezza del motivo in esame assorbe ogni considerazione circa il motivo successivo, ove, accanto alla censura per l’asserita eccessivita’ della pena (chiaramente priva di pregio, non essendovi stata l’applicazione di alcuna pena), vi e’ tuttavia la doglianza circa la durata della sospensione della patente: sanzione, questa, che va invece eliminata.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata direttamente da questa Corte ex articolo 620 c.p.p., lettera l). Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

 

In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici

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