Corte di Cassazione, penale, Sentenza 8 ottobre 2020, n. 28113.
In tema di ricusazione, non integrano inimicizia grave, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett.d) e 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le manifestazioni di dissenso ideologico e culturale, anche radicale, del giudice rispetto all’attività svolta dall’imputato, ove non si traducano in un’avversione di tipo personale, incompatibile con le logiche di neutrale professionalità che devono invece informare la condotta del decisore. (Fattispecie in cui sono state ritenute non significative di inimicizia grave l’adesione del magistrato, già candidato alle elezioni regionali, a partito politico antagonista allo schieramento del ricorrente nonché la redazione di alcuni scritti critici nei confronti di detto schieramento).
Sentenza 8 ottobre 2020, n. 28113
Data udienza 27 maggio 2020
Tag – parola chiave: Processo penale – Richiesta di ricusazione del Gip – Procedimento Consip – Posizione presa dal Gip nei riguardi del coimputato – Post che evidenziavano la sua adesione politica al movimento – Pregiudizio e grave inimicizia nei confronti del ricorrente – Dimostrazione – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – rel. Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/10/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente MOGINI Stefano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti di (OMISSIS), giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo 37 c.p.p., lettera b) e dell’articolo 37, lettera a), in relazione all’articolo 36 c.p.p., lettera d).
2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Erronea applicazione dell’articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera b) e vizi di motivazione in relazione al travisamento di prova decisiva ai fini della decisione. Il giudice ricusato avrebbe manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione relativa al ricorrente allorche’ ha emesso misura cautelare coercitiva nei confronti di (OMISSIS), all’epoca coimputato di (OMISSIS) nel medesimo procedimento (n. 57688/16 RGNR) poi oggetto di stralcio della posizione del ricorrente in autonomo procedimento (n. 45681/18), in relazione al quale lo stesso giudice non ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, fissando l’udienza di cui all’articolo 409 c.p.p., comma 2. Contrariamente agli assunti della Corte territoriale: a) l’analitico giudizio espresso nella sede pregiudicante in merito alla responsabilita’ di (OMISSIS) non avrebbe carattere incidentale e funzionale alla questione cautelare devoluta con riferimento al (OMISSIS); b) la circostanza che l’atto pregiudicante e quello pregiudicato siano stati compiuti nello stesso procedimento o in procedimenti diversi sarebbe irrilevante ai fini della ricusazione; c) le valutazioni che il giudice per le indagini preliminari e’ chiamato ad operare a seguito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero attengono al merito dell’ipotesi di accusa ed hanno carattere decisorio, e non meramente deliberativo e incidentale; d) (OMISSIS) non e’ indagato con (OMISSIS) e (OMISSIS) per i medesimi fatti corruttivi loro addebitati e la Corte di appello ha travisato il contenuto di intercettazione di conversazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) attribuendo al primo un rapporto con (OMISSIS) al quale egli sarebbe assolutamente estraneo.
2.2. Violazione dell’articolo 36 c.p.p., lettera d) e motivazione apparente in ordine alla inimicizia grave resa evidente dalla candidatura del giudice (OMISSIS) a Presidente della Regione Sicilia con schieramento politico avverso a quello del ricorrente e da scritti critici del suo movimento, nel corso della campagna elettorale, nei confronti del partito e dello stesso (OMISSIS). Oggetto di travisamento di prova decisiva, costituita dagli scritti e dalle espressioni di dissenso ideologico e contrapposizione politica relative alla campagna elettorale di (OMISSIS), sarebbe l’affermazione della Corte territoriale secondo cui “La pubblicazione del nome dell’istante tra i soggetti che hanno espresso un voto contrario al taglio delle pensioni d’oro non e’ riferibile in alcun modo al magistrato del quale e’ stata richiesta la ricusazione”.
3. Con motivo nuovo depositato in data 11/3/2020 il difensore del ricorrente ha sollecitato il promovimento di questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 34 c.p.p., comma 2-bis, in relazione agli articoli 34, 36 e 37 c.p.p. e con riferimento agli articoli 3, 24, 27, 101 e 111 Cost. e al principio di terzieta’ del giudice, nella parte in cui non prevede l’incompatibilita’ del giudice che e’ intervenuto in fase cautelare sullo stesso fatto, contestato al medesimo indagato o ad altro soggetto con questi concorrente nel medesimo reato, a conoscere della richiesta di archiviazione del pubblico ministero e in ordine al procedimento camerale di cui all’articolo 409 c.p.p., comma 2. Il ricorrente segnala a tale riguardo che l’ordinanza cautelare emessa nei confronti del coindagato (OMISSIS) riguarda lo stesso fatto-reato ab origine ascritto a (OMISSIS) nel medesimo procedimento, rispetto al quale il pubblico ministero si determinera’ poi a disporre nei confronti del ricorrente la separazione con formazione di autonomo procedimento, al fine di chiederne l’archiviazione. Il procedimento di archiviazione ex articolo 409 c.p.p., ha, nella prospettazione del ricorrente, carattere decisorio, poiche’ l’eventuale accoglimento della richiesta del pubblico ministero definirebbe il procedimento, mentre la reiezione della richiesta e il conseguente contraddittorio camerale possono condurre all’espletamento di ulteriori indagini o all’imputazione coatta, con conseguente passaggio alla fase processuale; sicche’ la relativa decisione sarebbe, al contempo, condizionata dalla precedente valutazione dei medesimi elementi operata dallo stesso giudice nella sede cautelare propria al coindagato e del tutto assimilabile alla funzione di giudizio, consistente in un apprezzamento del merito dell’accusa privo del carattere della sommarieta’, attribuita al giudice dell’udienza preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
1.1. La motivazione dell’ordinanza impugnata resiste alle critiche del ricorrente nella parte in cui la Corte territoriale ritiene non indebite, ma espresse nel perimetro proprio del giudizio cautelare nei confronti di (OMISSIS), le considerazioni ivi svolte dal giudice ricusato in ordine al ricorrente.
Infatti, in tema di ricusazione, e’ indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione solo quando l’esternazione viene espressa senza alcuna necessita’ funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi, Rv. 264985; Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, dep. 2018, (OMISSIS) Gestioni S.p.a., Rv. 272274; Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Nicolasi, Rv. 243713).
Il provvedimento impugnato giustifica invece in modo del tutto congruo e immune da vizi logici o giuridici la diretta riferibilita’ dell’intera motivazione dell’ordinanza emessa sulla richiesta formulata dal pubblico ministero nei confronti di (OMISSIS) alle funzioni esercitate dal giudice (OMISSIS) in sede cautelare. In particolare, corretto deve ritenersi il rilievo della Corte territoriale secondo cui, al tempo dell’emissione dell’ordinanza cautelare in questione, il relativo procedimento vedeva iscritti lo stesso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Lo stesso ricorrente, del resto, nel motivo nuovo proposto con atto depositato l’11/3/2020, riconosce che “l’apparato motivazionale del provvedimento coercitivo investe altri soggetti nei cui confronti vengono elevate delle imputazioni che hanno ad oggetto il medesimo fatto penalmente rilevante ed afferiscono a fattispecie criminose che vengono ab origine ascritte all’odierno ricorrente”. Corretta deve dunque ritenersi la prospettiva fatta propria dalla Corte di appello, secondo la quale l’originaria unicita’ del procedimento, relativo alla medesima vicenda, rende chiaro che tutte le argomentazioni di merito utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari per giustificare la valutazione di gravita’ indiziaria resa necessaria dalla richiesta cautelare nei confronti di (OMISSIS) – ivi comprese quelle riguardanti le condotte degli altri soggetti coinvolti, tra i quali (OMISSIS), e le fonti di prova, anche di natura captativa, valorizzate nell’istanza del pubblico ministero – rappresentano passaggi argomentativi fisiologicamente pertinenti al giudizio cautelare relativo al coindagato (OMISSIS), senza che le valutazioni concernenti il ricorrente possano ritenersi arbitrarie, esorbitanti o comunque estranee all’esercizio delle funzioni giudiziarie proprie alla specifica sede e fase del procedimento, poiche’ la posizione del ricusante e’ stata considerata dal G.i.p. in relazione ai temi a lui devoluti dal pubblico ministero con la suddetta richiesta cautelare, specie in riferimento all’appalto FM4 di Consip.
Mancando nel caso di specie l’attivita’ pregiudicante prevista all’articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera b), le altre doglianze proposte dal ricorrente col primo motivo di ricorso, anche in riferimento alla natura della sede – il procedimento di cui all’articolo 409 c.p.p., comma 2, – che si asserisce pregiudicata, risultano assorbite.
2. Le censure proposte dal ricorrente in ordine alla ritenuta insussistenza di inimicizia grave del giudice ricusato nei suoi confronti sono generiche e infondate.
Aspecifico deve in primo luogo ritenersi il rilievo secondo cui la Corte di appello avrebbe travisato il contenuto del “blog Sicilia dell’11/2/2019” allorche’ ha escluso che la pubblicazione del nome dell’istante tra i soggetti che hanno espresso un voto contrario al taglio delle pensioni d’oro fosse riferibile al magistrato ricusato. Posto che la grave inimicizia del giudice nei confronti della parte privata – che legittima la ricusazione secondo il disposto dell’articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera d), – deve rendersi palese sulla base di fatti e comportamenti che riguardino direttamente il magistrato interessato (Sez. 6, n. 1228 del 03/11/2003, Vitalone, Rv. 228333), nel ricorso non viene infatti richiamato alcun elemento dal quale sia possibile ricondurre personalmente al giudice ricusato la paternita’ dell’articolo in questione.
Inoltre, l’ordinanza impugnata mostra di aver compiutamente e adeguatamente valutato gli articoli e i post allegati dalla difesa allorche’ afferma che essi evidenziano esclusivamente l’espressione dell’orientamento politico che avrebbe condotto (OMISSIS) ad essere candidato alla Presidenza della Regione Sicilia per il Movimento Italiani Liberi e Forti ed esclude che da essi sia possibile desumere una manifestazione di dissenso ideologico e culturale rispetto all’attivita’ politica svolta dal ricorrente e, tantomeno, una grave inimicizia verso il ricorrente da parte del suo giudice naturale. Tale argomentare appare del resto pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di ricusazione, “non possono assumere di per se’ sole rilevanza come manifestazioni di “inimicizia grave” espressioni di dissenso, anche radicale, nei confronti di persone che rivestono un ruolo politico di spicco, collegate con lo svolgimento di tale ruolo, fatta salva l’ipotesi che dalle stesse condotte (n.d.r.: e, secondo la sentenza impugnata, non e’ questo il caso del giudice (OMISSIS)) possano desumersi – con evidenza – comportamenti che, per le loro congiunte caratteristiche di qualita’, modalita’, intensita’, frequenza, tipologia di intervento, prossimita’ temporale al momento del giudizio, unidirezionalita’, e, soprattutto “personalizzazione”, determinino una complessiva realta’ relazionale (giudice – imputato) idonea a far desumere, secondo l’id quod plerumque accidit, e con riferimento a massime di comune esperienza, un esito significativo in capo al giudice di avversione che da “politica” si trasformi in “personale” e diventi incompatibile con le logiche di neutrale professionalita’, che devono invece informare la condotta delle persone cui e’ istituzionalmente affidato il giudizio di penale responsabilita’ dell’accusato” (cosi’, testualmente, Sez. 6, n. 3499 del 16/12/2008, dep. 2009, Berlusconi, Rv. 243571; vedi, altresi’, tra molte, Sez. 1, n. 50848 del 15/05/2018, Riva, Rv. 274755, secondo cui in tema di ricusazione, non integrano inimicizia grave, ai sensi dell’articolo 36 c.p.p., comma 1, lettera d) e articolo 37 c.p.p., comma 1, lettera a), le manifestazioni di dissenso ideologico e culturale, anche radicale, rispetto all’attivita’ svolta dagli imputati, non accompagnate da alcun rapporto di conoscenza con gli stessi che possa tradursi in un’avversione di tipo personale del giudice o dei suoi prossimi congiunti).
Pertanto, le censure proposte sul punto dal ricorrente, oltre che essere irrimediabilmente versate in fatto, si sostanziano nella sollecitazione in questa sede di legittimita’ di un’inammissibile riconsiderazione del compendio documentale acquisito e gia’ compiutamente valutato dalla Corte territoriale.
3. La questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 34 c.p.p., comma 2-bis, nella parte in cui non prevede l’incompatibilita’ del giudice per le indagini preliminari che e’ intervenuto in fase cautelare sullo stesso fatto, contestato al medesimo indagato o ad altro soggetto con esso concorrente nel medesimo reato, rispetto al procedimento di archiviazione di cui all’articolo 409 c.p.p., comma 2, manca del necessario requisito di rilevanza.
L’accoglimento della richiesta di controllo di costituzionalita’ condurrebbe infatti, in ipotesi, all’estensione dei casi di incompatibilita’ del giudice per le indagini preliminari attualmente previsti dall’articolo 34 c.p.p., comma 2-bis. Tale estensione determinerebbe poi, per effetto del richiamo operato dall’articolo 36, lettera g) del codice di rito ai casi di incompatibilita’ di cui all’articolo 34 dello stesso codice e di quello, al primo collegato e successivo, operato dall’articolo 37 c.p.p., lettera a), alle ipotesi di cui al citato articolo 36, lettera g), la possibilita’ per le parti di richiedere la ricusazione del giudice per le indagini preliminari che si trovi nella situazione prefigurata nel motivo nuovo presentato l’11/3/2020.
Orbene, nel caso di specie la dichiarazione di ricusazione del giudice (OMISSIS) e’ stata originariamente proposta ai sensi dell’articolo 37 c.p.p., lettera b) con riferimento alla predicata previa manifestazione indebita del proprio convincimento, nonche’, ai sensi dell’articolo 37 c.p.p., lettera a), in relazione all’articolo 36, lettera d) dello stesso codice, con riferimento all’ipotesi di inimicizia grave ivi prevista. La declaratoria di incostituzionalita’ non potrebbe dunque incidere sulla definizione del presente giudizio di ricusazione, promosso in relazione ad ipotesi non interessate dall’eventuale pronuncia di incostituzionalita’. Infatti, la dichiarazione di ricusazione in esame non e’ stata proposta per l’ipotesi prevista dall’articolo 37 c.p.p., lettera a), in relazione all’articolo 36, lettera g) e alle situazioni di incompatibilita’ stabilite dall’articolo 34 c.p.p.. Ne’ il controllo di costituzionalita’ sollecitato in questa sede con motivo nuovo puo’ valere ad estendere, ora per allora, la causa petendi della proposta dichiarazione di ricusazione.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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