Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7137.
La massima estrapolata:
In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un “tutt’uno” con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.
Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7137
Data udienza 29 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Fallimento – Revoca del concordato preventivo – Reclamo – Presupposti – Articolo 173 legge fallimentare – Onere della prova – Articoli 132 e 210 cpc – Motivazione del giudice di merito – Criteri – Articolo 365 cpc – Procura speciale – Requisiti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19509-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappres. p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona della curatrice fallimentare p.t., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in atti;
– controricorrente –
nonche’
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1267/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Vicenza revoco’ il concordato preventivo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., dichiarando, su istanza del Pubblico Ministero e del creditore (OMISSIS) s.r.l., il fallimento della predetta societa’, con sentenza emessa il (OMISSIS).
La (OMISSIS) s.r.l. propose reclamo avverso la suddetta sentenza di fallimento, con richiesta di prosecuzione della procedura concordataria; non si costituirono gli istanti per fallimento.
Con sentenza del 17.5.18, la Corte d’appello di Venezia respinse il reclamo, osservando che: la reclamante non aveva posto in discussione di non essere in grado di fornire l’esatta consistenza dei beni oggetto del magazzino, ne’ di poter consentire agli organi della procedura di effettuare una verifica sulla base di idonea documentazione dei beni, come invece disposto dal Tribunale nell’ambito del procedimento L. Fall., ex articolo 173; dalla relazione dell’esperto nominato dalla procedura si evinceva un ammanco di merce, fatto sul quale la reclamante non aveva fornito idonee giustificazioni; tale situazione impediva ai creditori di valutare, sulla base di reali e adeguati elementi di giudizio, la convenienza della procedura e la fattibilita’ del piano; il Tribunale aveva correttamente ritenuto inammissibile l’istanza di ordinare l’esibizione della contabilita’ della (OMISSIS) s.r.l. in quanto volta a supplire alle omissioni e alle carenze dell’attivita’ istruttoria della (OMISSIS) s.r.l. La (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) ricorrono in cassazione con due motivi.
Resiste la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. con controricorso – illustrato con memoria – eccependo l’inammissibilita’ dei motivi di ricorso. Non si sono costituite le parti intimate.
Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex articolo 380 bis c.p.c..
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo si denunzia violazione dell’articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 132 c.p.c, comma 2, n. 4, articolo 210 c.p.c., articolo 2697 c.c., e articolo 24 Cost., lamentando che la Corte d’appello, nel revocare il concordato, non aveva ammesso i mezzi di prova, la c.t.u., e i documenti allegati, predudendo la possibilita’ di dimostrare l’effettiva consistenza del magazzino aziendale attraverso la consegna alla societa’ affittuaria dell’azienda, (OMISSIS) s.r.l. dei beni descritti nella perizia prodotta, oggetto del magazzino (sufficiente ad attuare il concordato), in occasione della stipula del contratto d’affitto d’azienda e del contratto estimatorio.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 91 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese di giudizio, quale invalidita’ derivata dai vizi della sentenza impugnata di cui al primo motivo.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione, sollevata dalla parte controricorrente, di inesistenza o nullita’ della procura speciale secondo cui essa fu rilasciata prima del deposito della sentenza impugnata. Secondo l’eccipiente, cio’ risulta avvalorato dalla data indicata a margine della stessa procura, 18.1.2018, mentre la sentenza impugnata fu pubblicata il 17.5.18; tuttavia, la procura e’ riferita proprio a quest’ultima sentenza, per cui se ne dovrebbe dedurre che essa fu rilasciata in bianco prima del deposito della stessa sentenza.
Premesso cio’, la procura speciale non puo’ essere ritenuta viziata, alla luce dell’unico precedente di questa Corte applicabile nella fattispecie, a tenore del quale: “non puo’ considerarsi speciale, come l’articolo 365 c.p.c., prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso per cassazione, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimita’ ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma. Nella specie, invero, essendo stato il mandato rilasciato al difensore al margine di un foglio, quando ancora il ricorso non era stato redatto, non puo’ considerarsi un “tutt’uno” con lo stesso, e non puo’ quindi, attribuirsi alla parte la volonta’, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione” (Cass., n. 7974/2000).
Nel caso concreto, invece, poiche’ la procura speciale contiene uno specifico richiamo alla sentenza impugnata, puo’ dirsi che la parte ricorrente abbia espresso la volonta’ di promuovere il giudizio di cassazione.
Premesso cio’, il primo motivo e’ inammissibile. Invero, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a tenore del quale, “in tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura ai sensi della L. Fall., articolo 173, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza” (Cass., n. 15695/18; n. 25458/19).
Al riguardo, i ricorrenti hanno lamentato la mancata ammissione di vari mezzi di prova e della c.t.u. dedotti innanzi al Tribunale al fine di dimostrare l’effettiva consistenza del magazzino della societa’ in ordine alla proposta di concordato; la critica, pero’, non coglie la ratio decidendi, in quanto il Tribunale ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie perche’ tendenti a supplire alle omissioni attribuibili alla stessa parte ricorrente circa la tempestiva e corretta deduzione delle istanze istruttorie..
Inoltre, il motivo riguarda una doglianza nuova, afferente alla mancata ammissione di mezzi di prova, non esplicitata tra i motivi di reclamo, come si evince dal decreto impugnato e dagli atti.
Il secondo motivo e’ assorbito dall’inammissibilita’ del primo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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