In tema di ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 21 luglio 2020, n. 21826.

Massima estrapolata:

In tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio. (Fattispecie di declaratoria di inammissibilità assunta “de plano” dal presidente del tribunale di sorveglianza fuori delle ipotesi previste alla legge).

Sentenza 21 luglio 2020, n. 21826

Data udienza 17 luglio 2020

Tag – parola chiave: Sorveglianza – Istanza di detenzione domiciliare – Inammissibilità de plano – Presupposti ex art. 666 comma 2 cpp – Insussistenza – Divieto della detenzione domiciliare ex art. 58 quater comma 3 ord pen nei confronti del condannato a cui sia stata revocata nel triennio precedente la misura alternativa – Esclusione del divieto in caso di richiesta della detenzione unitamente al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena per chi è affetto da infermità fisica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 28/01/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Dr. TASSONE Kate, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, l’istanza di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di (OMISSIS) a norma dell’articolo 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. nell’ipotesi di cui all’articolo 147 c.p., in forza del divieto previsto dall’articolo 58-quater, comma 3, ord. pen..
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perche’, pur essendo stata effettivamente revocata la precedente misura della detenzione domiciliare, non deve farsi applicazione del divieto di cui all’articolo 58-quater ord. pen. in quanto la nuova istanza e’ stata presentata per ottenere il differimento dell’esecuzione, per gravi motivi di salute, a norma dell’articolo 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. nell’ipotesi di cui all’articolo 147 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. E’ utile precisare che la declaratoria di inammissibilita’ puo’ essere assunta de plano dal presidente del collegio, a norma dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, soltanto quando l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo ne’ valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714).
Nel caso di specie il provvedimento e’ stato assunto al di fuori delle ipotesi previste dalla legge poiche’ la rilevata causa di manifesta inammissibilita’, derivante dal divieto contenuto dell’articolo 58-quater, comma 3, ord. pen. e’ insussistente.
2.1. La giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ da tempo avuto modo di affermare che “il divieto di concessione di benefici al condannato nei cui confronti sia stata revocata la misura alternativa non opera rispetto alla detenzione domiciliare disposta congiuntamente al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermita’ fisica” (Sez. 1, n. 8993 del 13/02/2008, P.G. in proc. Squeo, Rv. 238948; in precedenza: Sez. 1, n. 17208 del 19/02/2001, Mangino, Rv. 218762) e che tale divieto della detenzione domiciliare non si applica neppure ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis ord. pen. ove sussistono le condizioni di grave infermita’ fisica che giustificherebbero il rinvio della esecuzione della pena ex articolo 147 c.p. (Sez. 1, n. 18439 del 05/04/2013, Lo Bianco, Rv. 255851).
Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha rimosso il divieto della concessione della detenzione domiciliare speciale, prevista dalla L. n. 354 del 1975, articolo 47-quinquies, al condannato nei cui confronti e’ stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel cit. articolo 58-quater, comma 2, nonche’ al condannato nei cui confronti e’ stata disposta la revoca di una delle misure indicate al cit. articolo 58-quater, comma 2, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti (Corte costituzionale sentenza n. 187 del 2019), cosi’ giudicando costituzionalmente illegittimo ogni automatismo preclusivo che impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare il caso concreto.
2.2. Alla luce dei sopra richiamati i precedenti giurisprudenziali, che il Collegio intende fermamente richiamare, e della piu’ recente giurisprudenza costituzionale, deve concludersi che il divieto ex articolo 58-quater, comma 3, ord. pen., di concessione di benefici al condannato nei cui confronti sia stata revocata nel triennio la misura alternativa non opera quando la detenzione domiciliare e’ richiesta congiuntamente al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermita’ fisica ex articolo 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. nell’ipotesi di cui all’articolo 147 c.p..
3. Il provvedimento impugnato va percio’ annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari perche’, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto, proceda, nel contraddittorio pieno delle parti, ad esaminare l’istanza dell’interessato.
3.1. L’annullamento del provvedimento impugnato e’ disposto con rinvio per le ragioni di seguito esposte.
Non puo’, in effetti, essere disposto l’annullamento senza rinvio perche’ non ricorre nessuno dei casi tassativamente previsti dall’articolo 620 c.p.p. e, in particolare, non si tratta di un provvedimento non consentito dalla legge (lettera d), in quanto sussiste in astratto il potere del presidente del collegio di dichiarare de plano l’inammissibilita’ della richiesta per manifesta infondatezza, ma tale potere e’ stato male esercitato nel caso di specie.
Viceversa, ricorre l’ipotesi della nullita’ assoluta del provvedimento ex articolo 179 c.p.p., in quanto, non ricorrendo l’ipotesi prevista dall’articolo 666 c.p.p., comma 2, il presidente del collegio avrebbe dovuto fissare l’udienza camerale facendone dare avviso all’interessato e al difensore (circa la nullita’ per l’omesso avviso al difensore, si veda: Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327).
In conseguenza di tale nullita’, che attiene alla regolarita’ del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio che costituisce, del resto, la regola generale prevista per le ipotesi annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, alla luce della clausola di eccettuazione posta in esordio dell’articolo 623 c.p.p. (“fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622”).
D’altra parte, ricorre un caso analogo a quello previsto dall’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera b), ipotesi alla quale occorre fare riferimento nel caso di specie. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce, mediante il richiamo all’articolo 604 c.p.p., comma 4, che la Corte di legittimita’ dispone l’annullamento con rinvio proprio nel caso in cui sia accertata una causa di nullita’ ex articolo 179 c.p.p., come accertato nel caso in esame.
3.2. Resta fermo, infine, che “in caso di annullamento con rinvio del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione dichiara de plano l’inammissibilita’ dell’istanza, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, non e’ configurabile l’incompatibilita’ del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio” (Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019 dep. 2020, Marcello, Rv. 278461).

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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