In tema di ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11659.

La massima estrapolata:

In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che censuri la statuizione del giudice d’appello per aver ritenuto precluso l’esame dell’eccezione di prescrizione, oggetto di pronuncia di rigetto da parte del tribunale, perché non formulata con apposito motivo di appello incidentale, ha l’onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene errata tale statuizione, il tenore della sua eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, evidenziandone la tempestività nonché le ragioni del rigetto (ovvero gli elementi da cui desumere il suo omesso esame), non potendosi limitare a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo.

Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11659

Data udienza 11 febbraio 2020

Tag – parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – INDENNITA’

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12880/2014 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 723/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/06/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

che:
Con citazione notificata il 6.3.92, (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Foggia il (OMISSIS) e l’Agenzia per l’Area di Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, esponendo: che erano stati emessi a favore di entrambi gli enti convenuti due decreti d’occupazione temporanea di terreni di sua proprieta’, rispettivamente nel 1971 e 1979; che, nel secondo procedimento, era stato emesso decreto d’esproprio il 14.4.87, dopo la scadenza dell’occupazione temporanea; di aver impugnato tale decreto innanzi al giudice amministrativo.
Pertanto, l’attore chiese, previa disapplicazione del decreto d’espropriazione, il risarcimento dei danni relativi all’eventuale irreversibile trasformazione dei terreni di sua proprieta’ e per il relativo mancato godimento, nonche’ la restituzione delle aree non irreversibilmente trasformate, con connesso risarcimento.
Si costitui’ il (OMISSIS).
Con sentenza del 9.6.05 il Tribunale rigetto’ la domanda; avverso tale sentenza il (OMISSIS) propose appello. Integrato il contraddittorio con il Ministero delle Infrastrutture, con sentenza del 25.8.11 la Corte d’appello di Bari rigetto’ l’appello, limitatamente al rapporto con il Ministero, rilevando che il decreto d’espropriazione era stato ritenuto legittimo con sentenza del Tar emessa il 9.10.97, passata in giudicato; con contestuale pronuncia non definitiva sull’appello nei confronti del Consorzio, la Corte territoriale rigetto’ l’impugnazione, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio. Con sentenza del 9.4.13, la Corte d’appello determino’ l’indennita’ d’esproprio nella somma di Euro 293.793,58 e l’indennita’ d’occupazione nella somma di Euro 111.963,53, ordinando al Consorzio di versare le suddette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratta la somma gia’ versata.
Il Consorzio propone ricorso per cassazione avverso le sentenze non definitiva del 2011 e definitiva del 2013, affidato a quattro motivi. Resiste (OMISSIS) con controricorso, illustrato con memoria.
Con ordinanza interlocutoria emessa l’11.6.19, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisire i fascicoli dei due gradi di merito.

RITENUTO

che:
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 112, c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte territoriale, nel determinare le indennita’ d’esproprio e di occupazione, affermato di aver pronunciato sull’appello del (OMISSIS) quale giudice di primo grado, in quanto la domanda indennitaria non era stata in realta’ proposta in primo grado, ma formulata per la prima volta nelle conclusioni dell’atto d’appello, avendo invece l’attore introdotto una causa risarcitoria lamentando l’illegittimita’ dell’espropriazione.
Con il secondo motivo e’ dedotta la nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 99 c.p.c., in relazione all’articolo 112 c.p.c., articolo 163 c.p.c., commi 3 e 4, articolo 164 c.p.c., commi 4 e 5, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente interpretato e qualificato la domanda proposta dal (OMISSIS) quale opposizione alla stima, mentre essa era invece da qualificare come domanda risarcitoria. Inoltre, il ricorrente lamenta la nullita’ della domanda per incertezza del petitum.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2964 c.c. e segg., in relazione alla L. n. 865 del 1971, articolo 19, per l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto all’indennita’ d’espropriazione e di occupazione, nonche’ vizio di ultrapetizione con riferimento a quest’ultima indennita’. Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte di merito, non avendo qualificato la domanda del (OMISSIS) come risarcitoria, non abbia ritenuto che il relativo diritto sarebbe stato prescritto per decorso del decennio di cui all’articolo 2946 c.c., poiche’ il decreto d’esproprio fu emesso 19 anni prima della domanda stessa, mentre per l’occupazione il termine di prescrizione decorreva dalle singole annualita’.
Con il quarto motivo e’ dedotta l’erronea ed insufficiente motivazione sul criterio di stima delle indennita’ d’esproprio e d’occupazione, nonche’ violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articoli 32, 37 e 50, in quanto la Corte d’appello, recependo acriticamente le conclusioni del c.t.u., ha determinato l’indennita’ sulla base di un valore stimato in una data successiva allo stesso esproprio, senza tener conto che la procedura ablativa fu finalizzata all’attuazione del piano regolatore ASI, liquidando l’indennita’ d’occupazione temporanea nonostante il (OMISSIS) non avesse mai abbandonato il terreno espropriato.
Anzitutto, va rilevato che e’ infondata l’istanza formulata in data 22.1.2019 dal difensore del (OMISSIS) il quale ha chiesto l’interruzione del giudizio per l’intervenuto decesso del suo assistito (avvenuto l’11.9.17). Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimita’, non e’ applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, ne’ consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass., n. 1757/16; n. 24635/15).
I primi due motivi – esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi – sono infondati.
Al riguardo, va osservato che, in tema di espropriazione per pubblica utilita’, nel caso in cui, nel corso del giudizio proposto per il risarcimento del danno da occupazione illegittima, sopravvenga il rituale e tempestivo decreto di espropriazione, la domanda risarcitoria si converte automaticamente in quella di opposizione alla stima, senza necessita’ di espressa domanda di liquidazione dell’indennita’, stante la garanzia costituzionale secondo cui la proprieta’ non tollera il sacrificio senza adeguato ristoro per il titolare (Cass., n. 15936/17; n. 18975/11). Tale principio e’ stato applicato anche nel caso in cui la parte abbia denunciato l’illegittimita’ della procedura espropriativa, e, quindi, del decreto di esproprio, poi ritenuto in appello valido e tempestivo (Cass., n. 4358 del 2003; 23772 del 2004).
Nel caso concreto, il decreto d’espropriazione fu emesso anteriormente alla notificazione della citazione introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale, in cui il (OMISSIS) aveva contestato l’illegittimita’ del suddetto decreto d’espropriazione, essendo pertanto operante la conversione della domanda risarcitoria in quella indennitaria nel procedimento innanzi alla Corte d’appello quale giudice di primo grado.
Dagli atti emerge, peraltro, che la Corte territoriale abbia interpretato correttamente la domanda del (OMISSIS), mediante l’accertamento, insindacabile in questa sede, che l’attore, in primo grado, all’udienza del 17.6.96, aggiunse o sostitui’ all’originaria domanda risarcitoria quella relativa alle due indennita’.
Il terzo motivo e’ infondato. Il ricorrente si duole che la Corte di merito, nella sentenza definitiva del 2013, abbia rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto all’indennita’ d’espropriazione poiche’ non era stata formulata la relativa domanda, neppure in subordine a quella risarcitoria, avendo l’attore fatto riferimento all’indennita’ d’espropriazione solo nelle conclusioni dell’atto d’appello in maniera generica.
Ora, va osservato che la suddetta conversione della domanda risarcitoria nella domanda indennitaria – oggetto di esame in ordine ai primi due motivi – determina l’infondatezza dell’eccezione sollevata, in quanto la notifica della citazione nel 1992 interruppe il termine decennale rispetto alla data del decreto d’espropriazione emesso nel 1987.
Circa l’indennita’ d’occupazione, giova anzitutto evidenziare che il ricorrente non indica in quale atto avrebbe sollevato l’eccezione di prescrizione, per cui il ricorso e’ privo di autosufficienza in ordine a tale profilo; invece, dalla sentenza impugnata si evince che fu eccepita la prescrizione solo riguardo all’indennita’ d’espropriazione, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.
Al riguardo, va richiamato l’orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuita’, secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che censuri la statuizione del giudice d’appello per aver ritenuto precluso l’esame dell’eccezione di prescrizione, oggetto di pronuncia di rigetto da parte del tribunale, perche’ non formulata con specifico motivo di appello incidentale, ha l’onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene errata tale statuizione, il tenore della sua eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, la sentenza di primo grado che l’abbia esaminata (o non esaminata), evidenziando la pretesa tempestivita’ nonche’ le ragioni del rigetto (ovvero gli elementi da cui desumere il suo omesso esame), e non puo’ limitarsi a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo (Cass., n. 21645/14; n. 20405/06).
Il quarto motivo e’ inammissibile. Il ricorrente, nel lamentare che la stima dell’indennita’ d’esproprio non sia stata corretta perche’ non correlata alla data del decreto, formula una critica generica diretta al riesame del merito. Inoltre, la doglianza afferente all’insufficienza argomentativa – per aver il giudice d’appello recepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. circa la giustificazione dello scostamento di tale stima dal valore all’attualita’ – e’ parimenti inammissibile poiche’ fondata sulla versione inapplicabile ratione temporis dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Infine, la doglianza relativa al fatto che il (OMISSIS) non avrebbe mai abbandonato il fondo ablato appare anche riferirsi a questione nuova, non desumibile dagli atti.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente il pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *