In tema di riciclaggio e la mera detenzione di un bene

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 20 ottobre 2020, n. 29002.

In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l’identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l’affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest’ultimo, anche a titolo di concorso, all’apposizione della seconda targa).

Sentenza 20 ottobre 2020, n. 29002

Data udienza 9 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Riciclaggio – Autoveicoli – Modificazione del bene di origine furtiva – Applicazione di seconda targa – Necessità di identificare il soggetto autore della modifica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO D. – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfre – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergi – Consigliere

Dott. PERROTTI Massi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. PEDICINI Ettore, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) per la parte civile, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11/6/2019 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, confermava la condanna di (OMISSIS) alla pena di due anni di reclusione e 600 Euro di multa per il delitto di riciclaggio, assolvendolo per la contravvenzione prevista dall’articolo 116 C.d.S., perche’ non piu’ prevista dalla legge come reato.
Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, l’imputato aveva applicato un’altra targa sopra quella originaria di un motociclo provento di furto.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Con unico motivo, rubricato come “vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova”, in realta’ il ricorrente deduce che i giudici di merito non “hanno operato un accurato controllo sul soggetto che abbia in concreto posto in essere gli atti idonei a manomettere la targa originaria” e che “la sovrapposizione posticcia della targa su quella originale non e’ con evidenza condotta diretta ad ostacolare l’attivita’ di identificazione della targa originaria”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato limitatamente al punto inerente alla qualificazione giuridica del fatto.
2. E’ inammissibile il motivo con il quale, per la prima volta in ricorso, e’ stata sostenuta l’insussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di riciclaggio, in ragione della inidoneita’ dell’operazione compiuta (applicazione di una seconda targa sopra quella originale) ad ostacolare la provenienza delittuosa del mezzo.
Con l’appello, infatti, la difesa aveva sostenuto che l’imputato non era consapevole delle operazioni effettuate da altri sul motociclo, “atte ad impedire l’identificazione dello stesso”.
Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’articolo 609 c.p.p., comma 2, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perche’ non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).
In ogni caso, con specifico riferimento al caso dei veicoli, va ribadito che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attivita’ che impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne e’ stato spogliato, cio’ in quanto con la norma incriminatrice di cui all’articolo 648 bis c.p., il legislatore ha voluto reprimere sia le attivita’ che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori (ad esempio falsificazione della carta di circolazione), sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, Gagliano, Rv. 276562, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271533; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, Bonnici, Rv. 256454; da ultimo v. Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, Caprioli, non mass.).
L’applicazione di una seconda targa su quella originale era operazione certamente idonea a rendere maggiormente difficoltosa l’individuazione dell’origine furtiva del ciclomotore.
3. I giudici di merito, poi, sulla base anche di alcune conversazioni intercettate, hanno adeguatamente e logicamente motivato anche in ordine alla consapevolezza in capo all’imputato della provenienza delittuosa del motociclo e della presenza della seconda targa.
Manca, pero’, in entrambe le sentenze, un riferimento alla partecipazione, materiale o morale, di (OMISSIS) alla pregressa operazione di apposizione della targa, alla quale – secondo la deduzione difensiva, sia pure sinteticamente riproposta – il ricorrente sarebbe stato estraneo.
Non risulta neppure che la targa appartenesse all’imputato, che certamente aveva il possesso del bene.
Tuttavia, secondo un principio gia’ affermato da questa Corte, “perche’ si configuri la fattispecie del reato di cui all’articolo 648 bis c.p., non e’ sufficiente pero’ il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa, occorrendo un “quid pluris” idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all’imputato” (cosi’ Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, Cariati, Rv. 265097; in senso conforme, piu’ di recente, v. Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017, Zanni, non mass.).
Uniformandosi a detto principio, la Corte di appello valutera’ se sussistano altri elementi, diversi da quello del mero possesso del ciclomotore, dai quali desumere che il ricorrente abbia apportato un contributo causale alla operazione di apposizione della seconda targa.
In caso di esito negativo, il fatto dovrebbe essere riqualificato nella meno grave ipotesi di ricettazione, con la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
4. La sentenza, pertanto, ai limitati fini ora indicati, va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvedera’ altresi’ alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Spese della parte civile al definitivo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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