Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26135.
In tema di revoca di un amministratore di condominio.
Avverso il decreto con il quale la Corte d’appello, nel decidere sull’istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, cod. civ. e 64 disp. att. cod. civ.
Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26135. In tema di revoca di un amministratore di condominio
Data udienza 29 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Revoca dell’amministratore – Condanna di una parte al pagamento delle spese – Ricorribilità per cassazione – Applicazione del criterio generale della soccombenza – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2644-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO DI MILANO depositata il 27/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), condomino del condominio sito in Vigevano, via Donizetti 6, ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte d’appello di Milano, di rigetto del reclamo dal medesimo proposto contro il provvedimento del Tribunale di Pavia, con il quale era stata rigettata l’istanza di revoca dell’amministratore del condominio (OMISSIS).
La Corte d’appello, nel rigettare il reclamo, ha condannato il (OMISSIS) al pagamento delle spese della fase.
Il ricorso e’ affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c. Si sostiene che il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio, in quanto procedimento di volontaria giurisdizione, si sottrae all’applicabilita’ delle regole dettate dagli articoli 91 c.p.c. e s.s. in materia di spese processuali.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Il ricorso e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Sulla scia di Cass. S.U., n. 20957 del 2003, la giurisprudenza della Corte e’ concorde e univoca nel riconoscere che il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c. (Cass. n. 28331/2017; n. 4696/2020; n. 15995/2017): “avverso il decreto con il quale la Corte d’appello, nel decidere sull’istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese e’ ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base all’articolo 1129 c.c., comma 11, e articolo 64 disp. att. c.c.” (Cass. n. 25682/2020).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese
Ci sono le condizioni per dare atto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply