In tema di revoca della sospensione condizionale della pena

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|11 dicembre 2020| n. 35563.

In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce.

Sentenza|11 dicembre 2020| n. 35563

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: PENA – SOSPENSIONE CONDIZIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere

Dott. MANCUSO L. F. A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TARANTO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/02/2020 del TRIBUNALE di TARANTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Ettore Pedicini che ha chiesto l’annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 27.2.2020 il Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, revocato la sospensione condizionale della pena concessa a (OMISSIS) con sentenza pronunciata, in data 17.11.2008, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 23.6.2009, mentre ha respinto l’ulteriore e analoga istanza relativa al medesimo beneficio concesso con sentenza pronunciata, in data 12.11.2012, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 6.12.2012.
Quanto alla decisione di rigetto della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza pronunciata, in data 12.11.2012, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 6.12.2012, il primo giudice ha rilevato che era sopravvenuta sentenza di condanna, ma per delitto commesso, in data 17.11.2012, posteriormente, e dunque non si era realizzata la fattispecie prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza pronunciata, in data 12.11.2012, dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile in data 6.12.2012.
Viene denunciata la violazione dell’articolo 168 c.p., in quanto nel quinquennio dalla irrevocabilita’ – in data 6.12.2012 – della sentenza che aveva concesso per la seconda volta il beneficio era sopravvenuta – in data 13.1.2015 sentenza di condanna, ad anni due e mesi quattro di reclusione, per delitto commesso – in data (OMISSIS) – anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva dato il beneficio, cosi’ risultando integrata la fattispecie prevista dall’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e va pronunciato annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di revoca della sospensione condizionale riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Taranto in data 12.11.2012, revoca che si dispone.
1. L’ordinanza impugnata da’ conto delle diverse sentenze di condanna pronunciate nei confronti di (OMISSIS) e rileva che il beneficio applicato con sentenza divenuta irrevocabile in data 6.12.2012 non doveva essere revocato non risultando integrata alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 168 c.p..
L’assunto e’ erroneo, in quanto dalla stessa esposizione del provvedimento impugnato risulta che e’ sopravvenuta, in data 13.1.2015 e quindi nel quinquennio dalla irrevocabilita’ della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, e quindi superiore al limite biennale di cui all’articolo 163 c.p., per delitto commesso in data (OMISSIS), e quindi anteriormente alla irrevocabilita’ della sentenza che aveva applicato il beneficio.
Sono dunque integrati tutti i requisiti richiesti, per la revoca di diritto del beneficio, dalla norma di cui all’articolo 168 c.p., comma 1, n. 2.
Con particolare riguardo al requisito della anteriorita’ del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: Loiero Rv. 265724) ha precisato che va rapportata alla data di irrevocabilita’ della sentenza che ha applicato il beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece ritenuto dal primo giudice.
2. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, potendo dare questa Corte i provvedimenti necessari, a norma dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), trattandosi di disporre la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, dovendosi fare applicazione del costante orientamento di legittimita’ secondo il quale “la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, illegittimamente rifiutata dal giudice dell’esecuzione, e’ disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata” (Sez. 1, 5/02/2009, P.M. in proc. Erra, Rv. 242885).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’istanza di revoca della sospensione condizionale riconosciuta con la sentenza del Tribunale di Taranto in data 12.11.2012, revoca che si dispone.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto.

 

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