In tema di restituzione in termini

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 14001.

Massima estrapolata:

In tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci – in virtù del pregresso regime – alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175.

Sentenza 7 maggio 2020, n. 14001

Data udienza 3 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi – Reato ex art.497 bis c.p. – Sentenza contumaciale – Notifica – Avviso di deposito dell’ordinanza di restituzione del termine per impugnare – Sterilizzazione della prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CORASANITI GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 gennaio 2019, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Novi Ligure, con la quale e’ stata affermata la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 497-bis c.p., consumato il (OMISSIS).
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino ha proposto ricorso l’imputato, con atto a firma del difensore, Avv. (OMISSIS), deducendo, con unico motivo, l’estinzione del reato per prescrizione per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto l’applicabilita’ dell’articolo 175 c.p.p., comma 8, alla fattispecie in disamina, in considerazione della disciplina transitoria introdotta dalla L. n. 67 del 2014, articolo 15-bis, pur non avendo siffatta disposizione inciso in alcun modo sui termini di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1. Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto sterilizzato, ai fini della prescrizione, il termine decorso tra la notifica all’imputato della sentenza contumaciale e dell’avviso di deposito dell’ordinanza di restituzione nel termine, secondo la disposizione di cui all’articolo 175 c.p.p., comma 8, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con L. 28 aprile 2014, n. 67, e richiamando la disposizione transitoria di cui all’articolo 15-bis della predetta legge, prospettandone l’applicazione al solo caso di decreto penale di condanna, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, in un quadro normativo sostanziale rimasto invariato ed in presenza di un difetto di coordinamento legislativo.
Trattasi di rilievo manifestamente inconducente.
1.2. Va premesso come l’istituto di cui all’articolo 175 c.p.p., secondo la fisionomia delineata dal Decreto Legge n. 17 del 2005, convertito, con modificazioni, con L. n. 60 del 2005, rispondesse alla necessita’ di adeguare il sistema processuale alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza della Corte Edu, che aveva segnalato la necessita’ di attribuire al giudice, investito della richiesta di restituzione nel termine: “l’obbligo di verificare se l’accusato avesse avuto la possibilita’ di avere conoscenza delle azioni giudiziarie a suo carico quando (…) fosse sorta su questo punto una contestazione a prima vista non manifestamente priva di serieta’” (Corte Edu, sent. 18/05/2004, Somogyi/Italia, § 72). E cio’ ancorche’, in generale, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non escluda la possibilita’ del processo in contumacia, sempre che all’accusato sia garantito, una volta venuto a conoscenza del processo, il diritto ad ottenere che un giudice si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell’accusa (C. Edu, sent. 12/02/2005, Colozza vs Italia, § 29; conf., ex plurimis, sent. 12/02/2015 Sanader vs. Croazia, § 78).
D’altro canto il giudice delle leggi ha sottolineato che, a fronte dei rilievi della giurisprudenza sovrannazionale circa la necessaria previsione di strumenti preventivi o ripristinatori per evitare processi a carico di contumaci inconsapevoli o per assicurare in un nuovo giudizio il pieno esercizio del diritto di difesa, la scelta del legislatore nazionale, operata con la norma in esame, di optare “per lo strumento delle misure ripristinatorie, per garantire comunque al contumace inconsapevole la possibilita’ di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa in giudizio” (Corte Cost., sent.n. 317 del 2009) non si ponesse, di per se’, in contrasto con la Costituzione. Dello stesso tenore e’ stato, del resto, il pronunciamento della Corte di Strasburgo, la quale non ha affermato che la scelta del legislatore italiano di optare per la soluzione restitutoria, invece che per quella caducatoria, fosse in contrasto con le norme CEDU, ma anzi ha ritenuto che la riformulazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, potesse essere idonea a sanare l’illegittima pronuncia contumaciale (C. Edu del 25/11/2008, Cat Berro c. Italia), sempre che l’opzione di non far regredire il procedimento, per non travolgere tutta l’attivita’ processuale posta in essere, non avesse a risolversi in un danno per chi non avesse avuto conoscenza del procedimento.
Dunque, perche’ la formulazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, – nei termini di cui a Decreto Legge n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005 -, possa dirsi conforme ai parametri costituzionali e convenzionali, e’ necessario che della norma in parola si dia un’ interpretazione per la quale l’imputato sia messo nella condizione di esercitare tutti i diritti di difesa di cui non abbia potuto avvalersi per la mancata conoscenza incolpevole del procedimento a suo carico, purche’ tale esercizio non stravolga o sia comunque incompatibile con la fase processuale (giudizio di appello) instaurata a seguito della restituzione nel termine.
Ne viene che la “tenuta costituzionale e convenzionale” del meccanismo ripristinatorio apprestato con il Decreto Legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, non puo’ essere apprezzata in astratto, ma nella misura in cui abbia consentito all’imputato, giudicato in primo grado senza aver avuto effettiva conoscenza del procedimento, di esercitare, attraverso l’impugnazione della sentenza, i diritti di difesa che gli erano stati preclusi.
1.2. L’istituto della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, e’ stato radicalmente modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, articolo 11, comma 6, (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreperibili), in quanto – nel quadro ed in rapporto alla intervenuta eliminazione dell’istituto della contumacia ed alla previsione di un apposito rimedio straordinario revocatorio del giudicato, previsto sotto l’articolo 625-ter c.p.p., ora 629-bis c.p.p., e denominato “rescissione del giudicato” (attivabile nel caso in cui l’interessato abbia avuto conoscenza del processo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, provando che l’assenza e’ stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo) – l’ambito applicativo del “vecchio” articolo 175, comma 2, e’ stato limitato alla ipotesi del decreto penale di condanna divenuto esecutivo senza che il condannato ne abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza, sempre che non vi sia stata rinuncia espressa alla opposizione.
1.3. Il problema se tale novellazione, che corrisponde, nella sostanza, ad una intervenuta abrogazione, in parte qua, dell’istituto oggetto del presente ricorso, trovi applicazione nei procedimenti in corso, in ragione del principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle norme processuali, e’ stato risolto dalla citata L. n. 67 del 2014, articolo 15 bis, inserito dalla L. 11 agosto 2014 con decorrenza dal 22 agosto 2014, che ha stabilito come le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-quater, introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l’imputato sia gia’ stato dichiarato contumace, processi che continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti.
Come affermato da questa Corte nella sentenza n. 23882 del 27/05/2014 Rv. 259634, con il richiamo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di irretroattivita’, “se si ha riguardo al contenuto della disciplina che la L. n. 67 del 2014, ha dettato nel capo terzo, ove – negli articoli da 9 a 15 – sono state introdotte disposizioni profondamente innovative in tema di procedimento in assenza, attraverso una rimodulazione delle sequenze e degli istituti tesi ad assicurare la partecipazione dell’imputato al processo, e se si considera la intima correlazione che lega fra loro l’intera gamma delle previsioni che scandiscono la nuova “dinamica” ed i relativi presupposti, non potra’ che concludersi nel senso che tra la “vecchia” disciplina del procedimento in contumacia e degli istituti ad essa coesi – tra cui la notifica dell’estratto contumaciale e la restituzione nel termine per proporre impugnazione – non possano ammettersi “contaminazioni” parziali ad opera delle nuove previsioni, pena, altrimenti, l’innesto di un tertium genus processuale, privo di qualsiasi coerenza, giustificazione sistematica e base normativa.
Donde la previgente formulazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui prevede(va) il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla L. n. 67 del 2014, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano gia’ stati dichiarati contumaci in virtu’ del pregresso regime normativo, alla data del 22 agosto 2014.
Nella delineata prospettiva, e’ appena il caso di rilevare come l’eliminazione dell’istituto della contumacia e l’adozione di specifiche disposizioni transitorie regolanti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 renda del tutto corretta l’espunzione, dall’articolo 175 c.p.p., comma 2 nella nova formulazione, del riferimento alla sentenza contumaciale.
2. Nel quadro cosi’ delineato, si inserisce la richiamata disposizione transitoria di cui alla citata L. n. 67 del 2014, articolo 15-bis, secondo la quale la sterilizzazione della prescrizione per il tempo intercorso tra la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza e del provvedimento di restituzione nel termine opera nei procedimenti – quale quello in disamina – per i quali, alla data di entrata in vigore della predetta legge, sia gia’ stata pronunciata sentenza.
Di guisa che, nell’ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal medesimo articolo 175, comma 8 (Sez. 7, n. 39704 del 10/09/2015, Pascarella, Rv. 264767).
Questa, peraltro, e’ la prospettiva nella quale la questione in disamina e’ stata affronta dal diritto vivente, che, con la sentenza n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107, ha affermato che la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’articolo 15-bis della legge citata, e’ costituzionalmente e convenzionalmente conforme nella misura in cui comporti la facolta’ per l’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di esercitare pienamente nel giudizio di appello il proprio diritto di difesa, ad esempio essendo ammesso a un rito alternativo al dibattimento.
Ne consegue che correttamente la Corte territoriale, richiamando la norma transitoria di cui alla citata L. n. 67 del 2014, articolo 15-bis, ha ritenuto applicabile la previgente disposizione al caso in disamina, nel quale la sentenza contumaciale era stata deliberata l’8 ottobre 2009.
2. Ne’ la previsione della sterilizzazione della prescrizione ai sensi dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, si espone a dubbi di legittimita’ costituzionale, in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (articoli 3 e 111 Cost.), trattandosi di una clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo scopo stesso dell’istituto, che verrebbe meno con la prescrizione (Sez. 5, n. 32426 del 15/05/2019, UNIAMSKYI, Rv. 277101).
3. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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