Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29584.
In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, vanno intesi non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all’aumento della produttività non rallentata dal rispetto delle norma cautelare.
Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29584
Data udienza 22 settembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Lesioni colpose – Infortunio sul lavoro – Violazione normativa antinfortunistica – Violazione regole cautelari – Società S.p.a. – Responsabilità amministrativa ente – Criterio di imputazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.P.A.;
avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere CAPPELLO Gabriella;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. CARDIA Delia, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata dalla (OMISSIS) S.p.A. e dalla (OMISSIS) s.n.c., dichiarate responsabili dell’illecito amministrativo rispettivamente contestato ai capi b) e c) della rubrica, in relazione alle lesioni personali colpose subite dai lavoratori (OMISSIS) e (OMISSIS), in occasione dell’infortunio descritto al capo a), ha rideterminato la sanzione pecuniaria nei confronti della sola (OMISSIS) s.n.c. e confermato nel resto.
2. Sulla scorta di quanto esposto nella sentenza impugnata, questi sono i fatti accaduti il (OMISSIS) ai danni dei due dipendenti della ditta (OMISSIS) s.n.c..
Costoro, impegnati nella esecuzione di lavori su incarico della (OMISSIS) S.p.A. presso un capannone industriale, ad un certo punto erano saliti, insieme a un terzo, sulla copertura del capannone, dalla quale erano stati rimossi due pannelli, camminando sulle travi portanti. A seguito del cedimento di uno dei pannelli, i due erano precipitati nel solaio sottostante da un’altezza di circa tre metri, riportando le lesioni descritte in imputazione.
Dalle indagini effettuate, era emerso che la ditta (OMISSIS) era intervenuta nel cantiere in questione, nel quale era in costruzione un capannone commissionato alla (OMISSIS) s.r.l., senza alcun contratto con la committente (OMISSIS), ma su incarico dell’uomo di fiducia di questa, (OMISSIS), al fine di velocizzare i lavori, che prevedevano la realizzazione di un solaio nel capannone tramite la rimozione di pannelli dal tetto per consentire il passaggio di un braccio di autopompa per la gittata del cemento all’interno; il tutto in difformita’ rispetto al progetto (in base al quale, invece, la gittata avrebbe dovuto essere effettuata dall’amministratore unico della ditta (OMISSIS) s.r.l. con una tecnica piu’ lenta, ma conforme alle prescrizioni di sicurezza). La repentinita’ della decisione del (OMISSIS) aveva reso impossibile avvisare il (OMISSIS), responsabile del coordinamento della sicurezza per la (OMISSIS) S.p.A. Dalle indagini era pure emerso che non erano stati svolti corsi sulla sicurezza e che i lavoratori non erano stati muniti di imbracature di ancoraggio o di cinture di sicurezza.
Secondo il primo giudice, l’iniziativa di realizzare la gittata dall’alto, mediante la rimozione dei pannelli dal tetto, era stata presa estemporaneamente dal (OMISSIS) nell’interesse dell’ente, in spregio alle regole cautelari e tale atteggiamento sarebbe stato condiviso dalla ditta, alla quale era stato dato l’incarico di eseguire quel lavoro. Cio’ avrebbe procurato alla (OMISSIS) s.n.c. il vantaggio di poter fruire immediatamente della commessa, senza accollarsi costi di gestione derivanti dal rispetto della normativa antinfortunistica; alla (OMISSIS), la possibilita’ di realizzare piu’ celermente i lavori rispetto al progetto originario.
3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso la (OMISSIS) S.p.A., formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilita’ amministrativa dell’ente, assumendo il difetto dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5.
In particolare, la difesa rileva che la condanna della ricorrente per l’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui agli articoli 113 e 590 c.p., contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS) e dichiarato estinto per prescrizione, era stata ricollegata essenzialmente alla iniziativa estemporanea del primo, sopra descritta, mediante ricorso al personale della (OMISSIS) s.n.c. e senza previa verifica della idoneita’ tecnico – professionale di questa. Come tale, essa doveva ritenersi ingiusta avendo il giudicante erroneamente ritenuto che il reato fosse stato commesso nell’interesse dell’ente.
Il deducente rimarca che, ai fini del coinvolgimento dell’ente per il reato commesso dal soggetto che vi riveste posizione apicale o, come nella specie, subordinata, e’ necessario che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso e, per il caso di reati colposi, come nella specie, che la condotta imputata all’autore del reato sia espressione di sistematica violazione di regole cautelari, consapevolmente assunta quale “politica” di impresa.
Nel caso in esame, a parere della difesa, l’assunto secondo cui le condotte addebitate al (OMISSIS) e al (OMISSIS) sarebbero state espressione di un vantaggio tradottosi nel minor tempo (neppur precisato) impiegato per la procedura eseguita rispetto a quella programmata, sarebbe forzato e sarebbe stato recepito acriticamente dal giudice del gravame di merito, travisando la giurisprudenza di legittimita’ che pur valorizza il risparmio di tempo quale fattore idoneo a integrare un interesse o un vantaggio per l’ente, ma con riferimento ai casi in cui esso sia espressione di un indirizzo d’impresa, volto a perseguire economie e vantaggi impropri, in termini di risparmio sui costi del ciclo produttivo e a scapito della sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la dichiarazione della responsabilita’ amministrativa dell’ente, rilevando come l’assunto secondo cui non sussisterebbe alcun nesso tra l’interesse/vantaggio di quest’ultimo e la violazione delle regole cautelari fosse contrario alla logica e alle evidenze fattuali.
La decisione di far intervenire nei lavori di che trattasi la (OMISSIS) s.n.c. era da attribuire alla (OMISSIS) S.p.A. e, dunque, al suo legale rappresentante (OMISSIS) e, per costui, al preposto (OMISSIS). Essa era stata assunta in totale spregio delle piu’ elementari regole cautelari, poiche’ si era- permesso a una ditta di intromettersi in lavori commissionati ad altra, all’insaputa di questa, facendo entrare i suoi operai in cantiere senza darne avviso al direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione dei lavori. La condotta, in particolare, era espressamente vietata dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, atteso che il rispetto delle regole cautelari e’ garantito dal piano di sicurezza che tiene conto delle lavorazioni da eseguire, laddove quelle che avevano causato l’incidente non erano state in alcun modo programmate e asseverate da tecnici abilitati.
Ne’ assume rilievo, se non per aggravare la posizione delle due societa’, la circostanza che le modalita’ di esecuzione dei lavori fossero state scelte da una delle vittime: e’ infatti preciso obbligo del committente e del datore di lavoro impedire iniziative riservate ad altre figure della sicurezza e, prima ancora, che una terza ditta, estranea ai lavori, si trovi ad operare nel cantiere realizzato dalla societa’ appaltatrice, neppure informata della circostanza.
Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto dimostrato che l’unica ragione dell’iniziativa, assunta dalla (OMISSIS) per il tramite del preposto (OMISSIS), era correlata alla necessita’ di accelerare l’esecuzione dei lavori mediante un intervento non progettato, ne’ programmato e al solo scopo di risparmiare sui tempi definiti dal progetto originario. Cosicche’ doveva ravvisarsi un collegamento diretto tra le improvvide scelte della committente e il vantaggio da questa perseguito.
3. Il motivo e’ infondato.
3.1. In linea generale, va intanto ribadito quanto gia’ precisato dal giudice di legittimita’ con riferimento alla responsabilita’ da reato degli enti: trattasi di un modello di responsabilita’ che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, ha finito con il configurare un tertium genus di responsabilita’, compatibile con i principi costituzionali di responsabilita’ per fatto proprio e di colpevolezza (cfr. Sezioni Unite n. 38343/2014, Espenhahn e altri, cit., Rv. 261112).
Quanto ai criteri d’imputazione oggettiva della responsabilita’ dell’ente (l’interesse o il vantaggio di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5), oggetto specifico del presente scrutinio, per l’effetto devolutivo del gravame, essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioe’ al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (cfr. Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/22014, Espenhahn e altri, Rv. 261113).
Inoltre, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilita’ dell’ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 25 septies), la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilita’, affermando in via interpretativa che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, coerentemente alla diversa conformazione dell’illecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne puo’ derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione, vi e’ perfetta compatibilita’ tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l’ente. (cfr., in motivazione, Sez. U. n. 38343 del 2014, cit.).
Si e’ cosi’ salvaguardato il principio di colpevolezza, con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si e’ giovato della violazione.
3.2. La casistica ha offerto, poi, alla giurisprudenza di legittimita’ l’occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d’imputazione oggettiva di cui si discute: si e’ cosi’ affermato, per esempio, che esso puo’ essere ravvisato nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell’incremento economico conseguente all’incremento della produttivita’ non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (sez. 4 n. 31210 del 2016, Merlino e altro; n. 43656 del 2019, Compagnia Progetti e Costruzioni); nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attivita’ di formazione e informazione del personale (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 18073 del 2015, Bartoloni ed altri); o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all’aumento della produttivita’ non rallentata dal rispetto delle norma cautelare (sez. 4 n. 31003 del 23/6/2015, Cioffi e altri e n. 53285 del 10/10/2017, Pietrelli e altri, in motivazione). In altri termini: vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno (persona fisica) all’interesse dell’altro.
4. Nella specie, ritiene questa Corte che il ragionamento probatorio, desumibile dalla lettura inegrata delle sentenze di merito, conformi quanto al devolutum, sia del tutto coerente con la lettera della legge, innanzitutto, ma anche con una interpretazione di essa coerente con i principi che la ricorrente assume esser stati violati, tuttavia solo genericamente richiamandoli.
5. Il contenuto del ricorso offre tuttavia l’occasione per calibrare detti principi e scongiurarne una lettura solo apparentemente conforme al dato letterale e allo spirito della legge.
6. Il principio per il quale l’interesse o il vantaggio devono essere rapportati, per quanto riguarda i reati colposi, alla condotta dell’agente, anziche’ all’evento del reato, e’ il precipitato di quella che e’ subito apparsa la preoccupazione dell’interprete: scongiurare una lettura della norma di cui all’articolo 25-septies cit. per la quale l’affermazione della responsabilita’ dell’ente consegue indefettibilmente, una volta dimostrati il reato presupposto e il rapporto di immedesimazione organica dell’agente. Per questo, in alcune pronunce, si e’ cercato di rinvenire un criterio moderatore di tali conseguenze e si e’ ritenuto di rinvenirlo nel carattere sistematico della violazione.
A tale interpretazione sembra fare riferimento parte ricorrente e su di essa si regge l’intera impalcatura del ricorso.
7. Una simile lettura, tuttavia, non puo’ essere recepita per piu’ ordini di motivi.
7.1. Innanzitutto, la sistematicita’ della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell’illecito dell’ente: l’articolo 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilita’ della responsabilita’ dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati.
Tale connotato, inoltre, non e’ imposto dalla necessita’, sopra gia’ tratteggiata, di rinvenire un collegamento tra l’azione umana e la responsabilita’ dell’ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza e consenta, quindi, di escludere correttamente dal novero delle condotte a tal fine rilevanti quelle si’ sostenute da coscienza e volonta’, ma non anche dall’elemento della “intenzionalita’”, come sopra definita.
Sul punto, pare utile un richiamo alla giurisprudenza di questa sezione, per precisare che l’interesse dell’ente “ricorre quando la persona fisica, pur,non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un’utilita’ alla persona giuridica; cio’ accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell’infortunio in danno del lavoratore, l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell’ente (ad esempio, far ottenere alla societa’ un risparmio sui costi in materia di prevenzione)” (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 31210 del 19/5/2016, Merlino).
7.2. Sotto altro profilo, va pure rilevato che, se il criterio di imputazione di cui si discute ha lo scopo di assicurare che l’ente non risponda in virtu’ del mero rapporto di immedesimazione organica, assicurando che la persona fisica abbia agito nel suo interesse e non solo approfittando della posizione in esso ricoperta, e’ eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalita’, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.
Il carattere della sistematicita’, peraltro, presenta in se’ innegabili connotati di genericita’: la ripetizione di piu’ condotte, poste in essere in violazione di regole cautelari, potrebbe non essere ancora espressiva di un modo di essere dell’organizzazione e, quindi, di una sistematicita’ nell’atteggiamento anti doveroso. D’altro canto, l’innegabile quoziente di genericita’ del concetto non consente neppure di stabilire, in termini sufficientemente precisi, quali comportamenti rilevino a tal fine (identici; analoghi; diversi, ma pur sempre consistenti in violazioni delle regole anti infortunistiche).
7.3. Tutto cio’, nel completo silenzio della legge sul punto e senza considerare che l’atteggiamento finalistico dell’agente fa parte della sua interna deliberazione e, come tale, esso va investigato, eventualmente anche alla stregua di una sistematicita’ dei comportamenti anti doverosi, che certamente sono espressivi di un modo di essere della organizzazione e che possono aver influenzato la determinazione del soggetto.
Il che riporta l’intero discorso sul piano prettamente probatorio, al quale tale connotato per l’appunto appartiene, quale possibile indizio della esistenza dell’elemento finalistico della condotta dell’agente, al tempo stesso scongiurando il rischio di far coincidere un modo di essere dell’impresa con l’atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica.
Diversa e’, infatti, la rilevanza di tale connotato in termini di elemento probatorio della esistenza di una direzione finalistica della condotta del reo: il vantaggio, come sopra gia’ chiarito, e’ misurabile ex post e rileva ex se, laddove la prova dell’interesse, parametro eminentemente finalistico e da valutarsi ex ante, puo’ certamente ricavarsi dalla dimostrata tendenza dell’ente alla trasgressione delle regole antinfortunistiche, finalizzata al contenimento dei costi di produzione o all’incremento dei profitti.
Ne deriva, quale logico corollario, che l’interesse puo’ sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorche’ altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, cosi’ neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicita’.
8. Nel caso all’esame, la ricostruzione della vicenda, analiticamente contenuta nella sentenza di primo grado, e’ stata effettuata sulla scorta di evidenze neppure contestate nella loro storicita’ e, alla stregua di esse, puo’ dirsi accertato che l’intromissione della (OMISSIS) s.n.c. sia avvenuta per conto della committente e su iniziativa del preposto del legale rappresentante di essa, il (OMISSIS) cioe’, uomo di fiducia della (OMISSIS) s.rl., costantemente presente in cantiere e gerente di fatto della stessa (cfr. nota 1 a pag. 6 della sentenza appellata, testimonianza (OMISSIS), A.U. della (OMISSIS) s.r.l.: “…quando veniva in cantiere il (OMISSIS) per noi rispecchiava la figura del committente. Per cui se il (OMISSIS) diceva c’e’ da accelerare per noi era il committente che diceva c’e’ da accelerare”). Il lavoro da eseguire era al di fuori delle previsioni del contratto di appalto ed e’ stato previsto e ordinato in spregio alle piu’ elementari norme antinfortunistiche (meglio descritte nella imputazione). Esso e’ consistito nella rimozione di alcune lastre gia’ poste a copertura del tetto del capannone ed era finalizzato all’inserimento del braccio di una autopompa da impiegare per la gittata di calcestruzzo all’interno della struttura.
Tale decisione si era rivelata del tutto eccentrica rispetto al progetto e allo stesso piano di sicurezza approntato e di essa non erano stati informati il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza, il che aveva concretamente ostacolato lo svolgimento di qualsiasi funzione di controllo e di alta sorveglianza, propria di tali figure di garanti (il secondo, gia’ imputato per la colposa omissione contestata nella rubrica, e’ stato infatti assolto in primo grado perche’ il fatto non costituisce reato).
Sulla scorta di tale materiale probatorio, il Tribunale ha distinto, in maniera invero piu’ puntuale, il criterio d’imputazione oggettivo, ravvisandolo, perla (OMISSIS) s.n.c., nel vantaggio conseguito dal suo coinvolgimento in lavori ai quali era estranea per contratto; per la (OMISSIS) s.r.l., nell’interesse di questa a fruire in tempi piu’ rapidi (rispetto al progetto originario) del risultato conseguito (realizzazione dell’erigendo capannone).
Alla luce della stessa ricostruzione della vicenda, la Corte d’appello di Messina ha esaminato il criterio di imputazione oggettivo previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, articolo 5, individuandolo nella riduzione dei tempi di realizzazione dell’erigendo capannone industriale, ottenuta mediante l’impiego di una ditta estranea al cantiere e neppure legata alla committente da un contratto di appalto (esistente solo con la (OMISSIS) s.r.l.), in spregio alle regole cautelari, alle quali sarebbe stato invece ispirato l’intervento della appatatrice.
Non e’ chi non veda come – al di la’ di una certa confusione rinvenibile nella sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del presupposto oggettivo (a pag. 5 del documento si parla impropriamente di “interesse del vantaggio perseguito dalla socierta’ committente”) – il criterio d’imputazione della responsabilita’ dell’ente ricorrente sia stato correttamente individuato nella riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori, in spregio alle piu’ elementari norme di cautela approntate dall’ordinamento, fine al quale e’ stata ispirata, cosi’ come accertato in base alle raccolte evidenze, la condotta degli agenti (il (OMISSIS) e il (OMISSIS)).
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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