Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 settembre 2018, n. 40447.
La massima estrapolata:
In tema di reati tributari, la confisca del profitto è obbligatoria, stante la sua natura sanzionatoria, sì che il giudice la deve disporre anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare.
Sentenza 12 settembre 2018, n. 40447
Data udienza 27 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2017 del TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio al Tribunale quanto all’omessa confisca;
udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre per l’annullamento della sentenza del 27/06/2017 del Tribunale di Fermo che ha dichiarato il sig. (OMISSIS) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, (omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con evasione della relativa imposta nella misura di Euro 1.173.413,00) e l’ha condannato alla pena (principale) di due anni di reclusione, oltre pene accessorie.
1.1.Con unico motivo deduce l’omessa confisca dei beni costituenti il profitto del reato ovvero di quelli corrispondenti al suo valore ed eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’inosservanza o l’erronea applicazione della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, articolo 322-ter cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.Il ricorso e’ fondato.
4.Il fatto risale al (OMISSIS), data di scadenza del termine di “tolleranza” stabilito dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, comma 2, per la presentazione di una delle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta precedente.
4.1.All’epoca, la L. 24 dicembre 2007, n. 144, articolo 1, comma 143, aveva esteso ai reati di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter c.p. che, in caso di condanna o di applicazione della pena per uno dei reati contro la pubblica amministrazione in esso previsti, imponeva confisca dei beni che costituissero il prezzo o il profitto del reato ovvero, quando essa non fosse possibile, dei beni di cui il reo avesse la disponibilita’ per un valore ad esso corrispondente. Successivamente, il Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 10, ha inserito nel corpo del decreto legislativo n. 74 del 2000, il nuovo articolo 12-bis che replica, per quanto qui rileva, il contenuto dell’articolo 322-ter cod. pen..
4.2.L’obbligatorieta’ della confisca, derivante dalla sua natura sanzionatoria, e’ stata da sempre affermata da questa Suprema Corte (il divieto della sua applicazione retroattiva ne costituisce un predicato; cosi’, da subito, Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910), si’ che il giudice la deve disporre anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessita’ di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. 5, n. 9783 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893).
4.3. Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, che si pone in linea di continuita’ con l’abrogato L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, (Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383), ne perpetua il precetto, sicche’ resta immutato l’obbligo per il giudice di disporre la confisca, negli stessi termini sopra indicati, in caso di condanna per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
4.4.La natura obbligatoria della confisca riflette le sue conseguenze anche sul piano della motivazione, essendo il giudice obbligato a dare conto del mancato esercizio di tale potere/dovere.
4.5.Nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di disporre la confisca e di pronunciarsi sul punto.
4.6.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, competente a decidere ai sensi dell’articolo 569 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca e rinvia alla Corte di appello di Ancona.
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